Visualizzazione post con etichetta GOVERNO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta GOVERNO. Mostra tutti i post

venerdì 18 luglio 2014

SU AMBIENTE E PETROLIO I PARLAMENTARI DE PD SFIDUCINO IL GOVERNO RENZI

Nel tentativo di portare all’incasso il risultato ottenuto alle recenti elezioni europee, Matteo Renzi preme sull’acceleratore delle grandi “riforme”, lancia moniti offensivi e continua a dispensare promesse a piene mani. La sua è una corsa all'impazzata e da ultimo miglio, malgrado le curve. Un film già visto con il Berlusconi delle mai realizzate “riforme liberali”, che avrebbero dovuto trasformare l'Italia in un Paese libero: liberato dall'ingombrante presenza illiberale e liberticida dei "comunisti".
Oggi come allora, i toni – eccessivi fino a rasentare la volgarità – prevalgono sui contenuti; le prove muscolari sulla competizione delle idee, sul confronto dialettico e sul rispetto delle regole.
“Il Paese non può più aspettare!”. Più che il Paese sembra proprio che Renzi, eternamente in sorpasso, non possa più attendere. E lo è a tal punto da cadere in quell’ansia di prestazione che già colpì il suo degno maestro: il Cavaliere.
Chi non ricorda la celebre frase: “Non mi fanno lavorare”? Ieri i catto-comunisti, oggi i “professori”, i “superburocrati” (ma chi la ha designati sulla base di rapporti di natura fiduciaria se non il timoniere di turno?), i “comitatini”, i movimenti (il Forum dell’Acqua Pubblica resta il "partito" con il maggior numero di consensi della storia dell’Italia repubblicana), i dissidenti interni al PD.

Ecco, dunque, spiegati due episodi noti ormai ai più: le dichiarazioni rese dal Premier in un'intervista rilasciata qualche giorno fa al Corriere della Sera sulla politica energetica e sui "comitatini"; l'imminente varo del c.d decreto "Sblocca-Italia", con il quale Governo darà il via libera alla realizzazione delle grandi opere, delle infrastrutture strategiche e al raddoppio della produzione nazionale di gas e petrolio.

In tutto questo "tritume" mediatico si sono, però, perse le tracce delle anime "patite e sofferenti" del PD, che nel corso della passata e della presente Legislatura hanno promosso e adottato Risoluzioni, volte ad impegnare il Governo ad intraprendere tutt'altra azione politica. Inutilmente, però. Nonostante il chiaro contenuto delle Risoluzioni e nonostante i diversi progetti di legge depositati sul blocco delle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi in terraferma e in mare.

L’olimpo dei gloriosi "martiri" PD della resistenza contro le trivelle è affollato: Giovanni Legnini, Michele Pompeo Meta, Stefania Pezzopane, Marco Filippi, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Salvatore Tomaselli, Colomba Mongiello, Tommaso Ginoble, Luigi Famiglietti, Mariastella Bianchi e tanti altri ancora.

Coerenza vorrebbe che tutti coloro che si sono schierati in difesa dei territori e dei beni comuni prendano le distanze da questa politica governativa, presentando una mozione di sfiducia nei confronti del Governo Renzi per aver tradito l’indirizzo politico espresso in sede parlamentare.

Parigi val bene una messa. O no? Se sì, che agissero subito; in caso contrario, la smettessero di pontificare e si tenessero stretto il loro amato Renzi.


Coordinamento Nazionale NO TRIV

domenica 27 aprile 2014

L’Emilia-Romagna non ha mai sospeso le attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi

