venerdì 25 ottobre 2013

A proposito del permesso di ricerca “Colle dei Nidi”


Mi permetto di intervenire sulla questione relativa al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Colle dei Nidi” per chiarire alcuni aspetti del problema. 
La Provincia di Teramo ha deciso di “non costituirsi in giudizio” dinanzi al Tar e qualcuno giustamente osserva come sia assolutamente legittimo pensarla diversamente in fatto di petrolio ossia avere idee politiche divergenti da quelle espresse dai Sindaci dei tre Comuni.
D’accordo. Si può senz’altro avere un’altra idea di sviluppo e pensare che la nostra Regione debba favorire investimenti massicci in attività minerarie. A patto, però, di spiegare qual è la posta in gioco. 
Le attività minerarie collegate al permesso di ricerca e alla (eventuale) successiva concessione di coltivazione “Colle dei Nidi” potrebbero non essere “indolori”. L’esercizio di tali attività potrebbe, infatti, richiedere l’adozione di provvedimenti “ablativi” ovvero provvedimenti di occupazione temporanea per la ricerca o di espropriazione per la coltivazione degli idrocarburi. D’altra parte è la stessa legge dello Stato a dirci che chi ha una concessione di coltivazione ha anche il diritto di costruire le opere necessarie all’estrazione del petrolio: opere che di per sé sono considerate di pubblica utilità e che giustificano l’adozione dei provvedimenti di esproprio. Basta visitare il sito del Ministero dello sviluppo economico per capire che sia così. Mi limito a citare il progetto di ricerca “San Marco” in provincia di Ravenna, rispetto al quale la società petrolifera interessata ha ottenuto il decreto di occupazione dei fondi al fine di svolgere indagini geofisiche, a fronte di una indennità disposta in favore dei proprietari dei terreni, che, per legge, è pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area. 
Certo,nel caso del permesso “San Marco” l’occupazione dei fondi è limitata a pochi mesi. Ma chi può escludere che in altri casi l’occupazione si protragga per anni e magari coincidere con l’intera durata del permesso di ricerca? Si dirà: lo si dovrebbe capire dal programma dei lavori che la compagnia presenta al fine di ottenere il rilascio del permesso di ricerca. Lo si dovrebbe, appunto. Perché dal programma dei lavori relativo a “Colle dei Nidi” questo non mi pare emerga con chiarezza. 
Ora, sono consci di tutto ciò la Provincia di Teramo e gli agricoltori delle Colline teramane che oggi tacciono? 
Ma ammettiamo pure che questi dubbi siano infondati e che con la sua delibera la Provincia di Teramo abbia voluto dire di essere d’accordo con la realizzazione del progetto. Resta il fatto che, pur potendoci essere spazio per una visione politica diversa delle cose, la Provincia – in quanto Ente territoriale rappresentativo delle collettività teramana – dovrebbe comunque rivendicare il diritto di potere affacciare il proprio punto di vista e non consentire, invece, che il progetto si realizzi a prescindere da ciò. Perché infatti è esattamente questo di cui ci si duole con il ricorso: che gli Enti locali interessati (e, dunque, anche la Provincia) non siano stati posti in condizione – come richiede la legge – di poter esprimere un qualsivoglia punto di vista.

ENZO DI SALVATORE

mercoledì 25 settembre 2013

Il caso Angelika Kurzt (per non dimenticare)


