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mercoledì 27 agosto 2014

SUL PROGETTO PETROLIFERO “TEMPA ROSSA” E SULLA RAFFINERIA DI TARANTO


I Comitati territoriali de L'Altra Europa con Tsipras esprimono solidarietà al Presidente nazionale della Federazione dei Verdi e Consigliere comunale Angelo Bonelli, colpito da minacce di morte per via del suo impegno in difesa dell’ambiente.
Il progetto petrolifero “Tempa Rossa” e l’adeguamento della Raffineria di Taranto, destinata allo stoccaggio del greggio estratto in Basilicata, sono del tutto inconciliabili con uno dei punti più qualificanti del programma della Lista L’Altra Europa con Tsipras: “il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni può e quindi deve essere anticipato. In particolare in Europa bisogna entro il 2025 ridurre i gas serra del 60% e aumentare le energie rinnovabili del 45% (stroncando ogni tendenza al ritorno del nucleare o al mantenimento della dipendenza energetica del nostro Paese dal gas russo o dallo shale gas americano, estratto con la devastante pratica del fracking, o al rilancio del carbone e del petrolio la cui ricerca è fortemente invasiva degli equilibri ambientali) e ridurre i consumi energetici del 40%”.

I Comitati territoriali de L’Altra Europa con Tsipras sono convinti che ricette economiche di questo tipo abbiano fatto il loro corso e che il rilancio dell’economia del nostro Paese non possa darsi attraverso massicci investimenti nelle fonti fossili, come è nelle intenzioni del Governo Renzi fare attraverso l’imminente varo del decreto “Sblocca Italia”.

Nell’ora attuale, la necessità di perseguire con fermezza l’obiettivo della riconversione ecologica della produzione passa attraverso una rilettura critica delle più recenti vicende politico-amministrative che hanno interessato sia la Raffineria di Taranto e, in special modo, la decisione del Ministero dell’Ambiente di non assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale la “Variante al Piano di Gestione terre e rocca da scavo”, sia il progetto “Tempa Rossa”, la cui realizzazione si inserisce nel più ampio disegno prefigurato dalla Strategia Energetica Nazionale (2013), volto a trasformare la Val Padana, l’Alto Adriatico, l’Abruzzo, la Basilicata e il Canale di Sicilia in autentici distretti minerari.


Al fine di evitare che si producano effetti devastanti per le comunità lucane e pugliesi, è necessario che le Amministrazioni regionali e locali interessate si oppongano alla realizzazione di entrambi i progetti, manifestando il proprio dissenso nell’ambito dei relativi procedimenti amministrativi e impegnandosi eventualmente anche ad agire in sede giurisdizionale.

domenica 24 agosto 2014

La Regione Puglia e la Raffineria di Taranto. Replica

Qualche giorno fa taluni hanno sostenuto che le perplessità da me espresse sulle posizioni assunte dalla Regione Puglia in ordine all’adeguamento della Raffineria di Taranto fossero meramente “strumentali” e fondate su notizie non corrette. Pubblico di seguito una mia breve replica.  