Il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpite dal sisma del maggio 2012, autorizzava il Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ad assumere i poteri del Commissario delegato. In ragione di ciò, il 16 novembre 2012 Errani emanava l’ordinanza n. 76/2012, con la quale consentiva che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile costituisse una Commissione tecnico-scientifica, composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, chiamata a valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica, nell’area colpita dal sisma. L’11 dicembre 2012, il Capo della Protezione civile Franco Gabrielli adottava, quindi, un decreto di istituzione della Commissione richiesta. Con delibera n. 706 del 3 giugno 2013, la Giunta regionale, richiamandosi al principio di precauzione, disponeva, quindi, la sospensione di “qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi che riguardino i territori colpiti dal sisma del maggio scorso e compresi nel cratere, fino a che non sarà noto l’esito della Commissione tecnico-scientifica”. Il 17 febbraio 2014, la Commissione trasmetteva i risultati dei suoi lavori alla Giunta regionale, che, in data 15 aprile 2014, provvedeva a darne pubblicazione integrale sul proprio sito web. Nel rapporto presentato, la Commissione, dopo aver sottolineato come, al ricorrere di date circostanze, la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi generino attività sismica, riteneva di non poter né confermare né escludere, per il caso emiliano, la correlazione tra attività sismica e attività concernenti gli idrocarburi.
La delibera della Giunta del 2013 e l’atto di indirizzo approvato pochi giorni fa dal Consiglio non incidono in alcun modo sui procedimenti autorizzatori concernenti gli idrocarburi: né su quelli conclusi, né su quelli in corso. La delibera del 2013, cui l’atto di indirizzo del Consiglio pare richiamarsi, ha, infatti, ad oggetto “la sospensione di qualsiasi decisione in merito ai progetti” concernenti gli idrocarburi e, dunque, unicamente la sospensione di qualsiasi decisione che sia di competenza regionale. Ora, poiché l’unica decisione che la Regione può assumere in ordine a tali procedimenti è – com’è noto – il rilascio dell’intesa con lo Stato, ne viene che: 1) circa i procedimenti già conclusi con il rilascio di un titolo, tale decisione non può più essere adottata; 2) circa i procedimenti non ancora conclusi con il rilascio del titolo, tale decisione potrà essere adottata solo quando la richiesta di rilascio dell’intesa da parte dello Stato arriverà sul tavolo della Regione.
Quest’ultima evenienza, al di là del coinvolgimento della Regione nelle fasi sub-procedimentali (come ad es. sulla VIA), non risulta, tuttavia, ancora essersi verificata; nessun titolo e nessun procedimento, infatti, risultano sospesi per effetto degli atti varati dalla Regione.
D’altra parte, nel momento in cui lo Stato richiederà alla Regione di rilasciare l’intesa, a nulla servirà aver disposto una sospensione della decisione della competenza regionale, in quanto – fermo restando che, conformemente a quanto più volte la Corte costituzionale ha precisato, è illegittimo prevedere con atto legislativo un divieto generalizzato al rilascio dell’intesa – l’omissione al rilascio del concreto atto di assenso e il dissenso stesso, alla luce del quadro normativo vigente, non impedirebbero comunque allo Stato di assumere in solitudine le proprie determinazioni sui titoli minerari.
Desta preoccupazione, infine, la modifica apportata al decreto-legge 74/2012 il 30 dicembre scorso, in base al quale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 2012, troverà applicazione la disciplina delle “zone a burocrazia zero”, prevista dall’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In base a detta disciplina, infatti, per le attività produttive avviate dopo il 2010, “i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (…) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo” se vi è una proposta in tal senso da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, e “si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine”. Tale disciplina potrebbe tranquillamente interessare anche i procedimenti relativi agli idrocarburi (come ad es. il procedimento concernente il permesso di ricerca “San Patrizio”), atteso che la Corte costituzionale ha precisato che la c.d. “burocrazia zero” può esplicarsi “nei più svariati ambiti materiali, sia di competenza esclusiva statale (…), sia di competenza concorrente ovvero residuale regionale” (sent. n. 232/2011).

ENZO DI SALVATORE 
STEFANO LUGLI
 

venerdì 26 luglio 2013

Non c’è pace per Sulmona (e per l’Abruzzo)

Il Governo ha impugnato oggi la legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, con cui si è disposto quanto segue: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

L’impugnativa arriva a poco meno di un mese dalla sentenza della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che stabiliva: “1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1, nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1 [aree sismiche classificate di prima categoria]. 2. Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell’art. 1, la Regione nega l’intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6 dell’art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 3. La Regione nega, altresì, l’intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato con Delib. C.R. n. 79/4 del 25 settembre 2007»”.

