mercoledì 19 ottobre 2011

La riforma dell’apprendistato: l’illusione di un contratto a tempo indeterminato per tutti

Il contratto di apprendistato è stato oggetto della recentissima riforma recata dal d.lgs. n. 167/2011, che entrerà in vigore il 25 ottobre 2011. In questa sede, si vuole commentare, soprattutto, l’art. 1 di tale decreto, ai sensi del quale “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Quale miglior incipit ci si poteva aspettare nella attuale situazione del mercato del lavoro, affetta da una precarietà congenita, che impedisce ai lavoratori – soprattutto i più giovani – di avere sicurezze? Proprio ieri il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sacconi, nella trasmissione televisiva Ballarò ha elogiato la riforma qui in discussione - e non poteva essere altrimenti, essendo lo stesso Ministro il promotore del decreto delegato –, sostenendo che, grazie alle innovazioni normative recate, il contratto di apprendistato diventerà il paradigma del contratto di lavoro con cui i giovani si affacceranno nel mondo delle professioni. Esso continua, infatti, ad essere un c.d. contratto a causa mista (che unisce una prestazione di lavoro ad un’attività volta alla formazione dell’apprendista), che fa evolvere il lavoratore nella propria professionalità. Inoltre, visti i benefici previdenzial-fiscali e di (iniziale e temporaneo) sotto-inquadramento retributivo del lavoratore (v. art. 2, lett. c), gli imprenditori saranno ben disposti a ricorrere a tale tipologia contrattuale nel momento in cui daranno luogo a nuove assunzioni. Uniti questi incentivi alla disposizione precedentemente richiamata, che configura il contratto di apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato, si accendono gli entusiasmi! Eppure, basta leggere solo qualche riga più in là per spegnere ogni aspettativa. Ai sensi dello stesso art. 1 (lett. m), infatti, è prevista la “possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. E – si chiederanno i più – che significa? Significa che è vero che il datore di lavoro, durante il periodo di formazione (che può durare per un periodo variabile, a seconda della tipologia di apprendistato), non può licenziare il lavoratore, ma, appena questo periodo finisce, l’imprenditore può porre nel nulla la disposizione di principio secondo cui il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, semplicemente esercitando il recesso nel termine prescritto! E, allora, speriamo tutti che i datori di lavoro diventino sbadati! Se, infatti, dimenticheranno di esercitare il recesso a tempo debito, il contratto di apprendistato si trasformerà in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Effettivamente, l’unico dato che viene aggiunto dalla presente riforma è questo effetto di “dimenticanza”, ma – tutti converranno – non è così che si migliorano le pessime condizioni dell’attuale mercato del lavoro. Si badi, peraltro, che la possibilità di recesso alla fine del periodo di formazione non è circondata di alcuna tutela in favore dell’apprendista: non deve ricorrere alcuna particolare condizione, infatti, al fine di poter esercitare tale facoltà da parte del datore di lavoro. Ma allora che senso ha affermare, in linea di principio, che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, se il datore di lavoro ha la facoltà di recesso ad nutum?
Il contratto di apprendistato, dunque, di fatto, non è (un unico) contratto a tempo indeterminato (come sembrerebbe far intendere l’art. 1 del decreto delegato), bensì diventa costituito da due contratti: il primo, di apprendistato in senso stretto, che dura finché è in atto la formazione (e nel corso del quale non vi è possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro, salvo giusta causa o giustificato motivo); un secondo contratto – per così dire “ordinario” – di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui efficacia è subordinata alla condizione che il datore di lavoro non eserciti il recesso per tempo.

PAOLO COLASANTE

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