martedì 22 maggio 2012

La Costituzione (s)piegata dai politici


La “lettera aperta” che il consigliere regionale Rabbuffo ha pubblicato su “I due punti” e con cui si propone di replicare a quanto da me espresso in ordine alla nuova legge sulla Riserva del Borsacchio poggia, credo, su un grave fraintendimento.
Le mie “elucubrazioni” – come le chiama Rabbuffo – non anelano ad alcuna verità; esse sono solo parte di una riflessione, che è propria dello studioso, e che vorrebbe mettere capo ad un punto di vista scientifico.
A prescindere, infatti, dai dubbi che continuo a nutrire in ordine alla legittimità della legge sulla Riserva del Borsacchio, chi studia sa che le tesi scientifiche sono tali solo se confutabili; giacché se si ritenesse che sul piano scientifico vi siano tesi vere o tesi false si finirebbe per rendere a queste un carattere filosofico o metafisico.
Il mio ruolo, dunque, mi è abbastanza chiaro e con esso anche il posto che alle mie “elucubrazioni” deve essere assegnato. Molto meno, invece, mi pare lo sia quello del Consigliere Rabbuffo, il quale è uno stimato politico ed in questo stimato ruolo scrive affinché sia fatta piena verità sui fatti.
Il titolo della sua lettera sembra già di per sé significativo: “I rilievi di incostituzionalità sono infondati”; al contrario, il mio intervento recava un titolo diverso: “Perché la nuova legge sul Borsacchio è di dubbia legittimità costituzionale”. Due obiettivi opposti, come si vede: il mio indirizzato ad esprimere un personale punto di vista scientifico, che, in quanto tale, vorrebbe trascurare ogni considerazione di carattere politico. Il suo, al contrario, diretto a difendere la bontà della decisione politica assunta con la recente legge sulla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio.
Che il “politico” Rabbuffo fraintenda incredibilmente il mio ruolo lo si evince da alcuni passaggi della sua lettera (ad esempio, laddove scrive: “Quindi, o i rilievi di presunta incostituzionalità della legge di riperimetrazione sono infondati o il Prof. Di Salvatore deve iniziare ad andare in giro per l’Italia a predicare che tutte le leggi regionali, su questo punto, sono infondati”), così come da alcune affermazioni rese di recente durante un dibattito in TV, ove egli ha sostenuto che la legge n. 15 del 1991 della Regione Marche, per alcuni aspetti molto simile a quella abruzzese, non sia stata impugnata dal Governo e che pertanto non sia illegittima e che pertanto le mie considerazioni (ad un certo punto della trasmissione definite: “illazioni”) sarebbero destituite di ogni fondamento.
A parte l’equazione priva di pregio (non impugnazione = non illegittimità), mi preme chiarire che, se l’angolo visuale dal quale muovo è quello scientifico, mi è abbastanza indifferente sapere quello che il Governo fa o non fa, così come sapere se tutte le Regioni di Italia abbiano deciso di varare leggi che vadano in una direzione contraria a quanto da me indicato.
Questo può forse costituire un problema per il politico o per l’avvocato, che, molto comprensibilmente, devono portare acqua al loro mulino; non può esserlo certo per me. Giacché a me interessa il problema in sé, essendo irrilevante se esso sia originato da un’idea politica di Rabbuffo o di qualcun altro. Tant’è che nei due miei interventi sulla Riserva del Borsacchio il nome di Rabbuffo non compare mai.
A Rabbuffo, invece, sembra interessare molto rendere poco credibile e screditare chi intende sostenere tesi solo scientifiche, nella convinzione, forse, che in questo modo la sua legittima posizione politica possa uscirne rafforzata.
Il tono irriverente e a tratti canzonatorio della sua lettera lo testimonierebbe. Per questa ragione, sebbene lo ringrazi per aver maturato in me ancor di più il convincimento che nella critica rivoltami sostanza non vi sia, rinuncio a discutere qui i termini del problema, ripromettendomi di farlo in un’occasione più adeguata.

ENZO DI SALVATORE

domenica 20 maggio 2012

Bar che chiudono per motivi di ordine pubblico

Da recenti notizie di stampa s’apprende della chiusura forzata, per 15 giorni, di due bar della Città di Teramo: “Baratto” di Sant’Atto e “Clarizia” del quartiere Gammarana.
La chiusura è stata disposta dal Questore della Provincia di Teramo perché i due esercizi sarebbero frequentati da pregiudicati. La medesima Autorità di pubblica sicurezza, sempre stando al racconto dei giornali, non ricollega l’adozione dei provvedimenti a responsabilità riferibili ai gestori dei due luoghi di ritrovo, ma ha deciso comunque di sospendere loro le licenze.
Bisogna dunque chiedersi quanto sia compatibile con il nostro ordinamento costituzionale un provvedimento del genere e, soprattutto, quanto siano costituzionalmente accettabili le conseguenze che ne sono scaturite.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, e cioè secondo le sentenze che diversi giudici hanno già pronunciato in casi simili, non è in effetti necessario che il Questore ravvisi delle responsabilità in capo ai gestori degli esercizi per decidere di sospendere o di revocare loro le licenze, dal momento che la legge di cui si fa applicazione in questi casi – art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – non ha una finalità punitiva, ma semplicemente persegue la tutela dell’ordine pubblico, della moralità, del buon costume o della sicurezza dei cittadini. Temi di costante attualità – almeno per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico – malgrado la vetustà della norma: classe 1931.

Detta così, la notizia potrebbe non destare particolare preoccupazione. Potrebbe anzi ristorare la fame di sicurezza che molte persone avvertono. L’idea che il Questore, in caso di pericolo, chiuda, vieti, proibisca, potrebbe persino rinfrancare il miraggio di città più sicure e tranquille.
Come spesso accade, però, ragionamenti troppo frettolosi rischiano di scadere nella demagogia e di perdere di vista l’essenza delle cose e la tutela dei singoli: avvertita come necessaria non tanto dall’etica o dalla morale, ma dalla nostra Carta costituzionale, che troppo spesso viene relegata sullo sfondo. Una delle maggiori conquiste del nostro ordinamento costituzionale è, appunto, la tutela dell’individuo. Del singolo. Tutela in passato sempre costantemente sacrificata a vantaggio di altri interessi, come, ad esempio, quello pubblico.
Anche oggi l’interesse pubblico trova una tutela privilegiata nel nostro ordinamento, ma la Costituzione non permette che l’interesse del singolo ne esca eccessivamente svilito o persino annullato.