Angelika Kurtz nasce a Berlino Ovest nel 1956. I suoi genitori non sono sposati e non si curano di lei, che vive con i nonni paterni. Per il codice civile tedesco (secondo le disposizioni allora vigenti) un figlio naturale e suo padre non hanno alcun legame. Nel 1959 la madre di Angelika si sposa con un altro uomo e si trasferisce nella DDR a Zittau, con l’intenzione di portarvi anche la bambina. Ma l’ufficio di assistenza per i minori, cui è affidata la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, le impedisce di portare con sé Angelika, accusandola di “agire su incitamento delle autorità della DDR”. La decisione dell’Ufficio si basa sul § 1666 del codice civile (BGB): “Se il benessere psichico o fisico del figlio è messo in pericolo dal fatto che il padre o la madre abusino del diritto di cura della sua persona, trascurino il figlio o si rendano colpevoli di un comportamento disonesto o immorale, il giudice tutelare deve prendere i provvedimenti necessari per eliminare tale pericolo”. L’Ufficio, inoltre, sostiene che, una volta trasferita la bambina nella DDR, non potrebbe adempiere ai suoi doveri. Nel 1962 il Tribunale regionale di Berlino riforma la decisione dell’Ufficio per i minori. Per il Tribunale non vi sono prove del fatto che il trasferimento di Angelika nella DDR costituisca un pericolo per il benessere psichico o fisico della bambina. Questa sentenza è confermata nello stesso anno dalla Corte d’Appello di Berlino. Ma la nonna di Angelika e l’Ufficio per i minori si rifiutano di consegnare Angelika a sua madre e chiedono una revisione del giudizio. Nel 1965 il caso finisce davanti alla Corte di Cassazione federale (BGH) e dinanzi alla Corte costituzionale federale (BVerfG): entrambe respingono il ricorso. La stampa accusa, quindi, le due Corti di violare i diritti dell’uomo e di essere “complici della deportazione di bambini”. La nonna di Angelika e l’Ufficio per i minori ricorrono, ma inutilmente, alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Alla fine, la madre di Angelika ottiene in adozione (!) sua figlia nella DDR. Ma un nuovo problema si affaccia: sono tenuti i Tribunali della Germania dell’Ovest ad applicare il diritto della DDR, riconoscendo l’adozione della bambina avvenuta sulla base di quel diritto? Nel frattempo, il giudice dell’esecuzione di Berlino Ovest sospende l’esecuzione della sentenza perché quanto deciso sarebbe “contrario ai diritti dell’uomo” (ma per questa decisione sarà poi sottoposto a procedimento disciplinare).
Il caso è ormai “politico”. La Germania dell’Ovest e quella dell’Est decidono, quindi, di stringere un accordo: Angelika Kurtz trascorrerà due settimane “di prova” presso la madre nella DDR; dopodiché “deciderà da sola”.
Nel 1967 Angelika torna a Berlino Ovest.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 26 luglio 2013

Non c’è pace per Sulmona (e per l’Abruzzo)

Il Governo ha impugnato oggi la legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, con cui si è disposto quanto segue: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

L’impugnativa arriva a poco meno di un mese dalla sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che stabiliva: “1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1, nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1 [aree sismiche classificate di prima categoria]. 2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1, la Regione nega l’intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 3. La Regione nega, altresì, l’intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con Delib. C.R. n. 79/4 del 25 settembre 2007»”.

Di seguito il testo della delibera del Consiglio dei ministri:


“La legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’art. 2 , che inserisce l’art.1 ter alla l.r. 1° marzo 2008, n. 2 (localizzazione e realizzazione delle centrali di compressione a gas).
Tale norma testualmente recita: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.
La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", assegnata dall’articolo 117, comma terzo della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.

Nell’esercizio della sua potestà legislativa, lo Stato ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”). Tale legge determina, altresì, quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria.

L’art. 1, co. 4, di tale legge prevede che “Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: (…) d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;” nonché “f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (…)”.

L’art. 1, co. 3, l. n. 239/2004, inoltre, chiarisce che il conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica energetica è assicurato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali. In particolare, secondo il co. 7 dello stesso articolo, spetta allo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” (lettera g), e allo Stato “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti” (co. 8, lett. b), n. 2).

Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuiscono nella materia di cui si tratta un potere autorizzatorio allo Stato, riconoscendo quindi all’amministrazione statale “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale” a fronte di esigenze di carattere unitario.

Il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate è attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall’intesa in senso “forte”, la quale assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad uno previo “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio” detta una disciplina di dettaglio che finisce per porre limiti stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti di interesse nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione su larga scala. Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della l. 239/2004, sopra brevemente richiamati, ed in violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione.

Inoltre, la norma regionale in esame si pone in contrasto con l’art. 118 della Costituzione dal momento che interferisce indebitamente con l’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale, e che attengono alla sicurezza dell’approvvigionamento. Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, infatti, attribuiscono nelle attività inerenti la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia un potere autorizzatorio allo Stato. In particolare, l’art. 29 del D.Lgs. 112/1998 al comma 1 dispone che sono “conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale”. Al comma 2, lettera g), inoltre, si chiarisce che sono conservate allo Stato le funzioni concernenti “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (…) le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti”. La norma regionale censurata, dunque, si presenta invasiva rispetto alle funzioni amministrative che la legge riserva alla competenza statale.

