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giovedì 10 aprile 2014

Cosa importa all'Europa delle nostre riforme costituzionali

Nelle scorse settimane il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato alcuni leaders europei e ha illustrato loro il pacchetto di riforme costituzionali che il Governo vorrebbe far approvare dal Parlamento. Angela Merkel e François Hollande – ha dichiarato Renzi – si sono detti “colpiti” da tale proposito, perché “è il segno che l’Italia è pronta a fare la sua parte nel percorso di cambiamento in corso”: “come possiamo essere credibili a chiedere un’altra Europa se da trent’anni la discussione sul bicameralismo è sempre quella?”.
La domanda che occorrerebbe porre al Presidente Renzi è la seguente: “Cosa dovrebbe importare alla Merkel e a Hollande delle nostre riforme costituzionali?”. Non si capisce, infatti, perché dovremmo essere più credibili sul piano europeo se, dico per dire, il Governo italiano, anziché trovare una qualsivoglia soluzione alla corruzione dilagante e all’evasione fiscale, dichiari solennemente il proprio impegno a modificare il sistema parlamentare italiano e le relazioni che lo Stato intrattiene con le autonomie territoriali. Ciò, almeno, non è di immediata evidenza. È sufficiente, tuttavia, leggere il disegno di legge di revisione costituzionale approvato il 31 marzo in Consiglio dei Ministri per capirne il perché.
L’art. 114 della Costituzione, com’è noto, afferma che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Con questa dichiarazione – introdotta nel 2001 – si era inteso dire che l’autonomia degli Enti locali dovesse dipendere non più dalla legge dello Stato, ma dalla Costituzione; ciò avrebbe accordato agli Enti locali la possibilità di definire da se medesimi lo statuto, i poteri e le funzioni. Tale autonomia, tuttavia, conosceva taluni temperamenti, ricavabili dalla stessa Carta costituzionale, in quanto l’art. 117, comma 2, lett. p) attribuiva allo Stato la competenza a disciplinare con legge gli “organi di governo” e le “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
Il testo licenziato ora dal Governo tenta di far rientrare dalla finestra quello che si era voluto buttare fuori dalla porta: il disegno di legge costituzionale vorrebbe, infatti, affidare al Parlamento la competenza ad intervenire con legge in materia di ordinamento locale tout court. La qual cosa finirebbe per ridurre di molto l’autonomia costituzionale degli Enti locali, fino al punto da vanificarne la stessa essenza.
Guardiamo a quel che accade sul fronte delle relazioni dello Stato con le Regioni. Circa il nuovo riparto delle competenze legislative, il disegno di legge del Governo attribuisce nuove materie in capo allo Stato: oltre a riconfermare nelle mani dello stesso l’ambiente e l’ecosistema, l’art. 117 della Costituzione affida al Parlamento anche la competenza esclusiva sui beni culturali e paesaggistici, sulle norme generali sulle attività culturali, sul turismo, sull’ordinamento sportivo, sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia, sulle norme generali sul governo del territorio, sulle infrastrutture strategiche. Se si provasse a fare un “mix” tra tutte queste “materie”, si comprenderebbe chiaramente quale sia l’obiettivo perseguito dal Governo: dare il via libera alla realizzazione delle c.d. “grandi opere”, comprese quelle controverse e contestate soprattutto dalle collettività locali. Si pensi al MUOS in Sicilia o ad Ombrina mare in Abruzzo.
