lunedì 10 ottobre 2011

La Corte europea liberalizza le trasmissioni sportive sul territorio dell'Unione

Con sentenza del 4 ottobre 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul problema della trasmissione delle partite di calcio della Premier League (equivalente della nostra serie A) da parte di gestori di pub e ristoranti inglesi.

La Football Association Premier League (FAPL) è la società che gestisce il massimo campionato di calcio inglese. Essa stabilisce il calendario delle partite e le squadre ammesse e gestisce la vendita dei diritti alla trasmissione delle partite alle piattaforme satellitari e digitali (nel caso di specie sky).
Suddetta vendita, in tutti i paesi dell’UE da parte di ogni lega nazionale calcistica, è stata effettuata sulla base degli accordi con emittenti nazionali (ad esempio, in Italia la vendita ha riguardato sky Italia e Mediaset).
Le aziende televisive che acquistano i diritti impongono alla Lega calcistica nazionale l’esclusiva sugli stessi, al fine di non subire eccessiva concorrenza ed aumentare gli abbonati, i quali potranno vedere le partite solo acquistando un pacchetto con l’emittente tv. Nel Regno Unito, altresì, è la stessa normativa nazionale a prevedere la vendita dei diritti ad emittenti nazionali.

Il problema si è posto nel momento in cui taluni gestori di pub e ristoranti inglesi, per abbattere i costi, hanno iniziato a trasmettere le partite della Premier League mediante decoder e schede di trasmissione acquistate in Grecia, con l’unico svantaggio del commento in lingua greca, ma con evidenti vantaggi in termini di costi, in quanto, come noto, in Italia e in buona parte dell’Unione europea, le emittenti chiedono, a chi intende usufruire di trasmissioni pay-tv in locali pubblici, un’aggiunta rispetto all’abbonamento base, in considerazione delle maggiori entrate potenziali per i gestori derivanti dal poter inserire nei servizi resi al cliente la trasmissione dei match di calcio inglese.

La Corte con la sua sentenza ha affermato che un sistema di licenze per la ritrasmissione degli incontri di calcio, che riconosce agli enti di radiodiffusione un’esclusiva territoriale per Stato membro e che vieta ai telespettatori di seguire tali trasmissioni con una scheda di decodificazione di altri Stati membri, è contrario al diritto dell’Unione.
Essa, infatti, ha sostenuto che una normativa nazionale che vieti l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede decodificate straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall’obiettivo di incoraggiare l’affluenza del pubblico negli stadi.
Una sentenza che può dirsi rivoluzionaria, in quanto, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia, si potrebbe configurare la vendita, da parte delle leghe nazionali, dei diritti televisivi su tutto il territorio dell’Unione, con conseguente possibilità di una trattativa, da parte delle leghe nazionali, autenticamente europea tra tutte le emittenti, nella quale l’utente potrà scegliere se vedere la partita nella propria lingua (a maggior costo) oppure in lingua straniera (ma a prezzi più accessibili).
Una valvola di sfogo di un sistema per troppi anni ingessato e chiuso nei recinti nazionali.


CARLO ALBERTO CIARALLI

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