La norma regionale in esame si pone altresì in contrasto con l’art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) in quanto, finendo per ostacolare lo sviluppo della rete dei gasdotti di interesse nazionale, e con essa l’efficiente erogazione di gas, può determinare l’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali dei cittadini.

Inoltre, la disposizione è invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza” di cui all’art. 117, co. 2, lettera h). L’intervento legislativo regionale, che è finalizzato a condizionare, finendo per impedire, la realizzazione di infrastrutture energetiche localizzate in aree sismiche, appare sorretta principalmente da ragioni di sicurezza consistenti, da un lato, nella volontà di limitare eventuali danni all’incolumità pubblica e al territorio che il danneggiamento dei gasdotti provocato da un sisma potrebbe causare, dall’altro, nel tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico. Così facendo la norma regionale in esame invade un ambito materiale, quello dell’«ordine pubblico e della sicurezza» che la Costituzionale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 182/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, che erano state impugnate dal Governo per motivi analoghi.
In particolare, la Corte nell’accogliere i motivi di impugnativa ha precisato che in materia di localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti le norme nazionali di settore (art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 della legge n. 239 del 2004 e art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), “hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.”.
Seppure, come affermato dalla Corte Costituzionale nella medesima sentenza “Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate norme statali, non possono far venir meno la necessità di un coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E’ proprio in questa prospettiva che questa Corte ha ravvisato nell’intesa lo strumento necessario ai fini dell’identificazione delle «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» , la previsione di una valutazione unilaterale che prescinde dal coinvolgimento dello Stato “sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali posti dall’art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004.”

Tanto si è premesso per evidenziare che l’art. 2 della l.r. n. 14/2013, che inserisce l’ art.1 ter nella l.r. 1° marzo 2008, n. 2 , introducendo una disciplina di dettaglio per la localizzazione di centrali di compressione a gas suscettibile di porre limiti stringenti alla stessa localizzazione di dette centrali di compressione, di interesse nazionale , finisce per impedirne la realizzazione su larga parte del territorio regionale, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»contenute nelle sopra citate norme statali, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché, con riferimento all’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale , dell’art.118, primo comma, Cost . La norma regionale inoltre, per le ragioni sopra specificate, intervenendo in materie riconducibili a titoli di competenza esclusiva dello Stato quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale , viola l’articolo 117, secondo comma lettere h) ed m), Cost.
Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione”.

giovedì 25 luglio 2013

Il “decreto del fare” e gli ex zuccherifici


La Regione Veneto aveva impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’art. 29 del decreto-legge n. 5 del 2012 (convertito in legge con modificazioni), nella parte in cui – relativamente ai progetti di riconversione del “comparto bieticolo saccarifero” – autorizzava il Comitato interministeriale (composto da diversi ministri: ambiente, lavoro, attività produttive, ecc.) ad adottare “norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l’esecutività dei progetti” di riconversione presentati dalle imprese saccarifere e a nominare, nei casi di particolare necessità, “un commissario ad acta per l’attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale”.
Con sent. 62/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del decreto-legge, nella parte in cui prevede che il potere sostitutivo sia esercitato ricorrendo ad un commissario ad acta, nominato dal Comitato interministeriale. Secondo la Corte, questo tipo di potere sostitutivo “non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 120 Cost.”.
Ora, il “decreto del fare” ha modificato l’art. 29 del decreto legge n. 5 del 2012, prevedendo, da un lato, che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestono non più “carattere di interesse nazionale”, ma “carattere di interesse strategico” e, dall’altro, che, al fine di garantire l’attuazione dei progetti di riconversione, il Comitato, in caso di necessità, nomini un Commissario ad acta per l’esecuzione “degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale”. Questa disciplina è di dubbia legittimità:

1) la previsione del Commissario ad acta da parte del “decreto del fare” viola il giudicato della Corte costituzionale, in quanto reintroduce nell’ordinamento una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte;

2) la disciplina della riconversione del comparto bieticolo saccariferio – come posta dal comma 1 dell’art. 29 nella versione che discende da decreto del fare – è presumibilmente illegittima e questo lo si ricava indirettamente dalla stessa sentenza della Corte, ove si dice, appunto, che la questione tocca la materia “agricoltura” riservata alla competenza delle Regioni. Secondo la Corte, l’attrazione in capo allo Stato della competenza in materia di “agricoltura” resterebbe giustificata soltanto a certe condizioni (“valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato proporzionata”, “non affetta da irragionevolezza”: sentenza n. 303/2003). Aver sostituito “interesse nazionale” con “interesse strategico” non sembra, dunque, sufficiente a giustificare l’attrazione della competenza regionale in capo allo Stato. Inoltre, se la Corte non ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell’art. 29 è solo in quanto la Regione Veneto aveva posto il problema in relazione alla previsione del Commissario ad acta e non già perché quel comma non fosse di per sé incostituzionale.