La Conferenza dei servizi tenutasi il 17 luglio 2014 è – lo dico in modo atecnico – solo uno dei tanti “tasselli” del procedimento amministrativo, che darà il via libera all’ampliamento e al potenziamento della Raffineria di Taranto. 
L’articolo de “Il Fatto Quotidiano” mi ha solo offerto l’occasione per ricostruirne l’iter e per dedurne che responsabilità politiche ve ne sono. 
Basti pensare alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA: un altro dei “tasselli” del procedimento). Nel caso della Raffineria di Taranto, non solo l’organo tecnico, ma anche l’organo politico ha espresso il proprio parere favorevole.
Vogliamo forse sostenere il contrario? E non si dica che la VIA sia un atto “necessitato”: la Corte costituzionale, con una sentenza che riguardava la Regione Sardegna (sent. n. 81/2013), ha chiaramente precisato che la VIA non ha mai solo natura tecnica: “a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell’attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell’ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico”. Si badi: quel “possono affiancarsi” che si legge nella sentenza non contraddice il fatto che la VIA ha natura politica; al contrario: esso sta sottolineare che la VIA ha anche natura politica specie quando la Regione decida di lasciar concludere l’istruttoria tecnica con una delibera di Giunta; come aveva deciso di fare la Regione Sardegna e come ha fatto, appunto, la Regione Puglia. 
Nel 2011 la Giunta regionale ha, infatti, espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del “progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa, sito nella provincia di Potenza, proposto da ENI” (e altrettanto hanno fatto il Comune e la Provincia). Dopodiché sono arrivati il Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente, che ha escluso la VIA per la variante al piano di gestione delle terre e rocce da scavo (20 giugno 2014), e la Conferenza dei servizi, dal cui verbale (17 luglio 2014) risulta l’approvazione di tale variante: il che fa pensare che la Regione Puglia non abbia proposto ricorso dinanzi al TAR avverso la decisione del Ministero di non sottoporre a VIA la variante. E se così fosse, perché non l’ha proposto?
Ora, si può anche pensare che non sarà la Regione Puglia a impedire – con la sua attività –l’ampliamento e il potenziamento della Raffineria. Ma questo non è un buon motivo per non intraprendere una azione politica. D’altra parte, le sorti di Tempa Rossa (i.e.: delle persone che vivono in Basilicata) dipende proprio da Taranto, in quanto la Raffineria serve unicamente a questo scopo: raffinare il greggio che arriva da lì.
Per questo trovo che sia contraddittorio (e difficile da spiegare a chi ha votato “L’Altra Europa con Tsipras”) che mentre SEL dichiara di sposare le idee che ispirano la Lista Tsipras, la Regione Puglia decida di agire in senso diametralmente opposto alla linea politica condivisa in ambito nazionale e sintetizzata in un comunicato stampa della Lista del 17 marzo 2014.
Non mi pare un dettaglio trascurabile.


Enzo Di Salvatore

domenica 26 gennaio 2014

Il futuro del petrolio in Italia: a proposito di una recente intervista rilasciata da Chicco Testa

Chicco Testa, che negli anni ’80 è stato Presidente nazionale di Legambiente, è oggi parte della Board and Management della Medoilgas, la società petrolifera attiva nell’esplorazione e nella produzione di idrocarburi liquidi e gassosi nell'area del mediterraneo: la stessa che a breve potrebbe ottenere la concessione Ombrina mare in Abruzzo. Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a Leo Amato de Il Quotidiano della Basilicata ("Dire no al petrolio è un suicidio") Testa valuta “strapositivamente” la proposta avanzata dal segretario nazionale del PD, Matteo Renzi, con la quale si vorrebbe recuperare quanto contenuto nel disegno di legge di revisione costituzionale presentato a suo tempo dal Governo Monti. Secondo Matteo Renzi, infatti, “non è accettabile che in tempi di difficoltà economica la politica continui con i suoi carichi di costi e le regioni si trasformino in dei macro Stati che pensano di poter governare tutto”. E per questa ragione occorre porre rapidamente mano al Titolo V della Costituzione e stabilire che alcune materie – come appunto l’energia – tornino alla competenza esclusiva dello Stato.
Nell’intervista, il giornalista rivolge a Testa la seguente domanda: “In Abruzzo sembra essere stato il Governo a mettersi di traverso al progetto. Cosa cambia se da domani la Regione non avrà più voce in capitolo?”. A questa domanda Testa risponde che, in effetti, il procedimento per il rilascio del titolo si è momentaneamente arenato presso il Ministero, ma “soltanto da un punto di vista formale”, in quanto “l’opposizione del Ministro Orlando, stando a quanto mi è stato riferito, sarebbe da attribuirsi alle pressioni di alcune forze politiche regionali preoccupate per i riflessi sulle prossime elezioni. Non la Regione, sia chiaro. Tant’è che il presidente mi ha ripetuto più volte di non avere poteri per intervenire sulla questione”.
Cosa c’entri questo con la riforma del Titolo V, però, sfugge: lo stesso Presidente della Regione Chiodi gli avrebbe detto di “non avere poteri per intervenire sulla questione”; sebbene – stando a quello che riferisce Testa – dovrebbe dedursi che per alcuni politici abruzzesi il problema sia dato dalle elezioni regionali alle porte e non dal progetto Ombrina in sé. Inquietante.
Poi Testa, dopo aver tacciato di egoismo territoriale le Regioni del Sud Italia, passa ad affrontare la questione petrolifera in Basilicata e sostiene che la Basilicata “ha bisogno di investimenti enormi” nel settore, in modo da far fronte alla situazione di povertà in cui versa. C’è bisogno di ricordare a Testa che da anni la Basilicata è interessata da progetti petroliferi e che nonostante questo la sua economia non è affatto migliorata? Come mai – tanto per dirne una – il prezzo del carburante alle pompe di benzina è di gran lunga superiore a quello di molte altre Regioni? Non sarà forse che una volta ottenuta la concessione all’estrazione il petrolio è di chi lo estrae e non della Regione e nemmeno dello Stato? La società petrolifera, infatti, ne fa quel che vuole. Lo sanno tutti. In cambio essa è tenuta a versare allo Stato solo un corrispettivo su quanto estratto (le c.d. royalties) e di questo solo una parte esigua va alla Regione e agli enti locali interessati.
Non è un problema ideologico, ma una questione di rapporto costi-benefici: che, però, Testa sposta sul secondo termine del rapporto. Tant’è che per convincere il lettore dei molti benefici che il petrolio apporterebbe ai territori – da lui definiti “egoisti” (il che già basterebbe a smentire che i costi siano inferiori ai benefici) – Testa afferma che le attività petrolifere sono perfettamente compatibili con le esigenze di tutela ambientale (i.e.: con la presenza di aree naturali protette) e con il turismo, omettendo, però, di precisare che il rilascio di un titolo minerario può condurre – com’è appunto accaduto in Basilicata con il progetto “Tempa Rossa” – all’espropriazione dei terreni dei cittadini egoisti. In questo caso, ci sarebbe da chiedergli quale beneficio possano trarne gli agricoltori, visto che a seguito dell’espropriazione sarebbe da corrispondere loro solo una manciata di spiccioli. Ma  Testa, appunto, non lo spiega. Ed anzi subito dopo si mostra scandalizzato del fatto che in Parlamento si discuta dell’opportunità di prevedere che le attività petrolifere debbano essere preventivamente assoggettate a valutazione di impatto sanitario: “Ma ci rendiamo conto?” – esclama Testa . “È come se mettendosi in auto ogni mattina uno debba pensare agli effetti sulla salute che avranno le emissioni dal tubo di scappamento”. Il che – come si vede – non equivale a negare che quelle attività possano essere nocive per la salute del cittadino (egoista), bensì solo che non avrebbe senso preoccuparsi di verificare in che misura ciò lo sia; perché se così fosse dovremmo anche pensare agli effetti provocati dalla “emissioni dal tubo di scappamento”. Ed infatti. Perché mai non dovremmo preoccuparcene?   