A cosa serve, dunque, ricondurre in capo allo Stato la competenza legislativa su tali “materie”? Ad evitare che le Regioni possano legiferare sulle stesse e a far saltare le garanzie che la Corte costituzionale aveva individuato in favore delle autonomie territoriali. Mi limito a considerare la materia energetica. Sebbene la riforma costituzionale del 2001 abbia attribuito l’energia alla competenza concorrente dello Stato (chiamato a stabilire i principi fondamentali) e della Regione (chiamata a disciplinare il dettaglio), la Corte costituzionale ha da tempo sostenuto che lo Stato possa sì disciplinare per intero la materia energetica in presenza di interessi di carattere unitario, ma a condizione che alle Regioni sia lasciata la possibilità di esprimersi sulle scelte energetiche effettuate a Roma attraverso lo strumento dell’intesa. Con il disegno di legge di revisione costituzionale questa (implicita) garanzia verrà, invece, meno. L’intesa della Regione, infatti, si configura come una sorta di compensazione per la “perdita” di competenza dovuta alla decisione dello Stato di attrarre a sé la competenza sulla materia energetica. Detto altrimenti: la competenza sull’energia è – secondo la Costituzione vigente – dello Stato e della Regione ad un tempo. Esigenze di carattere unitario – collegate a ragioni di politica economica nazionale – impongono, tuttavia, che solo lo Stato provveda in materia. Questa decisione – perché possa ritenersi legittima – impone che le Regioni (e anche gli Enti locali) siano coinvolti nei processi decisionali. Se passerà il pacchetto delle riforme tale coinvolgimento non sarà più costituzionalmente necessario.
Ma non è tutto. Il testo licenziato dal Governo stabilisce, inoltre, che “su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”. In questo modo, come si vede, nessuna delle materie di competenza regionale resterà immune dall’intervento statale. Lo Stato potrà intervenire sempre, in ogni tempo, solo perché magari il Governo avrà valutato che l’esercizio della competenza legislativa della Regione possa compromettere la realizzazione di taluni (non meglio precisati) “programmi”.
Ecco, mi pare abbastanza chiaro perché la Merkel e Hollande dichiarino di essere favorevolmente “colpiti” dalle riforme di Renzi. Perché tali riforme vanno esattamente nella direzione da loro auspicata ovvero tendono a rimuovere tutti quei lacci e lacciuoli, che si frappongono ad una rapida e unilaterale decisione dello Stato (indotta, magari, da una “richiesta” dell’Europa). Lacci e lacciuoli che in altri tempi, e con una parola sola, si sarebbero chiamati “democrazia”. Ma, se così fosse, allora qualche dubbio di compatibilità del disegno di legge con il principio fondamentale di garanzia (sostanziale) dell’autonomia recata in favore degli enti territoriali ex art. 5 Cost. andrebbe seriamente posto.