ENZO DI SALVATORE

martedì 9 luglio 2013

Un Convegno sull'Ilva di Taranto

Il caso Ilva è diventato un caso emblematico: una sorta di metafora dei tanti problemi che investono l’ambiente. Per questo il prossimo 16 luglio autorevoli studiosi ed esperti si ritroveranno a Teramo: per discutere del problema con competenza e per confrontarsi su questioni che a partire da Taranto toccano i destini dell’ambiente e della salute. Il titolo del Convegno – “Taranto è in Europa! La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “Salva-Ilva” e la politica ambientale dell’Unione europea” – sta a suggerire che il caso Ilva rischia di allontanare l’Italia dall’Europa ed anche che la questione tarantina è una questione sì pugliese, sì nazionale, ma soprattutto europea. I lavori si svolgeranno presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, a partire dalle ore 9.30 e si articoleranno in due sessioni. Nel corso della mattinata si terrà una Tavola rotonda dedicata alla sentenza della Corte costituzionale sul c.d. decreto “Salva-Ilva”. Vi prenderanno parte quattro studiosi, che si confronteranno sulla sentenza e più in generale sul caso “Ilva”. La sessione sarà presieduta dal Prof. Antonio D’Atena, Ordinario di Diritto costituzionale e Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, al quale saranno affidate anche le conclusioni. La sessione pomeridiana, intitolata “L’ambiente, lo Stato e l’Unione europea: a partire da Taranto”, prevede interventi programmati, che, per il loro carattere tecnico, saranno riservati a docenti universitari o a esperti della materia. Gli interventi avranno ad oggetto argomenti quali: la politica ambientale, la politica industriale, la riduzione dei gas a effetto serra, l’informazione ambientale, l’AIA, la VIS, le emissioni industriali, l’inquinamento atmosferico, ecc. Alla sessione pomeridiana, presieduta dalla Prof.ssa Angela Musumeci, Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Teramo, parteciperà l’On Aldo Patriciello, membro della Commissione Industria del Parlamento europeo. Il Convegno è organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con Europe Direct di Teramo, WWF, Coordinamento Nazionale No Triv e con il contributo di Legambiente, Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni e Banca dell’Adriatico.

sabato 22 giugno 2013

TARANTO E' IN EUROPA! La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “Salva-Ilva” e la politica ambientale dell’Unione europea





TARANTO E' IN EUROPA!

La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “Salva-Ilva” e la politica ambientale dell’Unione europea



Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Giurisprudenza
Sala delle Lauree
Campus di Coste S. Agostino


Programma

Ore 9.30 

Saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Saluti della Preside della Facoltà di Giurisprudenza


LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ILVA DI TARANTO

Presiede e conclude:
Antonio D’Atena 

(Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti)

Intervengono:

Stelio Mangiameli (Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo)
Paolo Dell’Anno (Professore di Diritto amministrativo – Università “Bocconi” – Milano)

Coffee break

Paolo Pascucci (Professore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
Nicola Selvaggi (Ricercatore di Diritto penale – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria)

Dibattito

Conclusioni

Pausa pranzo


Ore 15.30

L’AMBIENTE, LO STATO E L'UNIONE EUROPEA: a partire da Taranto

Con la partecipazione dell’On. Aldo Patriciello (Parlamento europeo) 

Saluti del Presidente di “Europe Direct” – Teramo


Introduce: 

Enzo Di Salvatore (Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo)

Presiede e conclude:

Angela Musumeci (Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo)


Interventi programmati di:


Pia Acconci (Università degli Studi di Teramo)
Claudio Censoni (Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni)
Stefano Ciafani (Vice Presidente nazionale Legambiente)
Eligio Curci (Avvocato Legambiente)
Cristina Dalla Villa (Università degli Studi di Teramo)
Carlo Di Marco (Università degli Studi di Teramo)
Averaldo Farri (Power-One Italia)
Stefano Ficorilli (Avvocato WWF)
Giuseppe Laneve (Università degli Studi di Macerata)
Annalisa Pace (Università degli Studi di Teramo)
Tommaso Pagliani (Consorzio “Mario Negri Sud”)
Corrado Pasquali (Università degli Studi di Teramo)
Lucia G. Sciannella (Università degli Studi di Teramo)

Dibattito

Conclusioni

L'evento è organizzato in collaborazione con Europe Direct di Teramo.



