domenica 27 aprile 2014

L’Emilia-Romagna non ha mai sospeso le attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi

Il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpite dal sisma del maggio 2012, autorizzava il Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ad assumere i poteri del Commissario delegato. In ragione di ciò, il 16 novembre 2012 Errani emanava l’ordinanza n. 76/2012, con la quale consentiva che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile costituisse una Commissione tecnico-scientifica, composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, chiamata a valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica, nell’area colpita dal sisma. L’11 dicembre 2012, il Capo della Protezione civile Franco Gabrielli adottava, quindi, un decreto di istituzione della Commissione richiesta. Con delibera n. 706 del 3 giugno 2013, la Giunta regionale, richiamandosi al principio di precauzione, disponeva, quindi, la sospensione di “qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi che riguardino i territori colpiti dal sisma del maggio scorso e compresi nel cratere, fino a che non sarà noto l’esito della Commissione tecnico-scientifica”. Il 17 febbraio 2014, la Commissione trasmetteva i risultati dei suoi lavori alla Giunta regionale, che, in data 15 aprile 2014, provvedeva a darne pubblicazione integrale sul proprio sito web. Nel rapporto presentato, la Commissione, dopo aver sottolineato come, al ricorrere di date circostanze, la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi generino attività sismica, riteneva di non poter né confermare né escludere, per il caso emiliano, la correlazione tra attività sismica e attività concernenti gli idrocarburi.
La delibera della Giunta del 2013 e l’atto di indirizzo approvato pochi giorni fa dal Consiglio non incidono in alcun modo sui procedimenti autorizzatori concernenti gli idrocarburi: né su quelli conclusi, né su quelli in corso. La delibera del 2013, cui l’atto di indirizzo del Consiglio pare richiamarsi, ha, infatti, ad oggetto “la sospensione di qualsiasi decisione in merito ai progetti” concernenti gli idrocarburi e, dunque, unicamente la sospensione di qualsiasi decisione che sia di competenza regionale. Ora, poiché l’unica decisione che la Regione può assumere in ordine a tali procedimenti è – com’è noto – il rilascio dell’intesa con lo Stato, ne viene che: 1) circa i procedimenti già conclusi con il rilascio di un titolo, tale decisione non può più essere adottata; 2) circa i procedimenti non ancora conclusi con il rilascio del titolo, tale decisione potrà essere adottata solo quando la richiesta di rilascio dell’intesa da parte dello Stato arriverà sul tavolo della Regione.
Quest’ultima evenienza, al di là del coinvolgimento della Regione nelle fasi sub-procedimentali (come ad es. sulla VIA), non risulta, tuttavia, ancora essersi verificata; nessun titolo e nessun procedimento, infatti, risultano sospesi per effetto degli atti varati dalla Regione.
D’altra parte, nel momento in cui lo Stato richiederà alla Regione di rilasciare l’intesa, a nulla servirà aver disposto una sospensione della decisione della competenza regionale, in quanto – fermo restando che, conformemente a quanto più volte la Corte costituzionale ha precisato, è illegittimo prevedere con atto legislativo un divieto generalizzato al rilascio dell’intesa – l’omissione al rilascio del concreto atto di assenso e il dissenso stesso, alla luce del quadro normativo vigente, non impedirebbero comunque allo Stato di assumere in solitudine le proprie determinazioni sui titoli minerari.
Desta preoccupazione, infine, la modifica apportata al decreto-legge 74/2012 il 30 dicembre scorso, in base al quale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 2012, troverà applicazione la disciplina delle “zone a burocrazia zero”, prevista dall’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In base a detta disciplina, infatti, per le attività produttive avviate dopo il 2010, “i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (…) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo” se vi è una proposta in tal senso da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, e “si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine”. Tale disciplina potrebbe tranquillamente interessare anche i procedimenti relativi agli idrocarburi (come ad es. il procedimento concernente il permesso di ricerca “San Patrizio”), atteso che la Corte costituzionale ha precisato che la c.d. “burocrazia zero” può esplicarsi “nei più svariati ambiti materiali, sia di competenza esclusiva statale (…), sia di competenza concorrente ovvero residuale regionale” (sent. n. 232/2011).

ENZO DI SALVATORE 
STEFANO LUGLI
 

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