Di seguito il testo della delibera del Consiglio dei ministri:


“La legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’art. 2 , che inserisce l’art.1 ter alla l.r. 1° marzo 2008, n. 2 (localizzazione e realizzazione delle centrali di compressione a gas).
Tale norma testualmente recita: “La localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.
La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio”.

La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas rientra nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", assegnata dall’articolo 117, comma terzo della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni.

Nell’esercizio della sua potestà legislativa, lo Stato ha fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”). Tale legge determina, altresì, quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della disciplina comunitaria.

L’art. 1, co. 4, di tale legge prevede che “Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: (…) d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;” nonché “f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (…)”.

L’art. 1, co. 3, l. n. 239/2004, inoltre, chiarisce che il conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica energetica è assicurato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali. In particolare, secondo il co. 7 dello stesso articolo, spetta allo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” (lettera g), e allo Stato “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti” (co. 8, lett. b), n. 2).

Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuiscono nella materia di cui si tratta un potere autorizzatorio allo Stato, riconoscendo quindi all’amministrazione statale “una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale” a fronte di esigenze di carattere unitario.

Il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate è attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello strumento particolarmente efficace costituito dall’intesa in senso “forte”, la quale assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad uno previo “studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio” detta una disciplina di dettaglio che finisce per porre limiti stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti di interesse nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione su larga scala. Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della l. 239/2004, sopra brevemente richiamati, ed in violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione.

Inoltre, la norma regionale in esame si pone in contrasto con l’art. 118 della Costituzione dal momento che interferisce indebitamente con l’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale, e che attengono alla sicurezza dell’approvvigionamento. Gli art. 29, co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001, infatti, attribuiscono nelle attività inerenti la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia un potere autorizzatorio allo Stato. In particolare, l’art. 29 del D.Lgs. 112/1998 al comma 1 dispone che sono “conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale”. Al comma 2, lettera g), inoltre, si chiarisce che sono conservate allo Stato le funzioni concernenti “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (…) le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti”. La norma regionale censurata, dunque, si presenta invasiva rispetto alle funzioni amministrative che la legge riserva alla competenza statale.

La norma regionale in esame si pone altresì in contrasto con l’art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) in quanto, finendo per ostacolare lo sviluppo della rete dei gasdotti di interesse nazionale, e con essa l’efficiente erogazione di gas, può determinare l’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali dei cittadini.

Inoltre, la disposizione è invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza” di cui all’art. 117, co. 2, lettera h). L’intervento legislativo regionale, che è finalizzato a condizionare, finendo per impedire, la realizzazione di infrastrutture energetiche localizzate in aree sismiche, appare sorretta principalmente da ragioni di sicurezza consistenti, da un lato, nella volontà di limitare eventuali danni all’incolumità pubblica e al territorio che il danneggiamento dei gasdotti provocato da un sisma potrebbe causare, dall’altro, nel tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico. Così facendo la norma regionale in esame invade un ambito materiale, quello dell’«ordine pubblico e della sicurezza» che la Costituzionale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 182/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, che erano state impugnate dal Governo per motivi analoghi.
In particolare, la Corte nell’accogliere i motivi di impugnativa ha precisato che in materia di localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti le norme nazionali di settore (art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 della legge n. 239 del 2004 e art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), “hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.”.
Seppure, come affermato dalla Corte Costituzionale nella medesima sentenza “Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate norme statali, non possono far venir meno la necessità di un coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E’ proprio in questa prospettiva che questa Corte ha ravvisato nell’intesa lo strumento necessario ai fini dell’identificazione delle «linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» , la previsione di una valutazione unilaterale che prescinde dal coinvolgimento dello Stato “sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali posti dall’art. 1, comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004.”