Segreteria organizzativa:

Prof. Enzo Di Salvatore: disalvatoreenzo@hotmail.com - tel. 0861-266494
Dott.ssa Paola Casalena - info@europedirectteramo.it
Dott.ssa Daniela Monticelli: – dmonticelli@unite.it
Dott. Carlo Alberto Ciaralli: carloalbertociaralli@yahoo.it   tel. 334-3978459
Dott.ssa Rachele Cocciolito: rachele.cocciolito@gmail.com tel. 380-7649549


Gli interventi programmati avranno ad oggetto i seguenti argomenti chiave: Politica ambientale – Politica energetica – Politica industriale – Lotta contro il cambiamento climatico – Riduzione dei gas a effetto serra – Scambio quote di emissione – Informazione ambientale – AIA – BAT – VIA – VAS – VIS – Qualità dell’aria – Inquinamento atmosferico – Emissioni industriali – Grandi impianti di combustione – Responsabilità ambientale – Strategia per l’ambiente marino – Inquinamento da idrocarburi – Sicurezza delle attività petrolifere offshore – Convenzione di Barcellona



venerdì 7 giugno 2013

La Basilicata, il petrolio e la Corte costituzionale

Con l’art. 37 della legge n. 16 del 2012 la Regione Basilicata aveva stabilito che, a partire da quel momento, non avrebbe più rilasciato alcuna intesa con lo Stato per il conferimento di nuovi titoli minerari in ordine alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi[1]. Il Governo aveva, però, impugnato quella legge dinanzi alla Corte costituzionale, sostenendo che l’art. 37 violasse la Costituzione in più parti. Lese, a suo parere, erano: la competenza dello Stato sull’energia, sul governo del territorio e sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; il principio di leale collaborazione (tra lo Stato e la Regione); il rispetto dei vincoli che derivano dal diritto dell’Unione europea; la libertà di iniziativa economica (e i principi di ragionevolezza e proporzionalità che sempre devono accompagnare le limitazioni di tale libertà). Di contro, la difesa della Regione aveva sostenuto di “non comprendere” come mai il rifiuto fosse legittimo se reso “caso per caso” in via amministrativa e illegittimo, invece, se manifestato con legge, utilizzando, cioè, “uno strumento espressivo di una maggiore rappresentatività democratica”: il problema, a suo dire, toccava solo la forma e non la sostanza di quel rifiuto.
Con la sentenza n. 117/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 37 della legge lucana. Nessuna meraviglia: che fosse illegittima lo si era detto da subito[2].
Questo però non toglie che il ragionamento seguito dal giudice costituzionale sia non del tutto svolto e a tratti nebuloso.

Nella sua stringatissima pronuncia (mezza pagina appena), la Corte afferma che l’art. 37 della legge “ricade sia nell’ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che in quello del «governo del territorio»” ovvero entro due diverse materie di competenza legislativa “concorrente” (in base alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali della materia e la Regione ad adottare la normativa di dettaglio).
In ragione del fatto che l’energia e il governo del territorio siano materie di competenza “concorrente”, la Corte valuta la scelta espressa dal Parlamento nella legge n. 239 del 2004 come del tutto “ragionevole”. Ragionevole, in altri termini, sarebbe la previsione contenuta in quella legge, ove le “determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria” sono affidate allo Stato, il quale, con riferimento alla sola terraferma, le adotta “di intesa con le regioni”.
In questo modo – prosegue la Corte – “il legislatore statale ha preso atto dell’interferenza di competenze di Stato e Regioni ed ha individuato lo strumento per risolvere i possibili conflitti nell’atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione. Questa Corte ha affermato la necessità dell’intesa con riferimento alla stessa normativa statale che viene in rilievo nel presente giudizio, che si deve intendere implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto (sent. 383 del 2005)”. Conclusione: “la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la «drastica previsione» della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte con giurisprudenza costante”.
Mi limito ad alcune breve considerazioni:

