mercoledì 25 settembre 2013

Il caso Angelika Kurzt (per non dimenticare)


Angelika Kurtz nasce a Berlino Ovest nel 1956. I suoi genitori non sono sposati e non si curano di lei, che vive con i nonni paterni. Per il codice civile tedesco (secondo le disposizioni allora vigenti) un figlio naturale e suo padre non hanno alcun legame. Nel 1959 la madre di Angelika si sposa con un altro uomo e si trasferisce nella DDR a Zittau, con l’intenzione di portarvi anche la bambina. Ma l’ufficio di assistenza per i minori, cui è affidata la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, le impedisce di portare con sé Angelika, accusandola di “agire su incitamento delle autorità della DDR”. La decisione dell’Ufficio si basa sul § 1666 del codice civile (BGB): “Se il benessere psichico o fisico del figlio è messo in pericolo dal fatto che il padre o la madre abusino del diritto di cura della sua persona, trascurino il figlio o si rendano colpevoli di un comportamento disonesto o immorale, il giudice tutelare deve prendere i provvedimenti necessari per eliminare tale pericolo”. L’Ufficio, inoltre, sostiene che, una volta trasferita la bambina nella DDR, non potrebbe adempiere ai suoi doveri. Nel 1962 il Tribunale regionale di Berlino riforma la decisione dell’Ufficio per i minori. Per il Tribunale non vi sono prove del fatto che il trasferimento di Angelika nella DDR costituisca un pericolo per il benessere psichico o fisico della bambina. Questa sentenza è confermata nello stesso anno dalla Corte d’Appello di Berlino. Ma la nonna di Angelika e l’Ufficio per i minori si rifiutano di consegnare Angelika a sua madre e chiedono una revisione del giudizio. Nel 1965 il caso finisce davanti alla Corte di Cassazione federale (BGH) e dinanzi alla Corte costituzionale federale (BVerfG): entrambe respingono il ricorso. La stampa accusa, quindi, le due Corti di violare i diritti dell’uomo e di essere “complici della deportazione di bambini”. La nonna di Angelika e l’Ufficio per i minori ricorrono, ma inutilmente, alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Alla fine, la madre di Angelika ottiene in adozione (!) sua figlia nella DDR. Ma un nuovo problema si affaccia: sono tenuti i Tribunali della Germania dell’Ovest ad applicare il diritto della DDR, riconoscendo l’adozione della bambina avvenuta sulla base di quel diritto? Nel frattempo, il giudice dell’esecuzione di Berlino Ovest sospende l’esecuzione della sentenza perché quanto deciso sarebbe “contrario ai diritti dell’uomo” (ma per questa decisione sarà poi sottoposto a procedimento disciplinare).
Il caso è ormai “politico”. La Germania dell’Ovest e quella dell’Est decidono, quindi, di stringere un accordo: Angelika Kurtz trascorrerà due settimane “di prova” presso la madre nella DDR; dopodiché “deciderà da sola”.
Nel 1967 Angelika torna a Berlino Ovest.

ENZO DI SALVATORE

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