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lunedì 3 novembre 2014

Petrolio: la Regione Abruzzo approva una nuova legge sull’intesa

Il 28 ottobre scorso, il Consiglio regionale abruzzese ha approvato una delibera legislativa, che introduce un nuovo articolo alla legge n. 2/2008, recante “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale”. Detto articolo stabilisce quanto segue: “Sulle opere per le quali è stata negata l’intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico”.
Scopo della nuova legge è di trovare una soluzione alla spinosa questione del metanodotto e della centrale di compressione gas di Sulmona, dopo i falliti tentativi di bloccarne la realizzazione con due distinte leggi, impugnate dal Governo nazionale e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 182/2013 e 119/2014.
Inutile illudersi: con molta probabilità il Governo Renzi impugnerà anche questa legge dinanzi alla Corte e la Corte, per la quarta volta, ne dichiarerà l’illegittimità.
Nel frattempo, però, la legge regionale sarà perfettamente applicabile; il punto è che la sua applicazione – al di là di ogni considerazione sulla sua legittimità – difficilmente potrà riguardare Sulmona.
Il nuovo articolo parla, infatti, di “opere per le quali è stata negata l'intesa”, senza tener conto del fatto che, dopo le due sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittima la legge n. 2/2008 nella parte in cui faceva riferimento ai gasdotti, agli oleodotti e alle centrali di compressione gas, è rimasto in piedi soltanto l’art. 1, che, però, fa riferimento alla ricerca e all’estrazione degli idrocarburi liquidi; non, dunque, al gas, né ai gasdotti e neppure alle centrali di compressione gas. 
Pertanto, delle due l’una: o deve ritenersi che la legge si applichi solo agli idrocarburi liquidi (nel qual caso non servirà a risolvere il problema  di Sulmona) oppure (perché possa servire a Sulmona) deve ritenersi che essa si applichi ad ogni opera – di qualsiasi tipo – rispetto alla quale la Regione, chiamata a stringere un accordo con lo Stato, abbia negato l’intesa.
Il che mi pare francamente troppo.

Enzo Di Salvatore

venerdì 31 ottobre 2014

Ancora su petrolio, Regioni e "Sblocca-Italia"

 I dubbi di legittimità dell’art. 38 del decreto sblocca-Italia (come modificato rispetto alla versione originaria) che potrebbero essere fatti valere dalla Regione dinanzi alla Corte costituzionale sono (almeno) due. Entrambi si ricollegano all’idea che, nonostante la (discutibile) qualificazione ex se effettuata dal decreto della strategicità di ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, che giustificherebbe l’attrazione di ogni potestà decisionale in capo allo Stato, l’esercizio della competenza legislativa e amministrativa dello Stato debba darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti destinati a concludersi con il rilascio di un titolo abilitativo.
Il primo dubbio di legittimità concerne il nuovo comma 1-bis dell’art. 38 ove si stabilisce che “il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1”, ossia “le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale” (per conseguenza: anche la localizzazione delle aree dove sorgeranno gli impianti relativi). Questo dubbio si pone sia nel caso in cui la disposizione venga ricondotta alla materia energetica, sia nel caso in cui venga ricondotta alla materia “governo del territorio” (la Corte costituzionale ha precisato che la materia “governo del territorio” comprende tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività). In entrambi i casi, infatti, trattandosi di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, la disciplina del piano delle aree è destinata ad esaurirsi in ambito statale (la legge dello Stato, da un lato; il decreto ministeriale, dall’altro), senza che le Regioni (e gli Enti locali) siano in alcun modo coinvolti; neppure attraverso la Conferenza Stato-Regioni o attraverso la Conferenza unificata.
D’altra parte, al fine di escludere radicalmente ogni intervento dei livelli territoriali nell’uno e nell’altro caso, non potrebbe sostenersi che quella specifica disciplina del piano si giustifichi con l’esigenza di “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese” e che, pertanto, essa vada ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
Con la sentenza n. 383 del 2005, e in relazione alla legge n. 239 del 2004 di disciplina del settore energetico, il giudice costituzionale, ha, infatti, chiarito che “improprio è il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali»” (cfr. anche la sentenza n. 285 del 2005).
Il secondo dubbio di legittimità – che potrebbe essere fatto valere dinanzi alla Corte dalla Regione – riguarda la mancata partecipazione degli Enti locali ai procedimenti amministrativi. La legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto agli Enti locali il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo minerario; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per il pozzo esplorativo e per la costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora il decreto-legge n. 133/2014 estromette completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni tipo di procedimento. E ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 118 Cost., che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell’orientamento del giudice costituzionale, l’esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri “la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali” (Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2004; v. anche sentenza n. 303 del 2003 e sentenza n. 383 del 2005).
I Comuni, tuttavia, non possono impugnare direttamente la legge di conversione dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. ancora la sentenza n. 303 del 2003).
Questo non toglie, però, che il ricorso possa essere promosso dalle Regioni: mentre, infatti, con la sentenza n. 196 del 2004 (in tema di condono edilizio) la Corte aveva ammesso che la Regione potesse impugnare una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato lesivi della competenza degli Enti locali solo in quanto vi fosse stata una stretta connessione con la lesione della competenza regionale, dopo la sentenza n. 298 del 2009 la Corte ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di censurare la legge statale anche per la violazione delle attribuzioni degli Enti locali “indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale”.