ENZO DI SALVATORE

lunedì 24 febbraio 2014

Matteo Renzi e le riforme necessarie

Nel discorso programmatico tenuto in Senato, Matteo Renzi ha affermato che è giunto il tempo delle “scelte radicali”. Alleggerire la macchina burocratica, riformare la giustizia, ripensare profondamente il ruolo della seconda Camera ed anche le relazioni tra tutti gli enti territoriali della Repubblica: questo è quanto chiedono i cittadini, che, per definizione, sono sempre più “avanti” della classe politica che siede in Parlamento.
Negli appalti pubblici – sostiene Renzi – “lavorano più gli avvocati che i muratori”. E questo significa che qualcosa non funziona: non è più sostenibile che “i tribunali amministrativi regionali” debbano “discettare di tutto” e che “un provvedimento di un sindaco (in alcuni casi, anche del Parlamento) è comunque costantemente rimesso in discussione in una corsa ad ostacoli impressionante”.
Un brivido corre lungo la schiena. Secondo Renzi tutto questo è necessario perché in Italia non vi è più certezza del diritto. La domanda è: certezza del diritto del cittadino o degli investitori stranieri, i quali ritengono che l’ordinamento giuridico italiano sia un coacervo di norme buono soltanto ad ostacolare la realizzazione di progetti faraonici? Il dubbio è legittimo vista l’insistenza di Renzi sulla questione degli investimenti.
Ora, se, sulla base di date regole, gli atti amministrativi e le leggi della Repubblica sono soggetti ad impugnazione dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (nel primo caso) e dinanzi alla Corte costituzionale (nel secondo caso) non è certo perché si è inteso volutamente organizzare in modo farraginoso la macchina della giustizia, ma perché quelle regole sono dettate a garanzia dei diritti dei cittadini. È quindi del tutto normale che – in ossequio al principio dello Stato di diritto – si debba poter “rimettere in discussione” tanto il provvedimento di un Sindaco quanto una legge del Parlamento dal punto di vista della loro legittimità. Nessuna decisione dei pubblici poteri – per quanto esigenze di celerità lo impongano – può tollerare scorciatoie, che facciano saltare il sistema di garanzia dei diritti. D’altra parte perché meravigliarsi? Appena due mesi fa il Governo Letta ha pensato bene di introdurre nel DDL sulla riforma del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2014) un articolo che prevede che “anche al fine di favorire lo smaltimento dell’arretrato civile, il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l’oggetto dell’accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione del provvedimento da impugnare”. In pratica: per conoscere le motivazioni di una sentenza occorre pagare. Previsione, questa, oltre che di dubbia utilità ai fini della deflazione dei processi civili, palesemente illegittima perché posta in violazione dell’art. 111 della Costituzione, ove si stabilisce chiaramente che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, e dell’art. 24 della Costituzione, ove si riconosce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (non potendosi, infatti, valutare l’opportunità di una impugnazione di una sentenza se non se ne conoscono le motivazioni).
È questa l’idea di certezza del diritto che ha in mente Renzi?
In relazione alla proposta di riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione Renzi afferma quanto segue: “Oggi il procedimento legislativo è farraginoso: lo sapete meglio voi di me. Oggi il numero dei parlamentari è eccessivo rispetto ai Paesi europei (…). Oggi c’è la possibilità di superare l’attuale conformazione del Senato, mantenendo fermi il no al voto di fiducia e il no al voto di bilancio e la possibilità di svolgere la funzione senatoriale, non come incarico figlio di un’elezione diretta e con un’indennità, ma, come nel modello tedesco, attraverso l’assunzione di responsabilità dai territori, impreziosito eventualmente - ci sono proposte in questo senso - da ulteriori figure espressioni del mondo culturale, accademico ed universitario. Questo tipo di proposta è il primo passo per recuperare la credibilità da parte dei cittadini nei nostri confronti. Quello immediatamente successivo è superare il Titolo V della Costituzione per come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi. Il Titolo V oggi ha la necessità di rivedere le competenze esclusive dello Stato e delle Regioni e di introdurre la possibilità per le Regioni di legiferare in ogni materia che non sia specificamente assegnata, ma contemporaneamente di introdurre una clausola di intervento della legge statale anche in materie che siano esclusivamente assegnate