Il
decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia
e Rovigo, colpite dal sisma del maggio 2012, autorizzava il Presidente della
Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ad assumere i poteri del Commissario
delegato. In ragione di ciò, il 16 novembre 2012 Errani emanava l’ordinanza n.
76/2012, con la quale consentiva che il Capo del Dipartimento della Protezione
Civile costituisse una Commissione tecnico-scientifica, composta da esperti di
comprovata ed elevata professionalità, anche appartenenti alla comunità
scientifica internazionale, chiamata a valutare le possibili relazioni tra
attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica,
nell’area colpita dal sisma. L’11 dicembre 2012, il Capo della Protezione
civile Franco Gabrielli adottava, quindi, un decreto di istituzione della
Commissione richiesta. Con delibera n. 706 del 3 giugno 2013, la Giunta
regionale, richiamandosi al principio di precauzione, disponeva, quindi, la
sospensione di “qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e
coltivazione idrocarburi che riguardino i territori colpiti dal sisma del maggio
scorso e compresi nel cratere, fino a che non sarà noto l’esito della
Commissione tecnico-scientifica”. Il 17 febbraio 2014, la Commissione trasmetteva
i risultati dei suoi lavori alla Giunta regionale, che, in data 15 aprile 2014,
provvedeva a darne pubblicazione integrale sul proprio sito web. Nel
rapporto presentato, la Commissione, dopo aver sottolineato come, al ricorrere
di date circostanze, la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi generino
attività sismica, riteneva di non poter né confermare né escludere, per il caso
emiliano, la correlazione tra attività sismica e attività concernenti gli
idrocarburi.
La
delibera della Giunta del 2013 e l’atto di indirizzo approvato pochi giorni fa
dal Consiglio non incidono in alcun modo sui procedimenti autorizzatori
concernenti gli idrocarburi: né su quelli conclusi, né su quelli in corso. La
delibera del 2013, cui l’atto di indirizzo del Consiglio pare richiamarsi, ha,
infatti, ad oggetto “la sospensione di qualsiasi decisione in merito ai progetti” concernenti gli idrocarburi e,
dunque, unicamente la sospensione di qualsiasi decisione che sia di competenza regionale. Ora, poiché l’unica
decisione che la Regione può assumere in ordine a tali procedimenti è – com’è
noto – il rilascio dell’intesa con lo Stato, ne viene che: 1) circa i
procedimenti già conclusi con il rilascio di un titolo, tale decisione non può
più essere adottata; 2) circa i procedimenti non ancora conclusi con il
rilascio del titolo, tale decisione potrà essere adottata solo quando la
richiesta di rilascio dell’intesa da parte dello Stato arriverà sul tavolo
della Regione.
Quest’ultima
evenienza, al di là del coinvolgimento della Regione nelle fasi
sub-procedimentali (come ad es. sulla VIA), non risulta, tuttavia, ancora
essersi verificata; nessun titolo e nessun procedimento, infatti, risultano
sospesi per effetto degli atti varati dalla Regione.
D’altra
parte, nel momento in cui lo Stato richiederà alla Regione di rilasciare
l’intesa, a nulla servirà aver disposto una sospensione della decisione della competenza
regionale, in quanto – fermo restando che, conformemente a quanto più volte la
Corte costituzionale ha precisato, è illegittimo prevedere con atto legislativo
un divieto generalizzato al rilascio dell’intesa – l’omissione al rilascio del
concreto atto di assenso e il dissenso stesso, alla luce del quadro normativo
vigente, non impedirebbero comunque allo Stato di assumere in solitudine le
proprie determinazioni sui titoli minerari.
Desta
preoccupazione, infine, la modifica apportata al decreto-legge 74/2012 il 30
dicembre scorso, in base al quale nei territori delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessati dagli eventi sismici del 2012, troverà applicazione la disciplina
delle “zone a burocrazia zero”, prevista dall’articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. In base a detta disciplina, infatti, per le attività
produttive avviate dopo il 2010, “i provvedimenti conclusivi dei procedimenti
amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (…) sono
adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo” se vi è una proposta in
tal senso da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’interno, e “si intendono senz’altro positivamente adottati
entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è
adottato entro tale termine”. Tale disciplina potrebbe tranquillamente
interessare anche i procedimenti relativi agli idrocarburi (come ad es. il
procedimento concernente il permesso di ricerca “San Patrizio”), atteso che la
Corte costituzionale ha precisato che la c.d. “burocrazia zero” può esplicarsi
“nei più svariati ambiti materiali, sia di competenza esclusiva statale (…),
sia di competenza concorrente ovvero residuale regionale” (sent. n. 232/2011).
ENZO DI SALVATORE
STEFANO LUGLI