Per comprendere se il provvedimento adottato dal Questore sia o meno legittimo – e soprattutto se lo siano le sue conseguenze – bisogna per un attimo accantonare, senza dismetterle, le vesti della collettività, della moltitudine, ed indossare i vestimenti del gestore, del barista, del cameriere, oltreché dei congiunti di costoro che sui loro redditi fanno affidamento.
Individualità tutelate dal diritto, non dal ben pensare.
Trovarsi improvvisamente senza proventi, lasciar marcire beni alimentari deteriorabili, accantonare ampie riserve di cattiva pubblicità, non poter far fronte alle esigenze quotidiane per sé e per la propria famiglia sono tutte questioni economicamente apprezzabili. In altri termini: hanno un costo. Di questo costo deve farsi carico la Pubblica Amministrazione, che ha perseguito la tutela dell’interesse pubblico. Non il singolo.

Si pensi ad esempio all’esproprio per pubblica utilità. La Costituzione ammette che il proprietario di un terreno ne venga espropriato perché su di esso possa essere edificato un ospedale o una strada o qualunque altra cosa ma pretende che al proprietario medesimo venga riconosciuto un indennizzo.
Dunque le considerazioni conclusive sono due.
Da un lato è necessario verificare se il provvedimento ha davvero tutelato l’interesse pubblico, non dimenticando che “l'esercizio del potere attribuito al questore dall’art. 100 t.u.l.p.s. del 1931 incontra un limite nell’effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità ed allarme sociale concretamente idonee a mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, poiché solo detti presupposti giustificano la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata come quella dell'iniziativa economica privata” (così T.A.R. di Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1567).
Dall’altro lato, sempre che ragioni di necessità vi fossero e fossero concrete, bisogna indennizzare la sospensione della licenza e a beneficiare dell’indennizzo dovrebbero essere i gestori ed i lavoratori dipendenti degli esercizi. In questo senso, sarebbe auspicabile una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 del quale bisognerebbe fare applicazione anche ai casi come quello in esame. Sia in caso di sospensione che di revoca. Così recita la disposizione citata al primo comma: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
Laddove un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua non fosse praticabile in ragione di un insanabile contrasto con la lettera della disposizione, allora bisognerebbe concludersi per l’incostituzionalità dell’art. 100 del T.U.L.P.S., nella parte in cui non prevede un equo indennizzo per coloro che, pur esenti da responsabilità, si vedano sospesa o revocata la licenza.

ANDREA CERRONE

giovedì 17 maggio 2012

Nuove considerazioni sulla illegittimità della legge sul Borsacchio

L’8 maggio scorso il Consiglio regionale abruzzese ha deliberato con legge una revisione dei confini della Riserva naturale del Borsacchio, estromettendo dalla stessa il territorio del Comune di Giulianova ed alcune parti del territorio di Roseto degli Abruzzi. Con la legge varata si è proceduto alla sostituzione di alcuni commi dell’art. 69 della legge istitutiva del 2005: quelli che vanno da 1 a 16, mentre immutati restano i commi da 17 a 25 (relativi ai divieti immediatamente applicabili in attesa che la Riserva entri in funzione).
A parere di chi scrive, la legge è illegittima per i seguenti motivi, che investono: 1) il procedimento di istituzione della Riserva; 2) il procedimento di attuazione della Riserva; 3) la natura della legge varata; 4) l’assenza di copertura finanziaria.

1) La legge dello Stato sulle aree protette (l. 394 del 1991) disegna un iter tipizzato da seguire ai fini dell’istituzione delle riserve naturali regionali. Essa stabilisce a chiare lettere che sulla proposta di istituzione di un’area protetta debbano esprimersi gli Enti locali interessati (ossia: i Comuni e la Provincia), che ciò avvenga in Conferenza e che i lavori della Conferenza terminino con un documento di indirizzo, contenente tutta una serie di elementi (art. 22). Solo in seguito il Consiglio regionale potrà esprimersi, “tenuto conto del documento di indirizzo” approvato in Conferenza (su ciò v. anche Corte cost., sent. n. 14 del 2012).
Ora tutto questo non pare essere avvenuto, come del resto si intuisce dalla relazione della II Commissione consiliare, ove si legge che la Commissione “ha ascoltato le amministrazioni locali interessate”. Peraltro, anche a voler tacere sulla irregolarità del procedimento seguito, non è chiaro in che modo, quando e nella persona di chi gli enti locali interessati si sarebbero pronunciati. La relazione della Commissione, ad esempio, non dice se il “parere” dei Comuni e della Provincia reso in Commissione sia stato preceduto o no da una delibera formale dell’Ente.

