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giovedì 27 novembre 2014

Il “Protocollo d’intesa per l’area di Gela”

Il “Protocollo d’intesa per l’area di Gela”, sottoscritto a Roma il 6 novembre scorso tra l’ENI, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Siciliana, il Comune di Gela, Confindustria Sicilia, ed alcuni sindacati, mira a realizzare una (parziale) riconversione dell’area industriale di Gela, al fine di consolidare (anche) la vocazione manifatturiera della stessa. La riconversione e il risanamento ambientale vengono tuttavia subordinati all’impegno, da parte della Regione Siciliana, a consentire l’avvio di nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi sull’intero territorio siciliano e persino “nell’offshore adiacente” (come possa la Regione impegnarsi anche in ordine alle attività offshore resta un mistero). A tal fine, non solo si chiede alla Regione di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi (dunque: di impegnarsi a modificare la legge regionale n. 14 del 2000), ma si rivendica anche il diritto di esercitare quelle attività in regime di sostanziale monopolio (o oligopolio), posto che nel protocollo si legge chiaramente che le attività petrolifere saranno esercitate direttamente da ENI (o da società riconducibili ad ENI) ovvero da società aventi la sede legale nel territorio siciliano. Appare evidente che si è di fronte ad un accordo restrittivo della concorrenza, come tale vietato dall’Unione europea. D’altra parte, la direttiva 94/22/CE, che disciplina la materia, prescrive agli Stati membri di garantire che non vi siano discriminazioni tra le società petrolifere per quanto riguarda l’accesso alle attività; e dispone che la superficie di ciascuna area data in concessione debba essere determinata in modo da non eccedere quanto giustificato dall’esercizio ottimale delle attività medesime sotto il profilo tecnico ed economico. Essa chiarisce, inoltre, che “le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che conferiscono ad un unico ente il diritto di ottenere autorizzazioni in un’area geografica specifica, compresa nel territorio di uno Stato membro, sono abolite dagli Stati membri interessati prima del 1° gennaio 1997”.


Enzo Di Salvatore

domenica 24 agosto 2014

La Regione Puglia e la Raffineria di Taranto. Replica

Qualche giorno fa taluni hanno sostenuto che le perplessità da me espresse sulle posizioni assunte dalla Regione Puglia in ordine all’adeguamento della Raffineria di Taranto fossero meramente “strumentali” e fondate su notizie non corrette. Pubblico di seguito una mia breve replica.  


La Conferenza dei servizi tenutasi il 17 luglio 2014 è – lo dico in modo atecnico – solo uno dei tanti “tasselli” del procedimento amministrativo, che darà il via libera all’ampliamento e al potenziamento della Raffineria di Taranto. 
L’articolo de “Il Fatto Quotidiano” mi ha solo offerto l’occasione per ricostruirne l’iter e per dedurne che responsabilità politiche ve ne sono. 
Basti pensare alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA: un altro dei “tasselli” del procedimento). Nel caso della Raffineria di Taranto, non solo l’organo tecnico, ma anche l’organo politico ha espresso il proprio parere favorevole.
Vogliamo forse sostenere il contrario? E non si dica che la VIA sia un atto “necessitato”: la Corte costituzionale, con una sentenza che riguardava la Regione Sardegna (sent. n. 81/2013), ha chiaramente precisato che la VIA non ha mai solo natura tecnica: “a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell’attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell’ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico”. Si badi: quel “possono affiancarsi” che si legge nella sentenza non contraddice il fatto che la VIA ha natura politica; al contrario: esso sta sottolineare che la VIA ha anche natura politica specie quando la Regione decida di lasciar concludere l’istruttoria tecnica con una delibera di Giunta; come aveva deciso di fare la Regione Sardegna e come ha fatto, appunto, la Regione Puglia. 
Nel 2011 la Giunta regionale ha, infatti, espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del “progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa, sito nella provincia di Potenza, proposto da ENI” (e altrettanto hanno fatto il Comune e la Provincia). Dopodiché sono arrivati il Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente, che ha escluso la VIA per la variante al piano di gestione delle terre e rocce da scavo (20 giugno 2014), e la Conferenza dei servizi, dal cui verbale (17 luglio 2014) risulta l’approvazione di tale variante: il che fa pensare che la Regione Puglia non abbia proposto ricorso dinanzi al TAR avverso la decisione del Ministero di non sottoporre a VIA la variante. E se così fosse, perché non l’ha proposto?
Ora, si può anche pensare che non sarà la Regione Puglia a impedire – con la sua attività –l’ampliamento e il potenziamento della Raffineria. Ma questo non è un buon motivo per non intraprendere una azione politica. D’altra parte, le sorti di Tempa Rossa (i.e.: delle persone che vivono in Basilicata) dipende proprio da Taranto, in quanto la Raffineria serve unicamente a questo scopo: raffinare il greggio che arriva da lì.
Per questo trovo che sia contraddittorio (e difficile da spiegare a chi ha votato “L’Altra Europa con Tsipras”) che mentre SEL dichiara di sposare le idee che ispirano la Lista Tsipras, la Regione Puglia decida di agire in senso diametralmente opposto alla linea politica condivisa in ambito nazionale e sintetizzata in un comunicato stampa della Lista del 17 marzo 2014.
Non mi pare un dettaglio trascurabile.


Enzo Di Salvatore