ENZO DI SALVATORE


venerdì 7 giugno 2013

La Basilicata, il petrolio e la Corte costituzionale

Con l’art. 37 della legge n. 16 del 2012 la Regione Basilicata aveva stabilito che, a partire da quel momento, non avrebbe più rilasciato alcuna intesa con lo Stato per il conferimento di nuovi titoli minerari in ordine alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi[1]. Il Governo aveva, però, impugnato quella legge dinanzi alla Corte costituzionale, sostenendo che l’art. 37 violasse la Costituzione in più parti. Lese, a suo parere, erano: la competenza dello Stato sull’energia, sul governo del territorio e sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; il principio di leale collaborazione (tra lo Stato e la Regione); il rispetto dei vincoli che derivano dal diritto dell’Unione europea; la libertà di iniziativa economica (e i principi di ragionevolezza e proporzionalità che sempre devono accompagnare le limitazioni di tale libertà). Di contro, la difesa della Regione aveva sostenuto di “non comprendere” come mai il rifiuto fosse legittimo se reso “caso per caso” in via amministrativa e illegittimo, invece, se manifestato con legge, utilizzando, cioè, “uno strumento espressivo di una maggiore rappresentatività democratica”: il problema, a suo dire, toccava solo la forma e non la sostanza di quel rifiuto.
Con la sentenza n. 117/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 37 della legge lucana. Nessuna meraviglia: che fosse illegittima lo si era detto da subito[2].
Questo però non toglie che il ragionamento seguito dal giudice costituzionale sia non del tutto svolto e a tratti nebuloso.