1) Secondo la Corte la questione tocca due materie: l’energia e il governo del territorio.
Non è questa la sede per spiegare più a fondo perché – a rigore – le attività di “prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi” non ricadano affatto entro la materia dell’energia: questo è quello che afferma la legge dello Stato (legge n. 239 del 2004), non quello che dispone la Carta costituzionale, che considera come materia concorrente unicamente le attività di “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia” [3].
Osservo che la materia “governo del territorio” esula dal problema portato all’attenzione della Corte, posto che detta materia ha riguardo all’edilizia e all’urbanistica. In quanto tale, essa avrebbe immediato rilievo solo se il diniego al rilascio dell’intesa riguardasse anche l’insediamento degli impianti petroliferi (per es. le raffinerie); ma in questo caso l’art. 37 – nonostante si richiami espressamente alla materia “governo del territorio” – afferma che il rifiuto al rilascio dell’intesa concerne le attività considerate “dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239” ovvero le “determinazioni” in ordine alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi. D’altra parte, le “infrastrutture” e gli “insediamenti strategici” sono considerati dalla legge dello Stato nella lettera i) e non nella lettera n) del comma 7 dell’art. 1; e, del resto, una disciplina più particolareggiata degli impianti è posta nei commi da 77 a 82 sexies, come introdotti dalla legge n. 99 del 2009.
Ad ogni modo, anche a voler sostenere che persino le determinazioni delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi siano in condizione di coinvolgere la materia “governo del territorio”, occorrerebbe ammettere che, proprio sulla scorta della stessa giurisprudenza costituzionale, il criterio da seguire sia quello della prevalenza della materia (v. ad es. sentenze n. 278 e n. 331 del 2010); e qui a prevalere – sempre secondo l’impostazione che del problema ormai si dà – è appunto l’energia.

2) La Corte ritiene “ragionevole” la soluzione adottata dalla legge dello Stato e perfettamente coerente con il quadro costituzionale. Ma questa soluzione si riassume di fatto nell’espropriazione della competenza regionale tutta a vantaggio dello Stato. Cosa resta, infatti, nelle mani della Regione? Solo la possibilità di stringere un’intesa con lo Stato. Qui non è in discussione – sia chiaro – l’esito cui perviene la Corte (l’illegittimità della previsione legislativa del diniego da parte della Regione Basilicata), ma il presupposto (non esplicitato) in base al quale la disciplina costituzionale della competenza concorrente si riassumerebbe ormai in una contrazione della competenza legislativa della Regione.

3) In un passaggio della sentenza la Corte afferma che la necessità del raggiungimento dell’intesa si deve intendere “come implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto”. Cosa vuol dire questo? Che il rilascio di qualsiasi titolo – come disciplinato dai commi 77-82 sexies sopra richiamati – deve essere sempre preceduto da un’intesa con la Regione?

4) L’art. 37 della legge lucana si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione. Su questo non ci piove. E la Corte aggiunge che tale principio “impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”. Domanda: e se non si perviene ad alcun accordo? Ricordo che il decreto sviluppo del 2012, poi convertito in legge dal Parlamento, ha stabilito che in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa previsti dall’art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, il Governo procederà comunque al rilascio del titolo[4]. Ora, attraverso il richiamo alla sentenza n. 383 del 2005 – effettuato dalla Corte nella pronuncia che qui si commenta – sembrerebbe che il giudice costituzionale voglia confermare quanto a suo tempo sostenuto, e cioè che nel caso di reiterate trattative lo Stato non potrebbe far da sé: competente a risolvere il problema potrebbe essere lo stesso giudice costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

ENZO DI SALVATORE


[1] Art. 37: “1. La Regione Basilicata nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall’entrata in vigore della presente norma non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 2. Le disposizioni della presente norma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell’intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. 3. Sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere”.
[2] V. E. Di Salvatore, La Basilicata dice no al petrolio: una legge inutile e illegittima (2 agosto 2012), ripubblicato ora in Id., Ambiente fragile, Galaad Edizioni, Giulianova, 2013, p.127 ss.
[3] Su questo – con cui si intende anche modificare l’opinione espressa in precedenti scritti – rinvio il lettore ad un lavoro di prossima pubblicazione dal titolo La Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi.
[4] Questa previsione legislativa è stata impugnata dalla Regione Basilicata dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. La Regione Basilicata contro lo Stato (3 ottobre 2012), in Ambiente fragile, cit., 130 ss.). Vedremo quel che stabilirà la Corte.