La legge che disciplina le
elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo impone che ciascuna lista dei
candidati ottenga almeno il 4% dei voti validamente espressi per poter accedere
al riparto dei seggi.
Nei sistemi elettorali nazionali,
la previsione di una clausola di sbarramento si collega, in verità, alla
necessità di garantire, ad un tempo, la governabilità
e la rappresentatività. Ciò comporta
che il diritto di voto dell’elettore (dunque: il principio democratico) possa
essere limitato solo a fronte della necessità di favorire la governabilità,
evitando, così, l’eccessiva frammentazione della rappresentanza in Parlamento. Questa
esigenza, tuttavia, non sembra riscontrarsi nel caso del Parlamento europeo,
posto che, sebbene le liste elettorali recheranno la designazione del candidato
alla presidenza della Commissione, il sistema istituzionale europeo risulta
ancora politicamente primordiale e tale da non giustificare la lesione della
parità del voto dei cittadini. È su questi presupposti, del resto, che il 26
febbraio scorso il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato illegittima
la soglia di sbarramento del 3% fissata dalla legge tedesca per le elezioni al
Parlamento europeo.
La legge elettorale italiana stabilisce,
inoltre, che in ogni circoscrizione “le liste dei candidati devono essere
sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori” e che “i
sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione
della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo
comma, pena la nullità della lista”.
La combinazione di queste due
previsioni rende, però, la disciplina complessiva – oltreché irragionevole per
via del fatto che, ai fini della raccolta delle firme, essa considera allo
stesso modo le regioni più popolose e quelle meno popolose – paradossale
rispetto agli effetti che derivano dall’applicazione della clausola di
sbarramento. Tanto per fare un esempio, nelle trascorse elezioni per il
Parlamento europeo i voti validamente espressi in Valle d’Aosta sono stati
55.759 (escluse le schede bianche e nulle). Volendo provare a calare nel
contesto regionale della Valle d’Aosta la soglia di sbarramento del 4% ne viene
che sarebbero sufficienti 2.230 voti validamente espressi per poter accedere al
riparto dei seggi, ossia: un numero di voti di gran lunga inferiore rispetto a
quello richiesto per poter presentare le liste! Per utilizzare una metafora,
sarebbe come chiedere alla nazionale di calcio di aver già vinto la finale
prima ancora di riuscire a qualificarsi…in finale!
Al di là del fatto che nel 2009,
e cioè pochi mesi prima che si votasse per le elezioni al Parlamento europeo, sia
stata introdotta per opinabili ragioni di opportunità la soglia di sbarramento
del 4%, si osserva che motivi di legittimità e di ragionevolezza e non già di opportunità
politica impongono che si proceda ad una modifica della normativa in vigore,
con cui si riesca a mettere al riparo la legge e l’esito della competizione
elettorale da qualsivoglia futura azione in sede giurisdizionale.
ENZO DI SALVATORE
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