Nella sua stringatissima pronuncia (mezza pagina appena), la Corte afferma che l’art. 37 della legge “ricade sia nell’ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che in quello del «governo del territorio»” ovvero entro due diverse materie di competenza legislativa “concorrente” (in base alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali della materia e la Regione ad adottare la normativa di dettaglio).
In ragione del fatto che l’energia e il governo del territorio siano materie di competenza “concorrente”, la Corte valuta la scelta espressa dal Parlamento nella legge n. 239 del 2004 come del tutto “ragionevole”. Ragionevole, in altri termini, sarebbe la previsione contenuta in quella legge, ove le “determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria” sono affidate allo Stato, il quale, con riferimento alla sola terraferma, le adotta “di intesa con le regioni”.
In questo modo – prosegue la Corte – “il legislatore statale ha preso atto dell’interferenza di competenze di Stato e Regioni ed ha individuato lo strumento per risolvere i possibili conflitti nell’atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione. Questa Corte ha affermato la necessità dell’intesa con riferimento alla stessa normativa statale che viene in rilievo nel presente giudizio, che si deve intendere implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto (sent. 383 del 2005)”. Conclusione: “la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la «drastica previsione» della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte con giurisprudenza costante”.
Mi limito ad alcune breve considerazioni:

1) Secondo la Corte la questione tocca due materie: l’energia e il governo del territorio.
Non è questa la sede per spiegare più a fondo perché – a rigore – le attività di “prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi” non ricadano affatto entro la materia dell’energia: questo è quello che afferma la legge dello Stato (legge n. 239 del 2004), non quello che dispone la Carta costituzionale, che considera come materia concorrente unicamente le attività di “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia” [3].
Osservo che la materia “governo del territorio” esula dal problema portato all’attenzione della Corte, posto che detta materia ha riguardo all’edilizia e all’urbanistica. In quanto tale, essa avrebbe immediato rilievo solo se il diniego al rilascio dell’intesa riguardasse anche l’insediamento degli impianti petroliferi (per es. le raffinerie); ma in questo caso l’art. 37 – nonostante si richiami espressamente alla materia “governo del territorio” – afferma che il rifiuto al rilascio dell’intesa concerne le attività considerate “dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239” ovvero le “determinazioni” in ordine alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi. D’altra parte, le “infrastrutture” e gli “insediamenti strategici” sono considerati dalla legge dello Stato nella lettera i) e non nella lettera n) del comma 7 dell’art. 1; e, del resto, una disciplina più particolareggiata degli impianti è posta nei commi da 77 a 82 sexies, come introdotti dalla legge n. 99 del 2009.
Ad ogni modo, anche a voler sostenere che persino le determinazioni delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi siano in condizione di coinvolgere la materia “governo del territorio”, occorrerebbe ammettere che, proprio sulla scorta della stessa giurisprudenza costituzionale, il criterio da seguire sia quello della prevalenza della materia (v. ad es. sentenze n. 278 e n. 331 del 2010); e qui a prevalere – sempre secondo l’impostazione che del problema ormai si dà – è appunto l’energia.

2) La Corte ritiene “ragionevole” la soluzione adottata dalla legge dello Stato e perfettamente coerente con il quadro costituzionale. Ma questa soluzione si riassume di fatto nell’espropriazione della competenza regionale tutta a vantaggio dello Stato. Cosa resta, infatti, nelle mani della Regione? Solo la possibilità di stringere un’intesa con lo Stato. Qui non è in discussione – sia chiaro – l’esito cui perviene la Corte (l’illegittimità della previsione legislativa del diniego da parte della Regione Basilicata), ma il presupposto (non esplicitato) in base al quale la disciplina costituzionale della competenza concorrente si riassumerebbe ormai in una contrazione della competenza legislativa della Regione.

3) In un passaggio della sentenza la Corte afferma che la necessità del raggiungimento dell’intesa si deve intendere “come implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto”. Cosa vuol dire questo? Che il rilascio di qualsiasi titolo – come disciplinato dai commi 77-82 sexies sopra richiamati – deve essere sempre preceduto da un’intesa con la Regione?

4) L’art. 37 della legge lucana si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione. Su questo non ci piove. E la Corte aggiunge che tale principio “impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”. Domanda: e se non si perviene ad alcun accordo? Ricordo che il decreto sviluppo del 2012, poi convertito in legge dal Parlamento, ha stabilito che in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa previsti dall’art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, il Governo procederà comunque al rilascio del titolo[4]. Ora, attraverso il richiamo alla sentenza n. 383 del 2005 – effettuato dalla Corte nella pronuncia che qui si commenta – sembrerebbe che il giudice costituzionale voglia confermare quanto a suo tempo sostenuto, e cioè che nel caso di reiterate trattative lo Stato non potrebbe far da sé: competente a risolvere il problema potrebbe essere lo stesso giudice costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