2) La nuova legge sul Borsacchio rinnova la disciplina degli adempimenti da seguire per l’attuazione della Riserva. Essa ripete quanto già prevedeva la legge del 2005, ossia: entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge il Comune di Roseto dovrà definire, mediante “apposita intesa” [1], l’organo di gestione della riserva, la sua composizione, nonché le forme e i modi attraverso cui si attuerà la gestione stessa; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Comune provvederà all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto naturalistico della Riserva, il quale dovrà essere elaborato ed adottato entro 1 anno dall’incarico; entro 120 giorni dalla data in cui perverrà in Regione, il Consiglio regionale dovrà approvare il Piano di Assetto Naturalistico; entro 90 giorni dall’approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale, il Comune di Roseto approverà il Programma pluriennale di attuazione del Piano e il “Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati (…), nonché i divieti specifici”.
Ebbene questa disciplina è illegittima per la seguente ragione.
La legge statale n. 394 del 1991 classifica le aree naturali protette regionali in Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali, recando all’art. 22 principi fondamentali che le Regioni devono seguire nel predisporre la normativa di dettaglio. Gli articoli 23 ss. si occupano di disciplinare espressamente i soli Parchi regionali, nulla disponendo in ordine alle Riserve. Ciò potrebbe lasciar pensare che tale disciplina non possa essere estesa alle Riserve e che, pertanto, la Regione sia al riguardo libera di recare la disciplina che vuole. Questa interpretazione, però, non può essere seguita, in quanto se così fosse potrebbe corrersi il rischio che gli obiettivi perseguiti dallo Stato in materia di tutela ambientale siano vanificati. Che non sia così, del resto, lo si evince dalla circostanza che l’art. 22 della legge n. 394 del 1991 annoveri tra i principi fondamentali anche “la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all’art. 25”. E se si passa a vedere quel che stabilisce l’art. 25, si apprende che “il piano per il parco è adottato dall’organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione”. Con il che resta, dunque, confermato che lo Stato abbia voluto estendere la disciplina sui Parchi anche alle Riserve naturali regionali.
L’art. 23 della legge n. 394 del 1991 stabilisce che la legge istitutiva del parco regionale individui “il soggetto per la gestione del parco”. Per comprendere quale sia l’organismo deputato alla gestione della Riserva naturale del Borsacchio occorre verificare quel che dispone in proposito la legge approvata dal Consiglio regionale. In essa, tuttavia, si dicono due cose contestualmente: 1) che “la gestione della Riserva naturale regionale guidata è demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi” (art. 69, comma 4); 2) che “entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposita intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa” (art. 69, comma 6). Da queste due disposizioni, come si vede, non si comprende quale sia l’organismo di gestione della Riserva individuato dalla legge.
Ora, questa contraddizione può essere sciolta ritenendo che la gestione della Riserva da parte del Comune sia solo provvisoria, ossia ammissibile unicamente fino a quando non venga nominato l’organo di gestione. La qual cosa resterebbe, peraltro, comprovata da quanto la stessa legge regionale dispone al successivo comma 7 dell’art. 69, ove si legge: “qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti necessari stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva”. Del resto, che il Comune possa gestire “a regime” direttamente la Riserva, parrebbe implicitamente escluso anche dalla legge dello Stato, che tra i “principi fondamentali” da seguire annovera “la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell’area protetta” (art. 22, legge n. 394 del 1991). 
Se così è, risulta allora evidente come la legge regionale si ponga in contraddizione con la normativa statale in materia ambientale, in quanto, autorizzando il Comune di Roseto all’approvazione del Piano di Assetto naturalistico, del Piano pluriennale e del Regolamento della Riserva, consente una illegittima invasione nella sfera di competenza riservata dalla legge dello Stato all’Ente gestore. Nello stesso senso, del resto, va anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sent. n. 70 del 2011).

3) Dalla stampa quotidiana si apprende che nei confronti di un campeggio sito nel territorio di Roseto “il Tribunale di Teramo ha firmato un’ordinanza di demolizione per strutture ritenute irregolari”. Si tratta, invero, di una sentenza con cui alcuni degli imputati sono stati condannati per aver eseguito lavori (un fabbricato, un parcheggio, l’installazione di 25 pali della luce, ecc.) in difformità del permesso di costruire, rilasciato dal Comune di Roseto (ex art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001) (Testo unico in materia di edilizia). In questo caso, il giudice ha ritenuto di non accogliere i rilievi mossi dal P.M., il quale faceva valere come dette opere fossero state realizzate entro un’area ricadente all’interno della Riserva del Borsacchio, determinando così la violazione della legislazione in materia ambientale. A parere del Tribunale, infatti, il permesso del Comune era stato rilasciato il 16 luglio 2007, e cioè “nella fase di momentanea sospensione degli effetti della L.R. 6/2005”, disposta per il periodo compreso tra il 31 agosto 2006 e il 6 ottobre 2007 dalla legge regionale n. 27 del 2006. A parere di chi scrive, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in corso e sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 27/2006. Detta legge, sebbene poi abrogata, risulta ancora applicabile ai fatti determinatisi sotto la sua vigenza ed è illegittima perché disponeva – per il periodo sopra considerato – finanche la sospensione dell’efficacia delle “norme di salvaguardia” della Riserva. L’illegittimità deriverebbe dal fatto che, diversamente da quanto sarebbe accaduto se il Consiglio regionale avesse soppresso la Riserva, la legge di sospensione contenesse in sé l’implicita volontà di dare comunque attuazione alla Riserva, non appena il Consiglio avesse approvato il nuovo perimetro della stessa (questo ovviamente non toglie che in appello la pubblica accusa possa chiedere al giudice di sollevare un ricorso in via incidentale dinanzi alla Corte costituzionale).
Un discorso a parte deve essere, però, svolto in merito agli altri capi di imputazione; ossia: in relazione ai reati in materia ambientale, discendenti dalla violazione della legge sulle aree protette del 1991 (violazione delle misure di salvaguardia, ecc.). In questo caso, il Tribunale ha condannato B. C. per aver effettuato lavori senza il previo nulla-osta della competente autorità, come richiesto dall’art. 13 della legge n. 394/1991 (sebbene il P.M. deducesse anche la violazione delle norme di salvaguardia), essendo stati i lavori eseguiti nella vigenza delle norme sulla Riserva del Borsacchio. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la vicenda giudiziaria parrebbe non ancora esaurita (v. l’articolo dal titolo “Ricorso in appello per l’abuso nel Borsacchio”, pubblicato su Il Centro del 28 gennaio 2012).
Per quel che qui interessa, occorrerebbe valutare se la nuova legge approvata dal Consiglio regionale – che esclude ora dalla Riserva anche quell’area cui fa riferimento la sentenza del Tribunale – possa avere un contenuto provvedimentale. Rispetto a questo tipo di leggi, se è vero che la Corte costituzionale ha affermato che non è preclusa alla legge regionale “la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto”, è del pari vero, però, che, sempre secondo la Corte, dette leggi sono ammissibili soltanto entro limiti specifici e comunque a certe condizioni, ossia nel “rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle cause in corso” e “nel rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà” (sent. n. 137 del 2009). Esse, in altre parole, sono ammissibili solo se “non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso” (sent. 94 del 2009), se non sia elusa l’esecuzione di una sentenza (sent. n. 267 del 2007) e sempreché non si apra ad una disparità di trattamento tra i cittadini. Circostanza, questa, che sarebbe da escludere solo qualora dalla legge approvata emergesse chiaramente “la ratio giustificatrice del caso concreto” (sent. n. 137 del 2009).