Enzo Di Salvatore 

sabato 13 settembre 2014

Petrolio e gas secondo il decreto “Sblocca Italia”


Le considerazioni che seguono hanno ad oggetto tre soli articoli del decreto-legge “Sblocca Italia”, pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale: gli articoli 36, 37 e 38, relativi agli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono considerazioni che non ritengo definitive, in ragione della complessità della materia, dell’ambiguo linguaggio utilizzato dai redattori e soprattutto del fatto che più tempo occorrerebbe per verificare quali disposizioni della frammentaria normativa finora vigente sia stata effettivamente interessata dal decreto ossia abrogata. Compito, questo, che richiede un tempo di gran lunga superiore a quello speso da chi ha scritto i tre articoli. Spero comunque che le seguenti osservazioni possano essere utili per avviare un dibattito sulle conseguenze che discenderanno dal decreto. 

Ai fini dell’allentamento del patto di stabilità interno, l’art. 36 prevede che il complesso delle spese finali delle Regioni sarà determinato (anche) dalle spese da queste sostenute per favorire lo sviluppo occupazionale, lo sviluppo delle attività economiche, il miglioramento ambientale in aree interessate da ricerche e concessioni di coltivazione di idrocarburi e per finanziare strumenti relativi alle attività petrolifere. Gli importi esclusi dal patto di stabilità saranno tuttavia determinati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguarderanno solo quattro anni (2015, 2016, 2017, 2018) e avranno ad oggetto solo la differenza tra quanto prodotto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e quanto prodotto nel 2013 (a patto che vi sia stato un incremento della produzione, si intende). Per l’utilizzo delle royalties fuori dai casi sopra elencati sarà, invece, la legge di stabilità per il 2015 a definire il limite dell’allentamento del patto di stabilità interno. Compatibilmente, precisa il decreto, con gli obiettivi di finanza pubblica.

Tutto ciò che riguarda il gas riveste carattere strategico: non solo per l’Italia, si legge all’art. 37 del decreto, ma anche per l’Europa. Gasdotti di importazione del gas dall’estero, terminali di rigassificazione, stoccaggi e infrastrutture di trasporto dovranno essere realizzati rapidamente (i progetti sono per il decreto “indifferibili e urgenti”), costituendo essi una priorità di carattere nazionale. Il decreto li definisce di “pubblica utilità”. Questo giustificherebbe l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione di qualsiasi bene e la variazione ex lege non solo degli strumenti urbanistici, ma anche dei “piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati”: con buona pace, dunque, dei piani di bacino, di tutela delle acque, ecc. In questo modo, le competenze degli Enti territoriali transiterebbero in capo allo Stato e la deroga al riparto delle competenze resterebbe giustificata dalla qualificazione della strategicità dei progetti.
Tra le altre novità, le Centrali e gli altri impianti di combustione “facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW” saranno soggetti ad AIA statale.