ENZO DI SALVATORE


[1] Art. 37: “1. La Regione Basilicata nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall’entrata in vigore della presente norma non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 2. Le disposizioni della presente norma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell’intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. 3. Sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere”.
[2] V. E. Di Salvatore, La Basilicata dice no al petrolio: una legge inutile e illegittima (2 agosto 2012), ripubblicato ora in Id., Ambiente fragile, Galaad Edizioni, Giulianova, 2013, p.127 ss.
[3] Su questo – con cui si intende anche modificare l’opinione espressa in precedenti scritti – rinvio il lettore ad un lavoro di prossima pubblicazione dal titolo La Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi.
[4] Questa previsione legislativa è stata impugnata dalla Regione Basilicata dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. La Regione Basilicata contro lo Stato (3 ottobre 2012), in Ambiente fragile, cit., 130 ss.). Vedremo quel che stabilirà la Corte.

venerdì 15 marzo 2013

Strategia energetica nazionale e petrolio


(tratto dal documento relativo alla “Strategia energetica nazionale”, approvato con decreto interministeriale dell’8 marzo 2013)

(p. 111 ss.)

Produzione idrocarburi – gli obiettivi

“In particolare, 5 zone in Italia offrono un elevato potenziale di sviluppo: la val Padana, l’Alto Adriatico, l’Abruzzo, la Basilicata e del Canale di Sicilia.
L’Italia ha inoltre sviluppato un forte settore industriale nell’ indotto upstream, con notevoli tradizioni, competenze e presenza internazionale. Il settore conta oltre 120 società attive, più di 65.000 occupati, un giro di affari nel 2010 di oltre 20 miliardi di euro, di cui 5,5 miliardi di euro solo in Italia, e una spesa in ricerca e sviluppo di 300 milioni di euro.
Inoltre, il settore upstream italiano si distingue per le migliori pratiche e risultati di sicurezza e di protezione ambientale, potendo vantare – ad esempio – performance di assoluta eccellenza sia relativamente alle fasi di perforazione che di coltivazione dei campi.
L’opportunità di mobilitare investimenti in questo ambito è stata però limitata da un contesto normativo e da un processo decisionale che hanno rallentato o fermato molte iniziative nel corso dell’ultimo decennio: i tempi di attesa autorizzativa arrivano ad essere fino a 10 volte quelli previsti da normativa, sia in fase di esplorazione che di produzione, e sono molto più elevati delle medie mondiali. Negli ultimi anni si è assistito ad un marcato peggioramento dei tempi di attesa autorizzativa. In particolare, vi sono 3 principali criticità:
La complessità e i tempi lunghi del sistema autorizzativo. Ad esempio, in Italia l’attività di esplorazione e produzione si svolge in seguito all’acquisizione di 2 o 3 titoli autorizzativi distinti (a seconda dei casi). Gli iter autorizzativi di altri Paesi europei (ad esempio Norvegia o Inghilterra) prevedono il conferimento di un titolo abilitativo unico rilasciato su un’area preventivamente individuata e valutata dalle autorità competenti. Anche la recente proposta di direttiva europea in materia sopprime la distinzione tra procedure di autorizzazione per l'esplorazione e per la produzione, giudicandola contraria alla prassi.
Inoltre, l’iter autorizzativo include intese tra Stato e Regioni, senza un termine ultimo per l’espressione di pareri, mentre in tutti i Paesi produttori le decisioni di licensing sono in capo al decisore centrale. E’ da osservare che il forte rallentamento nell’attività esplorativa e produttiva italiana si è verificato dopo il 1999, con l’introduzione delle riforme costituzionali che hanno modificato il ruolo rispettivo di Stato e Regioni nel processo decisionale.
Le limitazioni per le attività offshore. Le attività offshore sono profondamente condizionate dai divieti introdotti dal decreto legislativo n.128/2010 (cosiddetto “correttivo ambientale”) che ha interdetto tali attività in molte aree, bloccando di fatto la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo offshore e cancellando progetti per 3,5 miliardi di euro. Nessun Paese europeo ha adottato norme analoghe: ad esempio, in Norvegia non vigono divieti generalizzati ma sono state identificate alcune aree (come le Lofoten) interdette per specifiche ragioni ambientali –cosa che è comunque garantita anche in Italia dalla normativa a difesa delle aree protette, su cui il Governo intende mantenere la massima attenzione.

