domenica 15 gennaio 2012

In Abruzzo vigono leggi non ancora pubblicate?

Attraverso un comunicato apparso sul sito della Regione Abruzzo, il Presidente Chiodi ha dichiarato che la cattiva informazione resa dai Consiglieri regionali sarebbe foriera di “conseguenze fatali per l’opinione pubblica”, in quanto poggerebbe su “presupposti errati”. Il Presidente ha precisato che “la legge di bilancio e la legge finanziaria sono state promulgate il 10 e l’11 gennaio 2012, con i numeri 1 e 2” e che “le norme contenute nella legge di bilancio approvata lo scorso 29 dicembre sono efficaci dal 1° gennaio 2012”. Provare per credere: a far data dal 1° gennaio 2011, i cittadini hanno la possibilità di consultare online e gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). Una decisione questa – ha spiegato il Presidente – “da noi fortemente voluta proprio per quei principi di trasparenza, di facilità, di accesso e di garanzia di circolazione delle informazioni, che agevola anche i cittadini per i quali il servizio è gratuito, diversamente da quanto accadeva prima, con il cartaceo a pagamento”.
Per consultare il BURAT occorre accedere al portale della Regione Abruzzo e quindi cliccare sul link “B.U.R.A”. Una volta entrati nella pagina, compaiono quattro serie del Bollettino: ordinario, speciale, supplementare e straordinario. All’interno di ogni serie si ritrovano determinati atti della Regione (tra cui le leggi) e in fondo alla lista finalmente il BURA. Ebbene, in nessuna di tali serie si ritrovano le leggi di cui discorre Chiodi. Il che vuol dire una cosa sola: che esse, sebbene promulgate, non sono ancora pubblicate e non sono neppure in vigore.
Ma non è tutto. Questa vicenda mi dà modo di svolgere un paio di considerazioni ancora: 1) l’entrata in vigore di una legge regionale è sempre successiva alla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’art. 70 della legge finanziaria, senza peraltro statuire nulla in ordine alla sua pubblicazione sul BURAT, stabilisce, invece, che essa entri in vigore il 1° gennaio 2012. Mi chiedo: come può retrodatarsi l’entrata in vigore di una legge ad un momento cronologicamente antecedente a quello della sua pubblicazione? Si possono retrodatare gli effetti di una legge, ma non si può retrodatare la sua entrata in vigore; 2) la legge regionale n. 51 del 2010 ha recato una nuova disciplina della pubblicazione degli atti normativi della Regione Abruzzo. Essa stabilisce che “le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati, di norma, entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione” e che “gli altri atti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURAT” (art. 8). Questa previsione a me pare assolutamente illegittima, in quanto è lo Statuto della Regione e non la legge regionale a doversi occupare della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti. Lo dice la Costituzione all’art. 123. E se si va a vedere quello che c’è scritto sullo Statuto, si scopre che la disciplina della pubblicazione di detti atti è sensibilmente diversa da quella che reca ora la legge n. 51 del 2010: “le leggi regionali” – afferma l’art. 35 dello Statuto – “sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente”. Cosa vuol dire questo? Che le leggi sono pubblicate subito e non venti giorni dopo la promulgazione; che a questa previsione può derogarsi solo se la singola legge regionale disponga diversamente; che disporre qualcosa diversamente significa posticipare l’entrata in vigore di una legge, non certo anticiparla rispetto alla sua pubblicazione.

ENZO DI SALVATORE

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