Ma strategica, più in generale, diviene ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, così come quella di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.
A tal riguardo, l’art. 38 afferma che i decreti autorizzativi di quelle attività (prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio sotterraneo del gas) dovranno contenere: 1) la dichiarazione di pubblica utilità; 2) la dichiarazione di indifferibilità e urgenza dell’opera; 3) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi nell’opera.
Per la verità, anche la normativa (finora) vigente discorre di pubblica utilità (e di effetto di variante urbanistica derivante dal rilascio del titolo), ma limita ragionevolmente tutto questo alla sola ricerca di idrocarburi con la tecnica del pozzo esplorativo (e alle opere connesse) e agli impianti necessari alla attività di estrazione del petrolio e del gas. Il decreto del Governo, invece, sembra voler estendere la previsione del vincolo preordinato all’espropriazione in modo “generalizzato” e “automatico” addirittura alle attività di prospezione e di ricerca. Interpretato così rigidamente, esso sarebbe, però, di dubbia legittimità. L’interpretazione preferibile (almeno si spera) sarebbe un’altra: che, cioè, i decreti del ministero che autorizzino l’esercizio di quelle attività contengano l’esatta individuazione del bene sul quale graverebbe il vincolo preordinato all’esproprio; diversamente, incidendo il vincolo sulla proprietà del privato e non consentendogli di esercitare i diritti che gli derivano dall’essere proprietario (es. edificabilità), ci troveremmo dinanzi ad una autentica assurdità: sarebbe, infatti, inconcepibile che su tutta l’area destinata alla ricerca di idrocarburi i proprietari dei fondi non possano fare alcunché in attesa che scada il termine del vincolo (forse sette anni, in quanto dovrebbe applicarsi la legge n. 70 del 2011, riguardante le opere strategiche).
La valutazione degli effetti che tali attività avranno sull’ambiente sarà di competenza dello Stato. E i procedimenti VIA non conclusi dalle Regioni entro il 31 dicembre 2014 saranno conclusi dallo Stato.

Un’altra importante novità riguarda il rilascio del titolo concessorio unico, che ricomprende sia la ricerca sia la coltivazione (e la prospezione?): sei anni la ricerca (prorogabile per due volte per un periodo di tre anni) e trenta anni la coltivazione (prorogabile per una o più volte per un periodo – massimo? – di dieci anni). Il titolo è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di un procedimento unico, che si svolge entro centottanta giorni in sede di conferenza di servizi (nella la quale è acquisita anche la valutazione ambientale strategica). Resta l’intesa da stringere con la Regione interessata (che probabilmente sarà chiamata a rilasciarla in conferenza). La VIA sulle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande. Tutto questo troverà applicazione anche ai procedimenti in corso se le compagnie petrolifere lo richiederanno entro novanta giorni dall’entrata in vigore dello “Sblocca Italia”. Anche se occorrerà poi attendere il disciplinare tipo del Ministero dello Sviluppo Economico per capire in che modo saranno conferiti i nuovi titoli e in che modo si eserciteranno le attività relative.
La previsione di un titolo unico desta forti dubbi di legittimità, sia in relazione al diritto dell’Unione europea sia in relazione al diritto di proprietà dei privati ex art. 42 Cost. (su questo mi permetto per il momento di rinviare al mio saggio pubblicato in Petrolio, Ambiente, Salute, Giulianova, Galaad Edizioni, 2013).
Il decreto sembrerebbe, poi, dare il via libera alle attività petrolifere nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, attraverso una previsione che, solo apparentemente, parrebbe dettata da ragioni di tutela ambientale. Questa conclusione la si trae dal fatto che la procedura disciplinata all’art. 38, comma 9, si applica “ai titoli minerari (dunque già rilasciati) e (anche) ai procedimenti di conferimento”, ricadenti nelle aree di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991 (che sono appunto relative, oltre al Golfo di Venezia, al Golfo di Napoli, al Golfo di Salerno e alle Isole Egadi).
Resta, infine, il comma 10 dell’art. 38: esso è relativo alle risorse nazionali di idrocarburi in mare “localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di ricerca e coltivazione di idrocarburi” (cosa si intenda, però, con “prossimità” non è affatto chiaro). Con questa previsione si finisce per derogare al divieto di esercizio di nuove attività in mare, che ricadano entro le 12 miglia marine dalla costa. Individuate tali risorse, il Ministero dello Sviluppo Economico può, infatti, autorizzare per massimo cinque anni (prorogabili per altri cinque) progetti “sperimentali” di coltivazione di giacimenti di idrocarburi (sentite le Regioni).


Enzo Di Salvatore

venerdì 26 luglio 2013

Non c’è pace per Sulmona (e per l’Abruzzo)

Il Governo ha impugnato oggi la legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, con cui si è disposto quanto segue: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

L’impugnativa arriva a poco meno di un mese dalla sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che stabiliva: “1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1, nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1 [aree sismiche classificate di prima categoria]. 2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1, la Regione nega l’intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 3. La Regione nega, altresì, l’intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con Delib. C.R. n. 79/4 del 25 settembre 2007»”.