alla competenza regionale quando questo sia richiesto da esigenze di unità economica e giuridica dell’ordinamento. Noi prendiamo atto che, in questi anni, il ricorso alla Corte costituzionale, non dico che ha ingolfato la Corte, perché sarebbe scarsamente rispettoso delle Istituzioni, ma ha comunque provocato un eccesso di tensione tra le Regioni e lo Stato. Se noi oggi diciamo che non possiamo sostituire e tornare ad un centralismo della burocrazia statale, come ci siamo detti anche in occasione di questo intervento, è anche altrettanto vero che abbiamo bisogno di chiedere alle donne e agli uomini che guidano le Regioni e che ne fanno parte di prendere atto che è cambiato il clima nei confronti delle Regioni. È cambiato il clima sicuramente per ciò che è accaduto nel corso di questi anni in ordine ai rimborsi elettorali, ma è accaduto anche che, troppo spesso, la sovrapposizione di competenze dei Comuni, delle Province, delle Regione e dello Stato centrale con la linea europea a dare in qualche misura un ulteriore elemento di complicazione, ha reso sostanzialmente ingovernabile il sistema istituzionale. Noi proponiamo che, fin dal mese di marzo, la riforma del Senato parta del Senato e che la riforma del Titolo V parta dalla Camera”.
Secondo Renzi, il nuovo Senato dovrebbe comporsi di 108 rappresentanti degli Enti locali, 21 rappresentanti delle Regioni e 21 alte personalità nominate dal Presidente della Repubblica (ma non era stato abolito il Senato del Regno?). In questo modo, come si vede, le Regioni (titolari di una competenza legislativa) sarebbero messe all’angolo dagli Enti locali (titolari di funzioni amministrative). Quali siano poi le funzioni di tale Camera – e cioè con quali poteri partecipi al procedimento legislativo – non è dato sapere. Come se fosse un dettaglio trascurabile.
Si provi ora a saldare questa brillante proposta con quella (concomitante) di revisione del Titolo V. La riforma dell’assetto delle competenze legislative e amministrative che Renzi vorrebbe effettuare andrebbe in ogni caso a vantaggio dello Stato: non solo perché alcune nuove materie verrebbero ricondotte entro la competenza esclusiva dello Stato (l’energia, il turismo, ecc.), ma anche perché su quelle assegnate alle Regioni graverebbe in ogni tempo la minaccia della c.d. “clausola di supremazia”, simile – si ritiene – a quella presente negli ordinamenti federali e di cui già si discorreva nel disegno di legge di revisione costituzionale varato a suo tempo dal Presidente del Consiglio Monti: in questo modo, lo Stato avrebbe l’opportunità di decidere, di volta in volta, se la competenza regionale su una data materia debba essere esercitata dal Consiglio regionale oppure direttamente dal Parlamento.
Vero è che tale clausola ricorre nei sistemi federali, ma in nessun caso essa sta a significare che lo Stato centrale possa attrarre a sé una competenza legislativa degli Stati membri a proprio piacimento. La “clausola di supremazia” è una norma di chiusura del sistema, non una norma sul riparto delle competenze. E pertanto può essere attivata solo a patto che si sia rispettato il riparto costituzionale delle competenze.
È evidente che con il suo pacchetto di riforme Renzi vorrebbe depotenziare il ruolo che le autonomie territoriali attualmente godono entro il sistema costituzionale della Repubblica. E certamente non perché sia “cambiato il clima nei confronti delle Regioni”, anche “per ciò che è accaduto nel corso di questi anni in ordine ai rimborsi elettorali” (questo argomento non ha pregio semplicemente perché non è un argomento, dato che lo stesso potrebbe dirsi del Parlamento nazionale e, più in generale, di tutti gli organi dello Stato), ma più semplicemente perché (soprattutto) l’attività delle Regioni – intese come “macro Stati che pensano di poter governare tutto” (parole dello stesso Renzi) – sarebbe d’intralcio all’operato del governo del fare. Senza neppure che ci si chieda come mai la nostra Costituzione ha inteso informare la struttura della Repubblica al principio del decentramento politico-istituzionale.
Lo vorrei ricordare con le parole che Carlo Esposito – esimio costituzionalista – espresse nel lontano 1954: “la coesistenza nello Stato di questi centri di vita territoriale non costituisce, nella nostra Costituzione, un mero espediente giuridico-amministrativo o un utile strumento di buona legislazione ed amministrazione (…). Queste autonomie non hanno rilievo solo per la organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato”, costituendo “per i cittadini esercizio, espressione, modo d’essere, garanzia di democrazia e di libertà”.

