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martedì 11 novembre 2014

Lo Sblocca-Italia, gli idrocarburi e le Regioni a Statuto speciale

La legge n. 239 del 2004, di riordino del settore energetico, stabilisce: “sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione” (art. 1). Essa, inoltre, riserva allo Stato “le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate”.
Sulla base di queste previsioni, si sarebbe dovuto ritenere che, per questa sua parte, la legge fosse applicabile solo alle Regioni a statuto ordinario e che – in linea con l’approccio “globale” alla politica energetica – le Regioni a Statuto speciale e le due Province autonome dovessero, invece, solo perseguire le finalità indicate dalla legge. 
Da questo punto di vista, la legge dello Stato si sarebbe posta come un limite di carattere negativo all’esercizio delle competenze delle Regioni a Statuto speciale. Per fare un esempio, la Regione Siciliana avrebbe potuto continuare ad esercitare la sua competenza esclusiva in materia di “miniere”, ma in armonia con le finalità della legge.
Nel 1991, in verità, la Corte costituzionale era già intervenuta sul problema e aveva chiarito che la legge dello Stato fosse applicabile anche alle autonomie speciali, in ragione dell’interesse nazionale sotteso alla realizzazione degli impianti energetici e delle attività petrolifere: in questo modo, essa riteneva, seppur implicitamente, che l’interesse nazionale andasse inteso come un limite di carattere positivo, idoneo, cioè, a radicare un diretto intervento legislativo dello Stato; il quale, in relazione all’esercizio delle funzioni amministrative, avrebbe dovuto coinvolgere anche le Regioni (tutte) attraverso lo strumento dell’intesa (in luogo del mero parere previsto dalla legge n. 9/1991).
Nonostante questa pronuncia, però, la materia “miniere” continuava ad essere disciplinata in via esclusiva dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna (nonostante, in questultimo caso, la materia sia di competenza concorrente). 
È evidente che si è trattato, allora, di una prassi solo “tollerata”.
Lo Sblocca-Italia prevede ora che “le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione” (art. 43-bis).
Questa disposizione non compariva nel testo originario del decreto; ma ciò non toglie che, anche qualora tale precisazione non fosse stata introdotta, il decreto avrebbe trovato comunque applicazione alle Regioni a Statuto speciale.
La ragione per cui lo sblocca-Italia dovrebbe dirsi applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale è quella posta in luce dalla Corte costituzionale nel 1991: la realizzazione delle opere e delle attività contemplate dal decreto risponderebbero ad un interesse nazionale e per questo esse sarebbero strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La qual cosa legittimerebbe la c.d. “attrazione in sussidiarietà” da parte dello Stato. D’altra parte, l’art. 38 dello Sblocca-Italia questa volta lo dice espressamente: il titolo concessorio unico è accordato “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata”. E il riferimento a Trento e Bolzano lascia, appunto, intendere che la disciplina del procedimento trovi applicazione anche alle Regioni a Statuto speciale.

È difficile dire se lo Stato continuerà a “tollerare” che la Sicilia e la Sardegna disciplinino in modo autonomo le attività relative agli idrocarburi liquidi e gassosi (in terraferma). Una cosa, però, è certa: qualora la normativa dovesse applicarsi anche a loro, l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni relative a quelle attività deve essere rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (v. Corte cost., sent. 303/2003). Il che è dubbio quanto meno con riguardo all’art. 38, comma 1-bis, che autorizza il Ministro dello Sviluppo economico a predisporre un piano che individui le aree nelle quali consentire quelle attività, posto che, in questo caso, la mancata individuazione dei criteri da seguire nell’elaborazione del piano renderebbe lo Sblocca-Italia irragionevole e sproporzionato (stante appunto il fatto che potenzialmente tutto il territorio nazionale potrebbe essere interessato da quelle attività) e violerebbe le prerogative delle Regioni e degli Enti locali, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 383/2005, che, a proposito di “programmazione” energetica, ha ritenuto necessaria l’acquisizione di una intesa “in senso forte” da parte della Conferenza unificata. Da questa precisazione, poi, dovrebbe anche seguire che, in ordine ai singoli procedimenti amministrativi che mettono capo al rilascio del titolo concessorio, lo Stato sia tenuto a coinvolgere, oltre che le Regioni, anche gli Enti locali.

Enzo Di Salvatore

venerdì 31 ottobre 2014

Ancora su petrolio, Regioni e "Sblocca-Italia"