4) La nuova legge sul Borsacchio stabilisce che “per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l’espletamento degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12”, mentre al suo articolo 2 dichiara che “la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale”.
Al comma 24 dell’art. 69 si legge: “All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 2005 in € 250.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, cap. 271600 (…)”.
Ebbene, gli adempimenti previsti dalla legge non sarebbero sostenuti da adeguata copertura finanziaria, posto che la somma a suo tempo stanziata risulterebbe (almeno in parte) già utilizzata. A riprova di ciò sarebbe sufficiente richiamare una delibera della Giunta regionale (27 novembre 2008, n. 1153), ove si riferisce di un incarico affidato dal Comune di Roseto degli Abruzzi all’arch. Nigro di Roma (delibera n. 25 del 26.01.2007) per la redazione del Piano di Assetto Naturalistico. Piano che, alla luce del nuovo perimetro della Riserva, non può certo ritenersi utilizzabile così come a suo tempo redatto. Da questo punto di vista, la legge regionale approvata violerebbe, allora, l’art. 81 della Costituzione.

ENZO DI SALVATORE



[1] La legge istitutiva del 2005 stabiliva che il Comune di Roseto degli Abruzzi dovesse definire, “mediante apposite delibere consiliari, l’organo di gestione della Riserva (…)”; successivamente, in ragione dell’estensione della Riserva al territorio di Giulianova, detta disposizione è stata modificata come segue: “(…) i Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Giulianova definiscono, mediante apposita intesa, l’organo di gestione della Riserva (…)”. È evidente come la nuova legge sul Borsacchio rechi in proposito una previsione senza senso, frutto di un errore dovuto al “copia e incolla”: con chi dovrebbe stringere l’intesa il Comune di Roseto?

mercoledì 9 maggio 2012

Proposte per superare la crisi economica, ambientale e sanitaria della Valle dell'Agri

COPAMS 2012
Conferenza Petrolio Ambiente Salute

Sala Convegni
Hotel Sirio
Villa D’Agri (PZ)
25 – 26 maggio 2012

Programma


Venerdì 25 Maggio - Villa d’Agri


Ore 17.00 - Il Petrolio e la crisi dello sviluppo territoriale ecosostenibile

Modera: Rosa Fortunato
Comitato Civico “Sor Aqua” - Coordinatore “La Locomotiva
Introduce: Antonio Bavusi, OLA
Testimonianza: Vincenzo Capogrosso, residente in C/da Vigne di Viggiano
Interventi:
Maurizio Bolognetti, Direzione Nazionale Radicali Italiani
Pietro Dommarco, Coordinatore Ola - Giornalista Altraeconomia
Domenico Ferrara, Mov. Politico Contro l'Indifferenza
Francesco Masi, Laboratorio del Marmo-Melandro per i Beni Comuni
Anna Maria Palermo, Responsabile regionale Libera
Giovanni Samela, Associazione “Cento Comuni”
Miko Somma, Comunità lucana (No Oil)

0re 18.30 - Il Petrolio e la crisi politico-istituzionale

Testimonianza: Pinuccio Cudemo, “Pro Vita Sana” Sant’Arcangelo
Interventi:
Sergio Annunziata, Sindaco di Atena Lucana
Pasquale De Luise, Sindaco di Spinoso
Vito Di Trani, Sindaco di Pisticci
Michele Grieco, Sindaco di Paterno
Tommaso Pellegrino, Sindaco di Sassano

Dibattito

Ore 21.00 - Cena (aperta a tutti con prenotazione)


Sabato 26 Maggio - Villa d’Agri

Ore 9.00 - Il Petrolio e la crisi agricola, turistica e industriale

Modera: Arturo Caponero, Circolo Legambiente Montalbano
Introduce: Rita D’Ottavio, La Locomotiva
Testimonianza: Massimo Miranda, Allevatore di Viggiano
Interventi:
Gianfranco Atella, Comitato regionale Acqua Pubblica
Terenzio Bove, Dottore di Ricerca in produttività delle piante coltivate (La Locomotiva)
Gianni Fabbris, Altragricoltura - Comitato “Terre Joniche”
Francesca Leggeri, Operatore agrituristico
Francesco Pisani, Produttore vitivinicolo - biologico
Antonio Grazia Romano, Ribelli Web Basilicata
Amedeo Truda, Elbe Sud Italia

Ore 10.00 - Il futuro verde della Basilicata

a cura di: Forum Democratico
Modera: Michelangelo Leone


Ore 11.30 - Il Petrolio e la crisi ambientale e sanitaria

Modera: Ivan Di Palma, Comitato No Petrolio Vallo di Diano
Introduce: Giuseppe Frezza, Ass. “Pro Vita Sana” Spinoso - La Locomotiva
Testimonianza: Cristina Berardone, L’Onda Rosa
Interventi:
Albina Colella, Università della Basilicata
Giampiero D’Ecclesiis, Geologo
Giuseppe Di Bello, Associazione EHPA
Vito Mazzilli, Presidente WWF Basilicata
Giambattista Mele, Laboratorio per Viggiano - La Locomotiva
Camilla Nigro, L’Onda Rosa - La Locomotiva

Ore 13.30 - Pranzo (aperto a tutti con prenotazione)


Ore 17.00 - Come e perché la Lombardia, l’Abruzzo e la Campania hanno detto NO al Petrolio

