domenica 9 febbraio 2014

La Raccomandazione dell’Unione europea sul fracking

Entro il 6 marzo 2014 anche le Regioni italiane potranno esprimersi in ordine alla Raccomandazione della Commissione UE relativa all’utilizzo della tecnica della fratturazione idraulica ad alto volume per le attività di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, in modo da consentire al Governo nazionale di formulare la posizione che l’Italia intenderà assumere al riguardo. Il diritto dell’Unione europea non prescrive agli Stati membri l’utilizzo della tecnica del fracking (considerata dalla stessa Raccomandazione pericolosa per l’ambiente e la salute dell’uomo). Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – come modificato dal Trattato di Lisbona – prevede, infatti, che gli Stati membri sono liberi di determinare le fonti di approvvigionamento energetico; e, del resto, in diversi Stati membri l’utilizzo della fratturazione idraulica è vietato per legge (per es. in Francia, ove il Consiglio costituzionale francese ha di recente confermato la legittimità di tale scelta). In Italia, tuttavia, un divieto esplicito in tal senso non esiste.
L’intervento dell’UE in materia è stato sollecitato nel 2012 dal Parlamento europeo con due distinte Risoluzioni. Nel 2013 il Comitato delle regioni ha presentato un parere sulla posizione degli enti locali e delle regioni in materia di idrocarburi non convenzionali, e, nel maggio dello stesso anno, anche il Consiglio europeo ha preso posizione al riguardo sollecitando lo sfruttamento di fonti energetiche interne per ridurre la dipendenza energetica dell'UE dall’esterno e stimolare la crescita economica. È in questo contesto, quindi, che il 22 gennaio scorso la Commissione ha presentato una Comunicazione strategica e una Raccomandazione con l’obiettivo di mettere a punto un quadro per la sicurezza e la protezione dell’estrazione di idrocarburi non convenzionali nell’UE. Con la sua Raccomandazione – che, com’è noto, è un atto non vincolante – la Commissione invita gli Stati membri – che consentano all’utilizzo di tale tecnica – a valutare l’impatto ambientale e i rischi che le attività relative determinerebbero prima di rilasciare le autorizzazioni, a verificare la qualità dell’aria, dei terreni e delle risorse idriche, a controllare le emissioni atmosferiche, ecc. Le osservazioni delle Regioni e la posizione unitaria del Governo non avranno, pertanto, ad oggetto il divieto del ricorso alla tecnica del fracking. Ciò, tuttavia, può costituire la giusta occasione perché anche l’Italia prenda chiaramente e con legge posizione sul problema.
ENZO DI SALVATORE 


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