venerdì 23 settembre 2011

A proposito del regolamento sulle videoregistrazioni approvato dal Comune di Casalbordino

Trovo particolarmente interessante il dibattito relativo alla possibilità di videoregistrare e diffondere le sedute del Consiglio comunale, così come d’ogni altra assemblea democratica.
Il Comune di Casalbordino, per mezzo dell’approvazione di uno specifico Regolamento, ha offerto uno spunto efficace per attualizzare il tema ed affrontarlo seriamente.
Sono completamente in sintonia con l’opinione del prof. Di Salvatore, il quale solleva delle criticità e dei problemi difficilmente superabili, in un’ottica di effettiva tutela delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti.
Non condivido la decisione del T.A.R. del Veneto, peraltro irritualmente riportata tra le premesse dell'Atto consiliare, mentre ritengo più apprezzabili i pronunciamenti di altri Tribunali amministrativi, cui pure il prof. Di Salvatore ha fatto cenno.
Encomiabile lo sforzo di alcuni dei consiglieri più giovani di ottenere la più ampia diffusione dei lavori dell’Assemblea comunale, così com’è comprensibile la necessità avvertita dagli altri loro colleghi di tutelare la dignità dell’Organo.
Il punto è che entrambe le necessità potrebbero "coabitare" in un giusto regolamento, ove il rispetto dell’una non escluda necessariamente l’altra.
Il testo definitivamente approvato, invece, parrebbe sacrificare oltremodo la pubblicità dei lavori consiliari a scapito di un giusto diritto d’informazione e di un efficace controllo sulla "condotta politica" dei consiglieri.
L’elezione in seno ad un’assemblea importante, qual è il consiglio comunale, dovrebbe richiamare i consiglieri a prestare particolare attenzione alla circostanza che i cittadini hanno affidato loro il compito di gestire la "cosa pubblica" con la pretesa di controllare, passo per passo, l’operato degli amministratori: parametro indispensabile per poterli giudicare politicamente all'esito del mandato e, più in generale, per poter verificare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, così come invocato dalla nostra Carta costituzionale (art. 97).
Ciò significa che i lavori dell’Assemblea andrebbero pubblicizzati il più possibile.
È pur vero che questo compito potrebbe essere assolto da un sistema di videoregistrazione gestito direttamente dal Comune (art. 1, comma 2 Reg.); con ciò scongiurando che vengano videoripresi i consiglieri non impegnati negli interventi (a tutela delle loro libertà e anche per non spettacolarizzare inutilmente gli eventuali confronti - o addirittura i possibili scontri - tra i diversi componenti dell’Assemblea), ma la formulazione del citato comma 2 dell’art. 1 rischia di mostrarlo particolarmente premuroso per il "maquillage" del consiglio e molto poco per l’effettiva pubblicità dei lavori.
La disposizione afferma che le riprese saranno effettuate direttamente dal personale comunale o da altro appositamente incaricato ed il Comune potrà (NON dovrà) diffonderle sul web o su rete televisiva. Ciò postula che, del tutto arbitrariamente, gli amministratori decideranno cosa rendere più fruibile e cosa meno, a seconda della convenienza.
Se, invero, un cittadino volesse giudicare cosa è avvenuto nel corso di una specifica seduta consiliare non diffusa via web o in TV, dovrebbe mettere in moto la macchinosa procedura d’accesso agli atti amministrativi per ottenere, a sue spese, copia dei filmati.
Ovviamente, tutto ciò limita drasticamente la fruibilità delle videoriprese.
Maldestra, infine, anche la formulazione dell’ultimo periodo del comma 2 del già citato articolo 1, il quale vieta "al consigliere comunale" di pubblicizzare sul proprio sito internet il materiale documentale ricevuto nell’esercizio delle sue funzioni. Ovviamente, di questo non può che darsi un’interpretazione conforme alla legge. Per cui il consigliere non dovrebbe poter pubblicare soltanto gli atti che, per legge, sono segreti (quelli cioè evocati dall’ultimo periodo del comma 2 dell'art. 43 del TUEL, non anche quelli di cui al primo periodo del medesimo comma).
Stante l’ambiguità della disposizione, tuttavia, riterrei utile un chiarimento da parte del Consiglio.
Una interpretazione più restrittiva vanificherebbe non soltanto il diritto all’informazione, ma anche alla libertà del Consigliere di autodeterminarsi e svolgere il proprio dovere per mezzo degli strumenti che, nella propria autonomia, egli ritiene siano più opportuni ed efficaci.
Nessuno può limitare i diritti del consigliere, come garantiti dalla legge: neppure una deliberazione del Consiglio comunale.

ANDREA CERRONE

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