Modera: Enzo Alliegro, La Locomotiva
Introduce: Vincenzo Vertunni, Sindaco di Grumento Nova
Comunicazione: Giuseppe Macellaro, (Sui-GeneriS)
Interventi:
Alberto Saccardi - Giovanni Zardoni, Comitato No al pozzo nel Parco del Curone (Lecco)
Carlo Costantini, Capogruppo IdV Regione Abruzzo
Raffaele Accetta, Presidente Comunità Montana “Vallo di Diano e del Cilento”

Ore 19.00 - Per una legge regionale sull’intero comparto estrattivo

Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto Costituzionale, Università di Teramo
(autore del volume: Abruzzo color petrolio)


Dibattito e Conclusioni

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I lavori saranno trasmessi in diretta nazionale su radio radicale e in streaming su olachannel http://www.olachannel.it/ e sulla radio locale radio color
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La locomotiva della Valle dell'Agri

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa Fortunato, 3489008317
Rita D’Ottavio, 3204035055
Camilla Nigro, 3346787390
Giambattista Mele, 3275797508
Terenzio Bove, 3931292811

giovedì 26 aprile 2012

È legittima la legge regionale abruzzese che sospende con efficacia retroattiva la VIA?

L’art. 63 della legge finanziaria 2012 della Regione Abruzzo aveva introdotto una nuova “disciplina delle misure di pubblicità dell’Autorità competente in materia di valutazione ambientale”. Aveva, appunto. Perché il 20 marzo scorso il Consiglio regionale, con legge n. 13, ha sospeso l’efficacia dell’art. 63 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2012, stabilendo, con ciò, che per quei 4 mesi continuasse ad applicarsi la normativa già vigente in materia.
Questa decisione appare del tutto discutibile, in quanto occorrerebbe chiedersi se sia legittima una legge regionale che sospenda con efficacia retroattiva una precedente legge regionale.
In via di principio, la questione non è molto dissimile da quella che si avrebbe qualora il Consiglio regionale abrogasse con effetti retroattivi una sua precedente legge. L’abrogazione, come è noto, determina la cessazione della vigenza di una legge. E questa cessazione agisce con efficacia ex nunc, ossia per il futuro e non per il passato. A meno che, si intende, il Legislatore non dichiari di voler estendere anche al passato la nuova legge adottata. La sospensione, invece, non provoca la cessazione della vigenza di una norma, ma ne determina solo la sua temporanea non applicazione. Ciò vuol dire che provvisoriamente, e cioè fino ad una certa data, si applicherà una diversa legge e che allo spirare del termine tornerà ad applicarsi la legge sospesa. Anche in questa evenienza, la sospensione agisce per il futuro e non per il passato. A meno che, si intende, il Legislatore non dichiari espressamente di voler estendere la sospensione della vigenza della legge anche al passato. Con una non trascurabile (potenziale) differenza: che mentre l’abrogazione retroattiva può anche giustificarsi per porre rimedio ad una disparità di trattamento che di fatto si produca tra coloro che soggiacciono alla vecchia normativa e coloro che soggiacciono a quella nuova, la sospensione retroattiva contiene in sé il rischio che si realizzi, con maggiore probabilità, il risultato contrario. Essa, pertanto, è legittima solo se rispettosa del canone della ragionevolezza. Ed è in questo senso che occorre, allora, chiedersi se la legge n. 13/2012 sia legittima o no.

Alcune richieste, relative ad impianti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, sono state presentate in Regione durante il periodo che ha preceduto l’adozione della legge n. 13/2012. Mi limito a citare un solo esempio: la realizzazione di un impianto eolico presso Castiglione a Casauria e Torre de’ Passeri (PE) da parte della società “Energy System Services”. Nell’avviso di deposito comunicato dalla Regione si dice che a partire dall’8 marzo 2012 “decorrono i 60 (sessanta) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull’opera”. Con quali conseguenze?
1) Dall’8 marzo e fino al 29 marzo (giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 13) ha trovato (rectius: avrebbe dovuto trovare) applicazione la disciplina sulla VIA contenuta nella legge finanziaria; dal 29 marzo ha trovato applicazione la disciplina contenuta nella legge n. 13, che in modo retroattivo ha sospeso l’efficacia della disciplina contenuta nella legge finanziaria; dal 1° maggio in poi troverà nuovamente applicazione la disciplina contenuta nella legge finanziaria. È evidente che, dati i tempi ristrettissimi, difficilmente si sarà in condizione di dar seguito alle norme sul nuovo procedimento VIA (almeno in relazione alla partecipazione del pubblico interessato, visto che il termine per presentare osservazioni scadrà il 7 maggio).
2) Il Comitato regionale VIA ha nel frattempo valutato la compatibilità ambientale di circa 60 progetti, sulla base delle norme contenute nella legge n. 13/2012. Oggi lo farà in relazione ad altri 43 progetti. Per alcuni, come per quello di Castiglione a Casauria e Torre de’ Passeri, la valutazione del Comitato avverrà, invece, prossimamente sulla base dell’art. 63 della legge finanziaria, che al suo comma 13 stabilisce: “È fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi”. Da un punto di vista qualitativo, ciò comporta che i progetti a suo tempo presentati (e per i quali non si è ancora concluso il procedimento VIA) saranno oggetto di una differente valutazione rispetto a quei 60 e passa progetti già valutati secondo la normativa di sempre, sulla base della sospensione disposta dal Consiglio regionale. La qual cosa a me pare che finisca per concretare esattamente una ipotesi di disparità di trattamento ed un arbitrio del Legislatore, potendosi insinuare il dubbio che la sospensione della legge servisse a sottrarre alla applicazione della nuova normativa sulla VIA – nell’imminenza della valutazione del Comitato – un certo numero di progetti presentati.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 20 aprile 2012

Lettera di diffida dell'Associazione Jonathan inviata alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti relativa ai "criteri di esclusione alla donazione" del sangue


(Riceviamo e pubblichiamo)


Lettera dell’Avv. Andrea Cerrone inviata per conto dell'Associazione Jonathan - Diritti in movimento all’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti
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A nome e nell’interesse dell’Associazione Jonathan - Diritti in Movimento, con Sede legale in Pescara alla via Palermo n. 41, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Marco Lozzi, rappresento quanto segue.

