sabato 1 ottobre 2011

Il riordino dell’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise: una normativa a due piazze?

La proposta di legge di riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, presentata in Consiglio regionale da Venturoni (PDL), è stata aspramente criticata da alcuni esponenti dell’opposizione. Claudio Ruffini e Giuseppe Di Luca (PD) hanno osservato come essa sia “diversa” da quella approvata di recente dalla Regione Molise (legge n. 27/2011) e, dunque, del tutto “inapplicabile”. Per esempio in ordine al numero dei componenti del collegio dei revisori: tre secondo la legge molisana; cinque secondo quella abruzzese. O, ancora, in relazione alla durata in carica del Direttore generale: cinque anni al massimo per il Molise; cinque anni, con possibilità di rinnovo fino al settantesimo anno di età, per l’Abruzzo. Ma a leggere attentamente i due testi, di divergenze ve ne sarebbero comunque altre. Come quella che concerne la nomina dello stesso Direttore: da parte del Ministro della salute, d’intesa con i Presidenti delle due Regioni, secondo la legge approvata dal Molise; da parte del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle due Regioni, secondo il progetto di Venturoni. O come quella relativa al Consiglio di amministrazione, il cui Presidente dovrebbe essere nominato d’intesa con il  Presidente della Regione Abruzzo, secondo quel che dispone la legge del Molise, e, invece, eletto dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto vorrebbe la Regione Abruzzo.

Ad onor del vero, le critiche mosse non colgono appieno nel segno. Se il problema viene sollevato nei termini posti dai consiglieri Ruffini e Di Luca deve concludersi che abbia torto la Regione Molise e ragione Venturoni. La legge molisana e quella proposta da Venturoni, infatti, hanno una struttura completamente differente: quella molisana si compone di 7 articoli; quella abruzzese ne conta 6 e, però, diversamente da quella del Molise, reca in allegato – come parte integrante della legge – l’accordo stretto tra le due Regioni sul funzionamento dell’Istituto. Le divergenze che vi sono non corrono tra la legge abruzzese (in sé) e quella approvata dal Molise, ma tra il contenuto dell’accordo, riportato in calce alla legge abruzzese, e la legge molisana. Quindi, a meno di non ritenere che Venturoni abbia unilateralmente modificato quanto concordato con il Molise, deve concludersi che sia la legge molisana e non quella abruzzese a violare l’accordo.

I dubbi che la proposta di Venturoni solleva concernono, invece, la struttura della legge che si vorrebbe licenziare, e cioè la decisione di integrare in essa l’accordo stretto con il Molise. A mio parere, ciò violerebbe la Costituzione per i seguenti motivi: 1) al suo art. 1 si legge: “L’accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali sulla base di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise, previa intesa con il Ministero della salute”. Così statuendo, la proposta di Venturoni finirebbe per attribuire alla legge regionale una natura del tutto particolare, e cioè atipica, perché la doterebbe di una efficacia diversa da quella che le altre leggi regionali normalmente hanno. Questa ipotesi, infatti, non può dirsi coperta da quanto prevede la Costituzione all’art. 117, ove si dice che la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni. La legge regionale considerata dall’art. 117 Cost. non ha, infatti, natura particolare, costituendo essa solo la forma che l’intesa con un’altra Regione deve rivestire; 2) la proposta di Venturoni viola il limite territoriale che la Regione è tenuta a rispettare. Essa non può pretendere di stabilire quel che il Molise deve fare, come ad esempio adottare i provvedimenti ad essa spettanti, approvare con atto di Giunta l’istituzione di nuove strutture territoriali, ecc. Previsioni analoghe, si dirà, ricorrono anche in altre leggi regionali, come ad esempio in quella della Lombardia (legge n. 26 del 2000). Ma questo non toglie che leggi di questo tipo siano illegittime; e, in senso contrario, non varrebbe neppure invocare la recente sentenza della Corte costituzionale (n. 122/2011), con cui si è dichiarata solo in parte l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo sull’Istituto zooprofilattico (n. 13/2010), magari sostenendo che la Corte abbia taciuto su norme di analogo tenore: non era questo quel che il Governo lamentava nel suo ricorso.
A voler essere rigorosi, la disciplina legislativa dell’Istituto (fermo restando ovviamente l’accordo) non potrebbe che promanare da una sola delle due Regioni: quella dove lo stesso Istituto ha la sua sede legale. Del resto, mi pare sia questo ciò che la legge dello Stato (d.lgs. n. 270/1993) lascia implicitamente intendere, quando dice, ad esempio, che “il Consiglio di amministrazione è designato dalla Regione dove l’istituto ha la sede legale, di concerto con le altre regioni interessate”. Ma se proprio si vuol insistere con il proposito di arrivare ad avere una normativa “a due piazze”, si abbandoni almeno l’idea di integrare nel testo di legge l’accordo stretto con il Molise. Sarebbe sufficiente guardare a quanto si è fatto in Piemonte nel 2005: pochi articoli di legge, con cui si è approvato l’accordo e si sono definite le competenze del Consiglio regionale. Mentre tutto il resto continua a trovare sede nel patto siglato con la Liguria e la Valle d’Aosta.

ENZO DI SALVATORE

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