ENZO DI SALVATORE


giovedì 21 marzo 2013

COMUNICATO STAMPA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV


In merito al progetto di legge presentato dai deputati abruzzesi del PD, con cui si intende modificare l’art. 6, comma 17, del codice dell’ambiente (nel testo risultante dalla modifica effettuata con il “Decreto sviluppo” del 2012), il Coordinamento nazionale No Triv esprime un giudizio moderatamente positivo.

Il progetto in questione conferma il divieto di esercitare attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree marine e costiere protette così come nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. “Al di fuori delle medesime aree”, le predette attività resterebbero, invece, autorizzate previa valutazione di impatto ambientale e sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle suddette attività (art. 1, comma 2).

La perplessità principale che il progetto suscita riguarda il comma 2 dell'art. 1, ove si dichiara che “sono privi di efficacia tutti gli atti adottati in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e quella di entrata in vigore della presente proposta di legge”.

Questa previsione appare illegittima, in quanto, qualora nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto Prestigiacomo e l’entrata in vigore della legge proposta fossero stati adottati provvedimenti autorizzatori, le società petrolifere, pienamente tutelate nel loro legittimo affidamento, potrebbero citare in giudizio lo Stato per il risarcimento dei danni arrecati.

Per questa ragione si ritiene opportuno eliminare dal progetto di legge il secondo comma e proporre, proprio al fine di scongiurare che a seguito del riavvio dei procedimenti si giunga al rilascio di un titolo abilitativo, l’adozione di un decreto-legge da parte del (prossimo) Governo. Il decreto, sostenuto da evidenti ragioni di necessità ed urgenza e ferma comunque l’efficacia dei titoli già rilasciati, potrebbe legittimamente intervenire sui procedimenti in corso. Contestualmente occorrerebbe procedere all’istituzione di un tavolo nazionale e avviare un confronto con tutti i soggetti interessati, al fine di discutere sull’opportunità di giungere all’approvazione di una nuova organica e sistematica disciplina degli idrocarburi.

Il Coordinamento nazionale No Triv ritiene opportuno che la futura disciplina degli idrocarburi si colleghi ad un “piano nazionale di programmazione”, sulla base di quel che ammette la direttiva 94/22/CE. Questa, infatti, consente allo Stato di decidere quali parti del proprio territorio aprire o chiudere alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi e di limitare dette attività per ragioni di tutela ambientale, di tutela della salute, ecc. (anche in considerazione della peculiare geomorfologia del territorio italiano).

D’altra parte, in conformità all’art. 41 della Costituzione, l’iniziativa economica privata è certamente libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale oppure in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Una diversa prescrizione, invece, risulta dettata per la tutela costituzionale dell’ambiente e della salute, non condizionate ad alcun limite e perciò ritenute assolute.

Più in generale – sul piano delle riforme istituzionali – sarebbe indispensabile tenere vivo e aperto il dibattito intorno alla palesata volontà di riscrittura del Titolo V della Costituzione.

Da questo punto di vista, il disegno di legge di revisione della Costituzione presentato lo scorso anno dal Governo Monti – sebbene decaduto con la fine della Legislatura – non può dirsi condivisibile. Esso, infatti, avrebbe voluto cancellare dalla legislazione concorrente Stato/Regioni la materia dell’energia e riportarla nelle mani dello Stato. Tornare al centralismo di Stato sarebbe, però, antistorico ed oltremodo pericoloso. Occorrerebbe, invece, invertire il senso di marcia. Avere più coraggio. Ritrovare la strada del “federalismo”.

Occorrerebbe superare, intanto, il “bicameralismo perfetto” e trasformare il Senato della Repubblica in una Camera delle Regioni, composta di delegati regionali e non di eletti. Ciò non solo avrebbe immediati riflessi sulla questione dei costi della politica, atteso che i delegati sarebbero già retribuiti dalle Regioni, ma darebbe vita a una più proficua collaborazione tra il livello statale e quello regionale a partire dalla sede legislativa. In questo modo, si avrebbe anche una riduzione del contenzioso costituzionale, atteso che le Regioni, contribuendo alla elaborazione della legislazione dello Stato, sarebbero partecipi delle scelte politiche assunte.

Entro questa prospettiva la materia energia e quella della tutela dell’ambiente troverebbero una differente collocazione. Nel primo caso, essendo la materia strettamente collegata alla politica economica nazionale, l’energia potrebbe essere disciplinata in via esclusiva dallo Stato (con la collaborazione della Camera delle Regioni).

Per quanto concerne, invece, la tutela dell’ambiente, questa potrebbe essere disciplinata in modo inedito, sulla scorta del modello adottato in Germania nel 2006 (potestà legislativa derogatoria).

La legge sulla tutela dell’ambiente sarebbe adottata dal Parlamento, sempre con la collaborazione della Camera delle Regioni. Le Regioni, tuttavia, entro un certo termine stabilito dal Parlamento, potrebbero parzialmente derogare alla disciplina nazionale, ma solo a condizione che accordino all’ambiente una tutela maggiore. Ciò, peraltro, sarebbe anche conforme all'orientamento ormai abbracciato dalla Corte costituzionale italiana.