Le iniziative
Per il raggiungimento degli obiettivi citati sono necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano il rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale e semplifichino gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire l’ulteriore sviluppo dei poli tecnologici. È necessario più in generale che le opportunità di nuovi investimenti e le esigenze ambientali non siano posti in contrapposizione a priori, ma che si valutino le opere in base ad analisi scientifiche rigorose e coinvolgendo enti locali e popolazione, così da procedere – nei casi in cui risulti possibile – fornendo tutte le indispensabili garanzie in termini di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

I principali interventi di carattere normativo si propongono di:

Rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l’implementazione delle misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di direttiva europea. Inoltre, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.

Adeguare gli iter autorizzativi ai nuovi standard europei (Direttiva sulla sicurezza offshore in corso di emanazione): in particolare, per garantire la richiesta separazione tra il soggetto responsabile della gestione amministrativa e autorizzativa e l’autorità competente in materia di vigilanza, con decreto legge 83/2012, convertito, è stato garantito il necessario finanziamento della nuova struttura di vigilanza. Inoltre, si ritiene opportuno adottare, nell’ambito di una generale revisione e semplificazione della normativa di settore, un modello di conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione.

Sviluppare le ricadute economico-occupazionali sui territori interessati. In tal senso, una quota delle maggiori entrate per l’estrazione di idrocarburi sarà destinata allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, come introdotto recentemente con il ‘DL Liberalizzazioni’.
Fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente (recentemente aggiornato), sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale. In questo ambito, nel recente DL Crescita di giugno 2012, si è creato un fondo per il rafforzamento delle attività di monitoraggio ambientale e di sicurezza e tutela del mare finanziato con un aumento delle aliquote di prodotto (‘royalties’) e si è stabilita uniformità nell’individuazione delle aree interdette alle attività minerarie, sia ad olio sia a gas, ovvero nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linea di costa e dalle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale. Nello stesso provvedimento si è anche introdotta una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 128 (29 giugno 2010): con quest’ultima si intende valorizzare le riserve già rinvenute, prevalentemente di gas naturale, eliminare contenziosi con operatori che hanno già realizzato infrastrutture, ed evitare costi per risarcimenti/compensazioni agli operatori e/o per il decommissioning a carico dell'Amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in esercizio.
Rendere disponibili i dati e le informazioni tecniche relative alle ricerche geofisiche ed alle perforazioni già effettuate, al fine di promuovere lo sviluppo delle risorse naturali e rendere fruibili per la comunità scientifica i dati di sottosuolo, in maniera trasparente ed affidabile.
Agli interventi di natura normativa, sarà importante accompagnare iniziative di supporto al sistema, favorendo il rafforzamento dei poli tecnologici e industriali: la produzione di idrocarburi ha portato alla nascita di distretti energetici in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Basilicata e Sicilia, che potrebbero essere rilanciati coerentemente con l’ulteriore sviluppo delle attività minerarie, ad esempio:

L’Emilia Romagna e la Lombardia, già in posizioni di avanguardia a livello mondiale, potrebbero sviluppare ulteriormente il loro ruolo di centro di eccellenza tecnologico.

In Abruzzo, dove hanno sede alcune delle principali società di servizio in ambito petrolifero, le attuali sedi potrebbero essere utilizzate come basi logistiche per lo sviluppo di nuove attività estrattive nel Sud Italia.

La Basilicata, che riveste un ruolo strategico in materia di politica energetica nazionale, presenta un potenziale industriale ancora da valorizzare. Le misure di intervento saranno incentrate sullo sviluppo di infrastrutture e servizi, il potenziamento del tessuto industriale tale da facilitare il trasferimento di attività economiche, la velocizzazione del processo autorizzativo e lo sviluppo di un sistema amministrativo adeguato alla dimensione dell’industria e dei suoi investimenti.

L’ulteriore sviluppo del settore petrolifero siciliano potrebbe concentrarsi sul potenziamento delle attività estrattive, lo sviluppo delle strutture portuali, la crescita della cantieristica navale che potrebbe costituire un forte volano per il potenziamento dell’indotto e dalla quale anche le attività minerarie potrebbero trarre giovamento, soprattutto per il settore dell’impiantistica offshore, con significative ricadute occupazionali.
Tra i fattori abilitanti per il rilancio della produzione, viene infine considerato fondamentale il miglioramento delle attività di supporto del MiSE, che ha avviato una revisione delle attività interne di ‘Project Management’ del processo autorizzativo, con l’allocazione di ulteriori risorse umane e strumentali da destinare alla gestione dei progetti e agli aspetti connessi ai rapporti con il territorio”.