L’Associazione, che ha tra i suoi obiettivi statutari la tutela, tra gli altri, dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, si duole per la decisione dell’Azienda di sottoporre, a coloro che si avvicinano alla donazione del sangue presso il Servizio aziendale di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Ospedale “Floraspe Renzetti” di Lanciano, un documento retrivo, discriminatore e sideralmente distante dalle più elementari conoscenze medico scientifiche in tema di trasmissione delle malattie a contagio sessuale.
Il predetto documento, recante i “criteri di esclusione alla donazione”, che per Vs. opportuna conoscenza si allega in copia alla presente, pur essendo ciclostilato col vecchio logo “Azienda Sanitaria Locale 03 Lanciano-Vasto”, viene tutt’ora sottoposto agli aspiranti donatori: diffondendo preconcetti, sconforto e disinformazione. Così contribuendo a vanificare, del tutto gratuitamente, il lavoro immane di chi lotta ogni giorno per la tutela dei diritti fondamentali dell’essere umano: contro l’omofobia, la transfobia ed ogni altra forma di ingiusta ed assurda discriminazione.
Il documento, pur facendo appello al “profondo significato filantropico” che, effettivamente, contraddistingue l’alto gesto di donare il sangue, risulta essere avaro in termini di umanità, nonché pregno di preconcetti privi di riscontro scientifico.
Tra i primissimi punti di un elenco di 11 condizioni che precludono all’aspirante donatore di offrire al prossimo il proprio sangue si legge, al numero 2, la dicitura: “Rapporti omosessuali” e al numero 3: “Rapporti sessuali con persone sconosciute”.
Conviene, per zelo, esaminare entrambe le diciture: tutt’ e due patentemente errate e gravemente approssimative. Quella di cui al numero 3, ad esempio, evoca un mito sfatato da lunghi anni, specie in tema di trasmissione del virus dell’immunodeficienza umana, che prioritariamente vuole scongiurarsi nell’ambito della donazione di sangue. Distinguere tra persone conosciute e sconosciute in questo campo è fuori luogo e fuori dal tempo. Più opportuno, invece, sarebbe stato un esplicito riferimento ai rapporti protetti e non protetti. Incredibilmente mai citati; quasi si patisca il peso di un pregiudizio dottrinale/religioso.
Non sono infrequenti le infezioni tra partner, figurarsi tra persone non sconosciute.
La promiscuità sessuale e i comportamenti a rischio, in generale, cui eventualmente si espongono i conoscenti, gli amici o persino il partner dell’aspirante donatore non sono sempre nel dominio di quest’ultimo. Non può valere un lato principio d’affidamento a terzi, in questa delicata materia.
È l’utilizzo del preservativo o di altri presidi che allontana la trasmissione delle più gravi M.S.T. Non è infrequente che la persona sieropositiva neppure sappia di essere entrata in contatto col virus. Non vi sono sintomi eclatanti. Anzi, l’infezione, per definizione, rimane silente negli anni e ciò non pregiudica certo la trasmissibilità del virus.
In altri termini, non basta essere eterosessuali ed avere rapporti con partner conosciuti per scongiurare la trasmissione del virus.
Altro punto assai dolente è quello di cui al numero 2 dei “criteri di esclusione alla donazione”. Anche qui nessun riferimento ai rapporti sessuali protetti e non, responsabili o irresponsabili, quasi a voler intendere che il sangue di una persona gay sia infetto o rischioso a prescindere e così proscritto da ogni logica solidaristica e filantropica.
Orbene, divulgare, in modo massivo, concetti ambigui, così retrivi e grandemente approssimativi lede la dignità della persona umana, alimentando la discriminazione, l’odio e l’omofobia e prestando il fianco a coloro i quali cercano ogni appiglio per oltraggiare gli omosessuali.
La mancanza di precisione, l’approssimazione e la divulgazione di concetti pseudoscientifici, infatti, finisce per contravvenire all'obbligo di solidarietà sociale enunciato dall'art. 2 della Costituzione che, come rimarcato da un recente pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 138/2010), ricomprende, tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo che vanno tutelate, anche quelle omosessuali.
Non si trascuri la grande lotta portata avanti dall’Unione europea contro l’omofobia. La Legge 2 agosto 2008 n. 130 ha ratificato il Trattato di Lisbona che, modificando il Trattato sull’Unione europea, ha fatto proprio il riconoscimento dei diritti contenuti nella c.d. Carta di Nizza, la quale vieta le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali. Tutto ciò nella consapevolezza che l’omofobia insidia ancora la società contemporanea per cui, specie in capo alle Amministrazioni pubbliche, si pretende che si faccia attenzione e che si usi cautela nel diffondere certuni concetti.
Così, appena qualche giorno fa, si è espresso il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, a Ginevra, presso la Sede della Commissione O.N.U. per i diritti umani: “Alle lesbiche, gay, bisessuali o transgender, lasciatemi dire: non siete soli. La vostra battaglia per la fine della violenza e della discriminazione è una battaglia condivisa. Ogni attacco a voi è un attacco ai valori universali delle Nazioni Unite che ho giurato di difendere e promuovere. Oggi sto con voi e invito tutti i paesi e i popoli a stare dalla vostra parte”.
L’auspicio è che anche la Regione Abruzzo e la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti stiano dalla parte della non discriminazione.
Donare il sangue è un gesto di grande civiltà. Donare il sangue e gli emocomponenti significa, molto spesso, salvare una vita. Tante vite. Il lavoro compiuto ogni giorno, specificamente, dal personale del Servizio di immunoematologia dell’Ospedale Renzetti di Lanciano è un lavoro faticoso ed insostituibile, peraltro di comprovata ed elevatissima competenza. Ben nota anche al di fuori dei confini regionali. Si tratta di una vera e propria struttura d’eccellenza della quale tutti debbono andare fieri.
Evidentemente, per via di un grossolano errore, concentrandosi il lavoro dei medici, degli infermieri e del personale tutto sugli aspetti più propriamente medico scientifici della donazione del sangue, si è trascurato un aspetto apparentemente banale ma in realtà importantissimo. Non sostituendo un vecchio documento divulgativo con uno più appropriato ed attuale si è effettivamente prodotto un danno.
A farne le spese sono tutte quelle persone che ogni giorno vengono discriminate per via del loro orientamento sessuale o per la loro disforia di genere. Dileggiate per quel che sono: per la loro natura; mai più malattia, come saggiamente insegnato, ormai da moltissimi anni, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Scansate o persino emarginate per via di una logica retriva che le vuole ontologicamente dedite alla promiscuità. Dimenticandosi che esse, come tutte le altre, sono persone: esseri umani con sentimenti, sofferenze e diritti. Oggi giuridicamente tutelati.
Gli individui che ogni giorno, ancora oggi ed in questo Paese, si scoprono omosessuali o transessuali vanno incontro ad una serie interminabile di difficoltà, talora gravissime. S’è stimato che innumerevoli sono i casi di adolescenti che tentano il suicidio sol perché si scoprono omosessuali e, purtroppo, la letteratura medica e quella sociologica pullulano di statistiche disarmanti, in questo senso.
Ciò deve rafforzare il senso di responsabilità di tutti e, per prime, delle Istituzioni, le quali debbono usare un linguaggio attuale e cauto, sempre consapevoli del danno che ogni leggerezza ed ogni approssimazione possono produrre.
Certo che le Signorie Loro sapranno prontamente rimediare al problema ampiamente illustrato, dandomene opportuna conoscenza, ho l’obbligo di diffidare formalmente, così come effettivamente diffido, l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano- Vasto- Chieti, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a provvedere immediatamente affinché cessi la diffusione del documento recante “CRITERI DI ESCLUSIONE ALLA DONAZIONE”, allegato alla presente e sottoposto agli aspiranti donatori, come meglio specificato in narrativa. Sarà cura dell’Azienda sostituirlo con un documento attuale e scientificamente apprezzabile. Diversamente, mi vedrò costretto a rivolgermi all'Autorità giurisdizionale, ove chiederò anche il ristoro dei danni per conto dell'Associazione Jonathan - Diritti in Movimento, rappresentante degli interessi collettivi e diffusi che ho descritto.