Di seguito il testo della delibera del Consiglio dei ministri:


“La legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’art. 2 , che inserisce l’art.1 ter alla l.r. 1° marzo 2008, n. 2 (localizzazione e realizzazione delle centrali di compressione a gas).
Tale norma testualmente recita: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.
La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", assegnata dall’articolo 117, comma terzo della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.

Nell’esercizio della sua potestà legislativa, lo Stato ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”). Tale legge determina, altresì, quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria.

L’art. 1, co. 4, di tale legge prevede che “Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: (…) d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;” nonché “f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (…)”.

L’art. 1, co. 3, l. n. 239/2004, inoltre, chiarisce che il conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica energetica è assicurato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali. In particolare, secondo il co. 7 dello stesso articolo, spetta allo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” (lettera g), e allo Stato “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti” (co. 8, lett. b), n. 2).

Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuiscono nella materia di cui si tratta un potere autorizzatorio allo Stato, riconoscendo quindi all’amministrazione statale “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale” a fronte di esigenze di carattere unitario.

Il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate è attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall’intesa in senso “forte”, la quale assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad uno previo “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio” detta una disciplina di dettaglio che finisce per porre limiti stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti di interesse nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione su larga scala. Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della l. 239/2004, sopra brevemente richiamati, ed in violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione.

Inoltre, la norma regionale in esame si pone in contrasto con l’art. 118 della Costituzione dal momento che interferisce indebitamente con l’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale, e che attengono alla sicurezza dell’approvvigionamento. Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, infatti, attribuiscono nelle attività inerenti la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia un potere autorizzatorio allo Stato. In particolare, l’art. 29 del D.Lgs. 112/1998 al comma 1 dispone che sono “conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale”. Al comma 2, lettera g), inoltre, si chiarisce che sono conservate allo Stato le funzioni concernenti “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (…) le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti”. La norma regionale censurata, dunque, si presenta invasiva rispetto alle funzioni amministrative che la legge riserva alla competenza statale.

La norma regionale in esame si pone altresì in contrasto con l’art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) in quanto, finendo per ostacolare lo sviluppo della rete dei gasdotti di interesse nazionale, e con essa l’efficiente erogazione di gas, può determinare l’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali dei cittadini.

Inoltre, la disposizione è invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza” di cui all’art. 117, co. 2, lettera h). L’intervento legislativo regionale, che è finalizzato a condizionare, finendo per impedire, la realizzazione di infrastrutture energetiche localizzate in aree sismiche, appare sorretta principalmente da ragioni di sicurezza consistenti, da un lato, nella volontà di limitare eventuali danni all’incolumità pubblica e al territorio che il danneggiamento dei gasdotti provocato da un sisma potrebbe causare, dall’altro, nel tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico. Così facendo la norma regionale in esame invade un ambito materiale, quello dell’«ordine pubblico e della sicurezza» che la Costituzionale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 182/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, che erano state impugnate dal Governo per motivi analoghi.
In particolare, la Corte nell’accogliere i motivi di impugnativa ha precisato che in materia di localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti le norme nazionali di settore (art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 della legge n. 239 del 2004 e art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), “hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.”.
Seppure, come affermato dalla Corte Costituzionale nella medesima sentenza “Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate norme statali, non possono far venir meno la necessità di un coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E’ proprio in questa prospettiva che questa Corte ha ravvisato nell’intesa lo strumento necessario ai fini dell’identificazione delle «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» , la previsione di una valutazione unilaterale che prescinde dal coinvolgimento dello Stato “sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali posti dall’art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004.”

Tanto si è premesso per evidenziare che l’art. 2 della l.r. n. 14/2013, che inserisce l’ art.1 ter nella l.r. 1° marzo 2008, n. 2 , introducendo una disciplina di dettaglio per la localizzazione di centrali di compressione a gas suscettibile di porre limiti stringenti alla stessa localizzazione di dette centrali di compressione, di interesse nazionale , finisce per impedirne la realizzazione su larga parte del territorio regionale, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»contenute nelle sopra citate norme statali, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché, con riferimento all’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale , dell’art.118, primo comma, Cost . La norma regionale inoltre, per le ragioni sopra specificate, intervenendo in materie riconducibili a titoli di competenza esclusiva dello Stato quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale , viola l’articolo 117, secondo comma lettere h) ed m), Cost.
Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione”.