Il Coordinamento No Triv auspica che chiunque sia interessato fornisca il proprio parere al riguardo, affinché si avvii un proficuo confronto sul tema, in modo da neutralizzare gli effetti più minacciosi insiti nella Strategia energetica nazionale, restituire piena sovranità democratica alle collettività territoriali finora estromesse da ogni decisione politica e preparare il terreno per un progressivo e definitivo passaggio alle energie rinnovabili.

COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV

Per conto del Coordinamento nazionale No Triv:
Giuseppe Macellaro
Tel. 3313859277

giovedì 8 marzo 2012

L’Abruzzo discute di riforme istituzionali e riflette poco sulle sue leggi

Le forze politiche abruzzesi ritengono che la questione delle riforme istituzionali costituisca un problema non più eludibile. La discussione ruota ormai da tempo intorno a due temi principali: la riforma del Consiglio e la riforma della legge elettorale. Quanto al primo, quasi tutti affermano che occorra ridurre l’attuale numero dei consiglieri regionali. Quanto al secondo, da più parti si sostiene che occorra innalzare la soglia di sbarramento (fino al 6% per le liste di coalizione), prevedendo possibilmente un collegio elettorale unico (come auspica Confindustria) ed anche un premio di maggioranza tutto da definire. Il dibattito, insomma, si concentra intorno all’organo Consiglio, non sull’attività che questo svolge. Eppure è proprio l’attività del Consiglio che meriterebbe una riflessione più approfondita. Certo, soggetto (Consiglio) e oggetto (attività) sono tra loro strettamente collegati. Ma non si vede in che modo dalla riforma del Consiglio e della legge elettorale possa scaturirne un sicuro beneficio per l’attività normativa della Regione.
Nel panorama della produzione legislativa regionale, l’Abruzzo risulta essere particolarmente attivo: nel solo 2010 il Consiglio ha varato ben 62 leggi; nel 2011 ne ha approvate 44. Questi dati, però, devono essere letti cum grano salis, in quanto di per sé potrebbero non voler dire niente. Essi non dicono niente anzitutto sulla qualità della legislazione, in quanto molte delle leggi approvate derivano da un autentico copia e incolla: si naviga su internet, si cerca nei siti istituzionali delle altre Regioni, si copia e incolla su un file di word la legge trovata e la si presenta sotto forma di progetto di legge in Consiglio. Un’operazione, insomma, che ciascuno di noi potrebbe comodamente effettuare da casa. In secondo luogo, occorrerebbe verificare attentamente quale sia il contenuto di quelle leggi. Molte di esse, infatti, sono “leggine” o “leggi-provvedimento”: la Regione interviene con legge su tutto, persino se si tratta di istituire la “Giornata degli Abruzzesi nel Mondo” o il “Concorso Remo Gaspari”. Del resto, non è un caso se ad una così alta produzione legislativa corrisponda un’attività regolamentare pari a zero. Secondo quanto stabilisce lo Statuto della Regione, la potestà regolamentare spetta in via esclusiva al Consiglio. Nel 2010, però, la Regione Abruzzo non ha varato un solo regolamento. Questo spiegherebbe, almeno in parte, come mai la Regione sia così produttiva in fatto di leggi. Non solo. Come mai persino la Giunta ricorra sempre più sovente a delibere “paranormative”.
C’è poi un’altra questione che in relazione all’attività legislativa regionale deve essere considerata. Dal 2003 ad oggi il Governo nazionale ha impugnato 37 leggi della Regione; dal canto suo, la Regione Abruzzo ha impugnato 7 leggi dello Stato. Nella Legislatura in corso, quella del governo Chiodi, il Governo ha impugnato ben 17 leggi regionali (solo tre nei mesi di gennaio e febbraio 2012), mentre la Regione Abruzzo ne ha impugnata solo una. Il che lascerebbe pensare o che le leggi dello Stato siano tutte, tranne una, perfettamente rispettose della Costituzione oppure che la Regione Abruzzo sia al riguardo particolarmente distratta. Ebbene, quale esito hanno avuto detti ricorsi? Mi limito qui a considerare il biennio 2010-2011. Nel 2010 la Corte si è pronunciata 6 volte: in due casi con ordinanza (posto che la Regione aveva nel frattempo modificato la legge impugnata) e negli altri quattro con sentenza. Le quattro sentenze hanno dichiarato tutte (almeno in parte) l’illegittimità delle leggi impugnate. Il dato che appare più curioso è che in nessuno dei 6 casi la Regione ha ritenuto di doversi difendere in giudizio. Nel 2011, invece, la Corte è intervenuta 7 volte: due con ordinanza e cinque con sentenza. Anche qui, le sentenze adottate hanno dichiarato tutte l’illegittimità costituzionale delle leggi impugnate. E per ben due volte la Regione ha rinunciato a difendersi in giudizio. Ricapitolando: nel solo biennio 2010-2011 si sono avute 9 pronunce di illegittimità costituzionale e per ben 8 volte nessuno ha difeso la legge della Regione Abruzzo dall’impugnazione del Governo nazionale. Ci sarebbe da chiedersi: il ricorso al copia-incolla, l’adozione di “leggine” e di “leggi-provvedimento”, l’approvazione di leggi poi dichiarate illegittime, la rinuncia all’impugnazione di leggi statali e soprattutto la rinuncia alla difesa delle leggi regionali dinanzi alla Corte significano davvero che la Regione Abruzzo tiene in alta considerazione il suo massimo consesso? Perché se così non fosse, anche il dibattito su quale riforma convenga al Consiglio potrebbe finire per essere un dettaglio parzialmente trascurabile.

