venerdì 31 ottobre 2014

Ancora su petrolio, Regioni e "Sblocca-Italia"

 I dubbi di legittimità dell’art. 38 del decreto sblocca-Italia (come modificato rispetto alla versione originaria) che potrebbero essere fatti valere dalla Regione dinanzi alla Corte costituzionale sono (almeno) due. Entrambi si ricollegano all’idea che, nonostante la (discutibile) qualificazione ex se effettuata dal decreto della strategicità di ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, che giustificherebbe l’attrazione di ogni potestà decisionale in capo allo Stato, l’esercizio della competenza legislativa e amministrativa dello Stato debba darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti destinati a concludersi con il rilascio di un titolo abilitativo.
Il primo dubbio di legittimità concerne il nuovo comma 1-bis dell’art. 38 ove si stabilisce che “il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1”, ossia “le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale” (per conseguenza: anche la localizzazione delle aree dove sorgeranno gli impianti relativi). Questo dubbio si pone sia nel caso in cui la disposizione venga ricondotta alla materia energetica, sia nel caso in cui venga ricondotta alla materia “governo del territorio” (la Corte costituzionale ha precisato che la materia “governo del territorio” comprende tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività). In entrambi i casi, infatti, trattandosi di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, la disciplina del piano delle aree è destinata ad esaurirsi in ambito statale (la legge dello Stato, da un lato; il decreto ministeriale, dall’altro), senza che le Regioni (e gli Enti locali) siano in alcun modo coinvolti; neppure attraverso la Conferenza Stato-Regioni o attraverso la Conferenza unificata.
D’altra parte, al fine di escludere radicalmente ogni intervento dei livelli territoriali nell’uno e nell’altro caso, non potrebbe sostenersi che quella specifica disciplina del piano si giustifichi con l’esigenza di “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese” e che, pertanto, essa vada ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
Con la sentenza n. 383 del 2005, e in relazione alla legge n. 239 del 2004 di disciplina del settore energetico, il giudice costituzionale, ha, infatti, chiarito che “improprio è il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali»” (cfr. anche la sentenza n. 285 del 2005).
Il secondo dubbio di legittimità – che potrebbe essere fatto valere dinanzi alla Corte dalla Regione – riguarda la mancata partecipazione degli Enti locali ai procedimenti amministrativi. La legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto agli Enti locali il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo minerario; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per il pozzo esplorativo e per la costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora il decreto-legge n. 133/2014 estromette completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni tipo di procedimento. E ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 118 Cost., che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell’orientamento del giudice costituzionale, l’esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri “la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali” (Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2004; v. anche sentenza n. 303 del 2003 e sentenza n. 383 del 2005).
I Comuni, tuttavia, non possono impugnare direttamente la legge di conversione dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. ancora la sentenza n. 303 del 2003).
Questo non toglie, però, che il ricorso possa essere promosso dalle Regioni: mentre, infatti, con la sentenza n. 196 del 2004 (in tema di condono edilizio) la Corte aveva ammesso che la Regione potesse impugnare una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato lesivi della competenza degli Enti locali solo in quanto vi fosse stata una stretta connessione con la lesione della competenza regionale, dopo la sentenza n. 298 del 2009 la Corte ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di censurare la legge statale anche per la violazione delle attribuzioni degli Enti locali “indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale”.


Enzo Di Salvatore 

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