Tanto si è premesso per evidenziare che l’art. 2 della l.r. n. 14/2013, che inserisce l’ art.1 ter nella l.r. 1° marzo 2008, n. 2 , introducendo una disciplina di dettaglio per la localizzazione di centrali di compressione a gas suscettibile di porre limiti stringenti alla stessa localizzazione di dette centrali di compressione, di interesse nazionale , finisce per impedirne la realizzazione su larga parte del territorio regionale, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»contenute nelle sopra citate norme statali, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché, con riferimento all’esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale , dell’art.118, primo comma, Cost . La norma regionale inoltre, per le ragioni sopra specificate, intervenendo in materie riconducibili a titoli di competenza esclusiva dello Stato quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale , viola l’articolo 117, secondo comma lettere h) ed m), Cost.
Per questi motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione”.

mercoledì 8 agosto 2012

Il riordino delle Province secondo la “spending review”

Il decreto-legge del Governo sulla “spending review” – convertito ora in legge dal Parlamento – disciplina, tra le altre cose, il riordino delle Province italiane. L’art. 17 del decreto, nella versione modificata dalle Camere, stabilisce, infatti, che tutte le province delle Regioni a Statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del decreto siano oggetto di riordino sulla base di una procedura indicata dallo stesso articolo: il Consiglio dei ministri, con apposita deliberazione, determina i criteri per il riordino delle Province; entro settanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio dei ministri (che risale al 20 luglio scorso), il Consiglio delle autonomie locali approva “una ipotesi di riordino” e “la invia alla regione”. Entro i venti giorni successivi, la Regione trasmette al Governo “una proposta di riordino” (e ciò anche qualora il Consiglio consultivo non abbia formulato la sua “ipotesi”). Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, “le Province sono riordinate” con legge, sulla base delle proposte regionali. Se la Regione non avrà formulato alcuna proposta, sarà la legge del Parlamento a decidere tutto, sulla base di un parere della Conferenza unificata.
Ricapitolando: gli Enti locali “ipotizzano”; le Regioni “propongono”; lo Stato “(ri)ordina”.
Ora, a mio parere, questa disciplina è del tutto discutibile; non già dal punto di vista dell’obiettivo che si propone di conseguire, ma dal punto di vista della sua legittimità costituzionale: il fine non giustifica il mezzo. Almeno non nel diritto.
L’art. 133 della Costituzione stabilisce che “il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione”. Su “iniziative” dei Comuni, si badi, non su loro “ipotesi”. Questo vuol dire che il procedimento di riordino delle Province non può essere calato dall’alto, ma deve muovere necessariamente dal basso: la Regione è “sentita” e la legge dello Stato è chiamata ad accogliere nel suo seno la modifica territoriale desiderata. Il Parlamento è qui autorizzato ad adottare solo una legge meramente “formale”. Se così non fosse, si finirebbe per ammettere che anche in altre ipotesi la legge dello Stato (ordinaria o costituzionale) possa essere “di sostanza”: come, ad esempio, nel caso della creazione di nuove Regioni o di fusione di Regioni esistenti (art. 132 Cos.) o nel caso di distacco di Province e di Comuni da una Regione ad un’altra. Per questa via si potrebbe essere tentati di sostenere persino che la legge dello Stato possa definire i contenuti dell’autonomia delle Regioni a Statuto speciale, visto che l’art. 116 stabilisce che “il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”.
È evidente, allora, che non è questo il “senso” della previsione costituzionale dell’art. 133: la ratio dello specifico procedimento ivi disciplinato si collega alla garanzia dell’autonomia locale, la quale non può essere vanificata da un intervento dello Stato centrale. E di questo hanno perfetta consapevolezza anche il Governo nazionale e i parlamentari che hanno convertito in legge il decreto sulla “spending review”, giacché essi tentano di aggirare l’“ostacolo” dell’art. 133 Cost. contemplando, in luogo del procedimento sancito dalla Costituzione, una (pseudo) partecipazione dei Comuni, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Partecipazione, questa, che non è peraltro neppure garantita, visto che in assenza di qualsiasi “ipotesi” o “proposta” lo Stato farà comunque da solo; e, cioè, si sostituirà irrimediabilmente agli Enti locali e alla Regione nella decisione finale da assumere.

ENZO DI SALVATORE