Distinti saluti.

Lanciano - Pescara, 27 marzo 2012.

Avv. Andrea Cerrone Ph.D.

mercoledì 28 marzo 2012

Una risposta al Consigliere regionale Rabbuffo sulla Riserva del Borsacchio

Il Consigliere regionale Rabbuffo ritiene di non poter condividere la mia proposta sulla Riserva naturale del Borsacchio: quella di abrogare i divieti contenuti nella legge regionale del 2005, rinviando contestualmente ai limiti fissati dalla legge dello Stato. Il suo dissenso sarebbe giustificato da alcuni motivi, che, esposti attraverso un ragionamento ricco di congiunzioni coordinanti, vorrebbero logicamente decostruire la tesi criticata. La logicità di questa decostruzione, tuttavia, mi sfugge.
Rabbuffo muove dalla constatazione di come, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la tutela dell’ambiente costituisca materia espressamente riservata alla competenza legislativa dello Stato. Per questa ragione, alle Regioni sarebbe precluso qualsivoglia intervento in materia di ambiente. “Perciò” – dichiara Rabbuffo – l’art. 23 della legge statale del 1991 “dispone che la legge regionale può definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e deve individuare il soggetto per la gestione del parco che ha il compito di approvare il Regolamento e il Piano del Parco”. Egli, quindi, ricorda come l’art. 6, comma 3, della legge del 1991 vieti “fuori dei centri edificati l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti”, aggiungendo che questo divieto sarebbe contenuto finanche nell’art. 11, comma 3, della stessa legge. Dove? Dalla lettura della disposizione dell’art. 11, comma 3, non mi pare si ricavi questa conclusione: “nei parchi” – in essa si legge – “sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”. Rabbuffo sostiene che questa previsione – secondo “consolidata giurisprudenza” – riguardi anche “l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti”. Quale sarebbe questa giurisprudenza? Se il divieto di edificazione fosse automaticamente e in modo assoluto ricompreso in detta disposizione dovrebbe anche ammettersi che sia privo di significato quanto scritto a chiare lettere nell’art. 6, comma 3, della stessa legge, ove questo divieto, salvo eccezioni, è previsto solo per le aree collocate fuori dai centri edificati. Vogliamo, forse, sostenere che il Legislatore statale si sia contraddetto?
Ma vi è di più”, afferma Rabbuffo. L’art. 6, comma 4, stabilisce: “Dall’istituzione della singola area protetta sino all’approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all’art. 11”. Per Rabbuffo con ciò sarebbe “evidente che, fino a quando non è nominato l’organo di gestione della Riserva del Borsacchio e non viene predisposto e approvato da quest’ultimo il Regolamento e il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) opereranno, oltre alle misure di salvaguardia contenute nell’art. 11, anche il divieto di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti nonché tutte le iniziative di introduzione di eventuali deroghe”. Non capisco perché questo dovrebbe essere “evidente”. Se fosse stato così “evidente”, il Legislatore statale lo avrebbe esplicitato. E invece in tale comma non si fa menzione né di nuove costruzioni, né della trasformazione delle opere esistenti. In realtà, con quel “ma vi è di più” egli vuol riferirsi (anche) ad un ulteriore tipo di divieto, che sarebbe logicamente ricompreso nell’art. 6, comma 4: quello di introdurre eventuali deroghe ai divieti ivi espressamente sanciti. Giusto. Ed è proprio per questo che ho suggerito di modificare la legge regionale del 2005: perché essa contiene divieti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dallo Stato. In altre parole: perché la Regione Abruzzo ha a suo tempo approvato una legge che, introducendo deroghe vietate dalla legge del 1991, è illegittima. Per questo quella legge la si può tranquillamente abrogare. Rabbuffo, invece, dopo aver precisato che finanche la proposta di deroga alle misure di salvaguardia (patrocinata dal dott. Sorgi) sia da considerare illegittima (salvo più avanti contraddittoriamente affermare che “dovrebbe guardarsi con una certa attenzione” alle deroghe alle misure di salvaguardia disposte in favore della Pineta Dannunziana), dichiara: “Tanto meno, abrogare i divieti contenuti nell’art. 69 della L.R. 6/2005 servirebbe a superare i precisi limiti disposti dalla legge statale. Infatti, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la Regione non può legiferare in materia di ambiente quand’anche esista un vuoto di disciplina”. Ebbene, non vedo in che modo la mia proposta si colleghi a questa giurisprudenza. La sentenza cui fa riferimento Rabbuffo è la n. 70 del 2011. Ne sintetizzo brevemente il contenuto, in modo che il lettore possa giudicare se quanto affermato dal mio critico sia pertinente o no alla proposta che ho avanzato.
