martedì 11 novembre 2014

Lo Sblocca-Italia, gli idrocarburi e le Regioni a Statuto speciale

La legge n. 239 del 2004, di riordino del settore energetico, stabilisce: “sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione” (art. 1). Essa, inoltre, riserva allo Stato “le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate”.
Sulla base di queste previsioni, si sarebbe dovuto ritenere che, per questa sua parte, la legge fosse applicabile solo alle Regioni a statuto ordinario e che – in linea con l’approccio “globale” alla politica energetica – le Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome dovessero, invece, solo perseguire le finalità indicate dalla legge. 
Da questo punto di vista, la legge dello Stato si sarebbe posta come un limite di carattere negativo all’esercizio delle competenze delle Regioni a Statuto speciale. Per fare un esempio, la Regione Siciliana avrebbe potuto continuare ad esercitare la sua competenza esclusiva in materia di “miniere”, ma in armonia con le finalità della legge.
Nel 1991, in verità, la Corte costituzionale era già intervenuta sul problema e aveva chiarito che la legge dello Stato fosse applicabile anche alle autonomie speciali, in ragione dell’interesse nazionale sotteso alla realizzazione degli impianti energetici e delle attività petrolifere: in questo modo, essa riteneva, seppur implicitamente, che l’interesse nazionale andasse inteso come un limite di carattere positivo, idoneo, cioè, a radicare un diretto intervento legislativo dello Stato; il quale, in relazione all’esercizio delle funzioni amministrative, avrebbe dovuto coinvolgere anche le Regioni (tutte) attraverso lo strumento dell’intesa (in luogo del mero parere previsto dalla legge n. 9/1991).
Nonostante questa pronuncia, però, la materia “miniere” continuava ad essere disciplinata in via esclusiva dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna (nonostante, in questultimo caso, la materia sia di competenza concorrente). 
È evidente che si è trattato, allora, di una prassi solo “tollerata”.
Lo Sblocca-Italia prevede ora che “le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione” (art. 43-bis).
Questa disposizione non compariva nel testo originario del decreto; ma ciò non toglie che, anche qualora tale precisazione non fosse stata introdotta, il decreto avrebbe trovato comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale.
La ragione per cui lo sblocca-Italia dovrebbe dirsi applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale è quella posta in luce dalla Corte costituzionale nel 1991: la realizzazione delle opere e delle attività contemplate dal decreto risponderebbero ad un interesse nazionale e per questo esse sarebbero strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La qual cosa legittimerebbe la c.d. “attrazione in sussidiarietà” da parte dello Stato. D’altra parte, l’art. 38 dello Sblocca-Italia questa volta lo dice espressamente: il titolo concessorio unico è accordato “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata”. E il riferimento a Trento e Bolzano lascia, appunto, intendere che la disciplina del procedimento trovi applicazione anche alle Regioni a Statuto speciale.

È difficile dire se lo Stato continuerà a “tollerare” che la Sicilia e la Sardegna disciplinino in modo autonomo le attività relative agli idrocarburi liquidi e gassosi (in terraferma). Una cosa, però, è certa: qualora la normativa dovesse applicarsi anche a loro, l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni relative a quelle attività deve essere rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (v. Corte cost., sent. 303/2003). Il che è dubbio quanto meno con riguardo all’art. 38, comma 1-bis, che autorizza il Ministro dello Sviluppo economico a predisporre un piano che individui le aree nelle quali consentire quelle attività, posto che, in questo caso, la mancata individuazione dei criteri da seguire nell’elaborazione del piano renderebbe lo Sblocca-Italia irragionevole e sproporzionato (stante appunto il fatto che potenzialmente tutto il territorio nazionale potrebbe essere interessato da quelle attività) e violerebbe le prerogative delle Regioni e degli Enti locali, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 383/2005, che, a proposito di “programmazione” energetica, ha ritenuto necessaria l’acquisizione di una intesa “in senso forte” da parte della Conferenza unificata. Da questa precisazione, poi, dovrebbe anche seguire che, in ordine ai singoli procedimenti amministrativi che mettono capo al rilascio del titolo concessorio, lo Stato sia tenuto a coinvolgere, oltre che le Regioni, anche gli Enti locali.

Enzo Di Salvatore

1 commento:

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