ENZO DI SALVATORE

martedì 18 ottobre 2011

Tornare a discutere di riforme istituzionali

Mentre l’economia arranca e gli indignados scendono in piazza, la classe politica nazionale e quella nostrana, in special modo, preferiscono intrattenere un dialogo fitto e autoreferenziale sulle alleanze e le strategie da mettere in campo per i prossimi appuntamenti elettorali. Non tutti, ovviamente. I più illuminati spendono persino qualche parola sagace sulle riforme strutturali necessarie al rilancio dell’economia, rifiutando l’idea che si debba tamponare la crisi procedendo a colpi di mannaia. A parere di alcuni, infatti, occorrerebbe soprattutto investire, anziché effettuare tagli orizzontali alla spesa pubblica. Salvo poi tornare a ragionare di tagli di ogni tipo sul versante istituzionale: ora in relazione alle province, ora alla pletora degli enti inutili; ora con riferimento alle indennità delle cariche pubbliche, ora al dimezzamento del numero dei parlamentari. Un insieme di tagli anch’essi orizzontali, in fondo; che paiono dettati più dall’antipolitica che avanza piuttosto che da un disegno complessivo realmente consapevole. Quasi che in campo economico debba aversi una diagnosi esatta e in campo istituzionale no. Eppure le due cose stanno assieme.
“Il dimezzamento del numero dei parlamentari” – ha affermato di recente Walter Veltroni – “è necessario per far funzionare meglio la democrazia”. Ciò comporta evidentemente anche una riduzione dei costi della politica. Per questo in Parlamento giacciono diverse proposte di legge, che vorrebbero andare in questa direzione. Il resto si vedrà: è tutto scritto nella brochure “L’Italia di domani”, che il PD ha preparato e diffuso in rete. Sessanta pagine circa, di cui appena tre dedicate al problema delle riforme istituzionali. Sul versante opposto, intanto, il Ministro Calderoli propone una grande riforma istituzionale, che vorrebbe interessare la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale e la forma di governo. Il sen. Gasparri assicura che entro metà dicembre il disegno di legge relativo approderà in aula al Senato.
A mio sommesso parere, la questione economica è strettamente connessa con quella delle riforme istituzionali. Per questa ragione, credo si debba andare fino in fondo e non procedere intervenendo qua e là, come propone di fare il PD nella sua brochure. Questo non vuol dire che il disegno di legge presentato da Calderoli sia particolarmente soddisfacente. Tutt’altro. Sebbene esso si proponga di modificare in più punti la Costituzione, a me non pare che colga il nocciolo del problema. Ovvero: quello del federalismo. In tal senso, l’esperienza che si è avuta sinora in Italia non può dirsi certo edificante, visto che dopo la riforma costituzionale del 2001 la Repubblica è divenuta ancor più centralista di quanto non fosse prima. Basti pensare alla questione del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e a quella delle funzioni amministrative, attribuite in prima battuta ai Comuni. Questioni che hanno conosciuto un intervento massiccio da parte del Parlamento e del Governo, che hanno impegnato sovente la Corte costituzionale in una autentica riscrittura del Titolo V della Costituzione e che attualmente sollevano un problema non altrimenti eludibile: come esercitare quelle funzioni se non si hanno i soldi a disposizione? Ma evidentemente l’esperienza non sempre insegna. Provo, allora, ad avanzare