Con una legge del 2010, la Regione Basilicata aveva introdotto una modifica alla legge sulle aree protette regionali (legge n. 28 del 1994). In base a questa modifica, si stabiliva che gli Enti Parco regionali potessero approvare provvedimenti specifici per l’esercizio di talune attività, anche in deroga al comma 3 dell’art. 19 della legge. E cosa stabiliva detto comma? Esso fissava alcuni divieti, che in buona sostanza risultavano coincidenti con quelli stabiliti dalla legge dello Stato. In questo modo, sulla base della modifica introdotta, la Regione finiva per consentire l’esercizio indiscriminato di ogni attività, seppur provvisoriamente, come ad es. la caccia, l’apertura delle cave, l’accensione di fuochi, ecc. A parere della Corte costituzionale, ciò costituiva una deroga ai divieti stabiliti dall’art. 11 della legge del 1991. Dunque, come si vede, esattamente il contrario di quello che con la mia proposta si vorrebbe conseguire: l’abrogazione dei divieti contenuti nella legge del 2005 e il contestuale rinvio ai divieti contenuti nell’art. 11 della legge dello Stato, tra i quali non figura né il divieto di costruire, né quello di trasformare le costruzioni esistenti; soluzione, questa, che, diversamente da quella accolta dalla Regione Basilicata, non potrebbe dirsi lesiva della competenza statale in materia di ambiente, atteso che in tal modo la Regione dichiarerebbe di voler applicare proprio la legge dello Stato.
Rabbuffo, tuttavia, dichiara che sia necessario approvare una legge di riperimetrazione della riserva, perché ciò consentirebbe di “sanare” l’illegittimità della legge istitutiva del 2005, approvata a suo tempo senza il parere degli Enti locali. Nel dire questo, egli afferma contestualmente che le mie perplessità sul suo progetto di legge sarebbero ingiustificate, in quanto gli Enti locali si sarebbero già espressi in proposito.
In relazione alla prima affermazione (mancata partecipazione degli Enti locali), torno a sottolineare come la questione dell’illegittimità costituzionale della legge del 2005 costituisca, in realtà, un falso problema. Il Governo, infatti, può impugnare le leggi regionali solo entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. E, in relazione alla legge del 2005, questo termine è ampiamente scaduto. Residuerebbe solo una strada: quella del giudizio in via incidentale. Ma anche questa ipotesi appare meramente teorica, in ragione del fatto che se un privato agisse in sede giurisdizionale contro il diniego opposto dalla P.A. difficilmente potrebbe, poi, far valere l’illegittimità della legge del 2005, adducendo quale argomento che essa sia stata adottata senza il parere degli Enti locali. La questione, infatti, pur essendo fondata, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione del giudice; e se  venisse sollevata dinanzi alla Corte costituzionale, questa la dichiarerebbe  per certo inammissibile. Non così, probabilmente, qualora il privato sostenesse, invece, che la legge del 2005 sia illegittima perché recante un divieto generalizzato ad edificare, più ampio, cioè, di quello posto dalla legge del Parlamento. In questo caso, la dichiarazione di illegittimità non investirebbe la legge nella sua interezza: essa la colpirebbe solo nella parte in cui inasprisce i divieti oltre quanto consentito dalla legge dello Stato. Per questo va cambiata. Ovvio che se si riapprovasse una legge di riperimetrazione della Riserva i termini per il ricorso del Governo decorrerebbero nuovamente.
Quanto alla seconda affermazione (ingiustificate perplessità sul suo progetto di legge), mi meraviglia che un critico così attento, quale certamente è il Consigliere Rabbuffo, non abbia letto con scrupolo quel che stabilisce la legge dello Stato (*). L’art. 22 afferma testualmente che il parere degli Enti locali va reso in Conferenza e non unilateralmente. Rabbuffo, peraltro, sostiene che i Comuni di Giulianova e di Roseto si siano già espressi sul suo progetto di legge e che lo abbia fatto persino la Provincia di Teramo. A me risulta vero il contrario: i pareri dei Comuni di Giulianova e di Roseto non sono stati resi in Conferenza, ma attraverso due distinte delibere adottate dai rispettivi Consigli comunali; delibere, queste, che non prendono neppure posizione su alcuna delle proposte avanzate in Consiglio regionale, ma che rilanciano, al contrario, una diversa e autonoma proposta (inutilizzabile, però, in quanto non conforme alle condizioni fissate dall’art. 4 della legge regionale n. 38 del 1996). Su nessuna delle proposte avanzate si è, poi, espressa la Provincia di Teramo. L’ultima volta che la Provincia ha messo bocca sul problema è stato nel 2008; quindi, se non erro, prima che il Consigliere Rabbuffo presentasse la propria proposta di legge.
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(*) Rabbuffo osserva come nel mio articolo io confonda il “centro edificato” con il “centro abitato”. Ha ragione a rimproverarmi questa imprecisione del linguaggio, sebbene io l’abbia fatto solo per agevolare la comprensione del lettore. Ciò detto, però, credo che questa differenza finisca per essere oziosa, atteso che il problema – se ben inteso – sarebbe dato principalmente dalla situazione in cui versa il quartiere dell’Annunziata: che è appunto un centro edificato. Come del resto lo sono anche le contrade Giammartino, Mazzocco e Frischia (Roseto degli Abruzzi).

ENZO DI SALVATORE