alcune proposte. Primo: si riduca il numero dei deputati e si trasformi il Senato della Repubblica in una Camera delle Regioni, composta di delegati regionali e non di eletti. Ciò avrebbe immediati riflessi sulla questione dei costi della politica (in quanto i delegati sarebbero già pagati dalle Regioni) ed aprirebbe ad una più proficua collaborazione tra il livello statale e quello regionale già a partire dalla sede legislativa, riducendo, in questo modo, forse anche il contenzioso costituzionale. In questa prospettiva – di superamento del c.d. “bicameralismo perfetto” – la Camera delle Regioni (o il Senato federale, se così più piace) potrebbe avere un ruolo non molto dissimile da quello rivestito dal Bundesrat tedesco, e, cioè, di collaborazione all’esercizio della funzione legislativa dello Stato. Ciò potrebbe estrinsecarsi essenzialmente in due modi: in ordine a talune leggi, approvando o respingendo quanto deliberato dalla Camera dei deputati; in ordine alle altre, chiedendo (eventualmente) che la Camera dei deputati effettui una nuova deliberazione, che tenga conto degli emendamenti suggeriti dai delegati regionali. Nel primo caso, la legge non entrerebbe in vigore se non con l’assenso necessario della Camera delle Regioni; nel secondo caso, la legge entrerebbe in vigore solo se la Camera dei deputati approvi nuovamente la delibera legislativa a maggioranza assoluta. Secondo: si elimini la competenza legislativa concorrente. A che serve se poi lo Stato non si limita a porre una disciplina dei principi fondamentali della materia, ma si spinge fin nel dettaglio della stessa? Molte materie, come si è detto, potrebbero essere disciplinate in Parlamento con la collaborazione della Camera delle Regioni. Le altre potrebbero essere, invece, in parte, devolute alla competenza esclusiva delle Regioni e, in parte, attratte entro un nuovo tipo di competenza, che conduca lo Stato e la Regione ad una sorta di competizione. Chi sa esercitare meglio una competenza può legiferare: lo Stato dovrebbe recare una disciplina standard della materia; e la Regione potrebbe ad essa derogare qualora riuscisse a varare una normativa più efficace di quella statale. Ovvio che tutto questo avrebbe comunque un costo. Così come un costo avrebbe finanche l’esercizio di funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. Con ciò si passerebbe al terzo punto: si porti a termine il “federalismo fiscale” e si sancisca, inoltre, in Costituzione il principio in base al quale la spesa deve essere collegata all’esercizio della funzione: oltre a quanto già previsto dall’attuale art. 119 Cost., e anche in virtù di quello che, con ogni probabilità, in futuro stabiliranno le disposizioni costituzionali sul pareggio di bilancio, occorrerebbe, infatti, chiarire che qualora lo Stato effettui il trasferimento delle funzioni o qualora attragga a sé l’esercizio di quelle spettanti alle Regioni e agli Enti locali debba altresì accollarsi la spesa necessaria all’esercizio delle stesse. Quarto: si proceda, infine, ad una razionalizzazione del sistema delle autonomie locali ed anche ad un riordino del sistema delle conferenze. Punti, questi, che lambiscono ovviamente solo in parte la complessa problematica delle riforme istituzionali. Ma almeno si avvii il dibattito e si sappia rinunciare, in un momento così drammatico per tutti, a discutere di strategie elettorali e di inezie simili.

ENZO DI SALVATORE