 I dubbi di legittimità dell’art. 38 del decreto sblocca-Italia (come modificato rispetto alla versione originaria) che potrebbero essere fatti valere dalla Regione dinanzi alla Corte costituzionale sono (almeno) due. Entrambi si ricollegano all’idea che, nonostante la (discutibile) qualificazione ex se effettuata dal decreto della strategicità di ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, che giustificherebbe l’attrazione di ogni potestà decisionale in capo allo Stato, l’esercizio della competenza legislativa e amministrativa dello Stato debba darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti destinati a concludersi con il rilascio di un titolo abilitativo.
Il primo dubbio di legittimità concerne il nuovo comma 1-bis dell’art. 38 ove si stabilisce che “il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1”, ossia “le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale” (per conseguenza: anche la localizzazione delle aree dove sorgeranno gli impianti relativi). Questo dubbio si pone sia nel caso in cui la disposizione venga ricondotta alla materia energetica, sia nel caso in cui venga ricondotta alla materia “governo del territorio” (la Corte costituzionale ha precisato che la materia “governo del territorio” comprende tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività). In entrambi i casi, infatti, trattandosi di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, la disciplina del piano delle aree è destinata ad esaurirsi in ambito statale (la legge dello Stato, da un lato; il decreto ministeriale, dall’altro), senza che le Regioni (e gli Enti locali) siano in alcun modo coinvolti; neppure attraverso la Conferenza Stato-Regioni o attraverso la Conferenza unificata.
D’altra parte, al fine di escludere radicalmente ogni intervento dei livelli territoriali nell’uno e nell’altro caso, non potrebbe sostenersi che quella specifica disciplina del piano si giustifichi con l’esigenza di “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese” e che, pertanto, essa vada ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
Con la sentenza n. 383 del 2005, e in relazione alla legge n. 239 del 2004 di disciplina del settore energetico, il giudice costituzionale, ha, infatti, chiarito che “improprio è il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., poiché il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali»” (cfr. anche la sentenza n. 285 del 2005).
Il secondo dubbio di legittimità – che potrebbe essere fatto valere dinanzi alla Corte dalla Regione – riguarda la mancata partecipazione degli Enti locali ai procedimenti amministrativi. La legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto agli Enti locali il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo minerario; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per il pozzo esplorativo e per la costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora il decreto-legge n. 133/2014 estromette completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni tipo di procedimento. E ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 118 Cost., che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell’orientamento del giudice costituzionale, l’esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri “la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali” (Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2004; v. anche sentenza n. 303 del 2003 e sentenza n. 383 del 2005).
I Comuni, tuttavia, non possono impugnare direttamente la legge di conversione dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. ancora la sentenza n. 303 del 2003).
Questo non toglie, però, che il ricorso possa essere promosso dalle Regioni: mentre, infatti, con la sentenza n. 196 del 2004 (in tema di condono edilizio) la Corte aveva ammesso che la Regione potesse impugnare una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato lesivi della competenza degli Enti locali solo in quanto vi fosse stata una stretta connessione con la lesione della competenza regionale, dopo la sentenza n. 298 del 2009 la Corte ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di censurare la legge statale anche per la violazione delle attribuzioni degli Enti locali “indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale”.


Enzo Di Salvatore 

lunedì 6 ottobre 2014

"Blocca lo Sblocca-Italia" - Roma, 15 e 16 ottobre






BLOCCA LO SBLOCCA-ITALIA”, DIFENDI LA TUA TERRA!
PARTECIPA ALLA CAMPAGNA CONTRO IL DECRETO CHE DISTRUGGE IL BELPAESE

MERCOLEDÌ 15 E GIOVEDÌ 16 OTTOBRE MATTINA A ROMA DUE GIORNI DI PRESIDIO
DI COMITATI E CITTADINI DAVANTI AL PARLAMENTO.

MANDA UN'EMAIL DI DISSENSO AI PARLAMENTARI DA MARTEDI' 7 OTTOBRE.

L'APPELLO

Un attacco all’ambiente senza precedenti e definitivo: è il cosiddetto Decreto “Sblocca Italia” varato dal Governo Renzi il 13 settembre scorso. Un provvedimento che condanna il Belpaese all’arretratezza di un’economia basata sul consumo intensivo di risorse non rinnovabili e concentrata in poche mani. È un vero e proprio assalto finale delle trivelle al mare che fa vivere milioni di persone con il turismo; alle colline dove l’agricoltura di qualità produce vino e olio venduti in tutto il mondo; addirittura alle montagne e ai paesaggi sopravvissuti a decenni di uso dissennato del territorio. Basti pensare che il Governo Renzi rilancia le attività petrolifere addirittura nel Golfo di Napoli e in quello di Salerno tra Ischia, Capri, Sorrento,  Amalfi e la costiera Cilentana, dell'omonimo Parco Nazionale"
Si arriva al paradosso che le produzioni agricole di qualità, il nostro paesaggio e i tanti impianti e lavorazioni che non provocano inquinamento, compresi quelli per la produzione energetica da fonti rinnovabili quando realizzati in maniera responsabile e senza ulteriore consumo di territorio, non sono attività strategiche a norma di legge. Lo sono, invece, i pozzi e l'economia del petrolio che, oltre a costituire fonti di profitto per poche multinazionali, sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento.
Mentre il mondo intero sta cercando di affrancarsi da produzioni inquinanti, il Governo Renzi per i prossimi decenni intende avviare la nostra terra su un binario morto dell’economia. Eppure l’industria petrolifera non ha portato alcun vantaggio ai cittadini ma ha costituito  solo un aggravamento delle condizioni sociali ed ambientali rispetto ad altre iniziative legate ad un’economia diffusa e meno invasiva.
Nel Decreto la gestione dei rifiuti è affidata alle ciminiere degli inceneritori, mentre l’Italia dovrebbe puntare sulla necessaria riduzione dei rifiuti e all'economia del riciclo e del riutilizzo delle risorse. Tanti comuni italiani hanno raggiunto percentuali del 70-80% di raccolta differenziata coinvolgendo intere comunità di cittadini. Bruciare i rifiuti significa non solo immettere nell’ambiente pericolosissimi inquinanti producendo ceneri dannose alla salute e all’ambiente ma trasforma in un grande affare, concentrato in poche mani, quello che potrebbe essere una risorsa economica per molti.
Le grandi opere con il loro insano e corrotto “ciclo del cemento” continuano ad essere il mantra per questo tipo di “sviluppo” mentre interi territori aspettano da anni il risanamento ambientale. Chi ha inquinato deve pagare. Servono però bonifiche reali, non affidate agli stessi inquinatori e realizzate con metodi ancora più inquinanti; l'esatto opposto delle recenti norme con cui si cerca di mettere la polvere tossica sotto al tappeto. Addirittura il “sistema Mose” diventa la regola, con commissari e “general contractor” che gestiranno grandi aree urbane in tutto il Paese, partendo da Bagnoli.
Questo Decreto anticipa nei fatti le peggiori previsioni della modifica della Costituzione accentrando il potere in poche mani ed escludendo le comunità locali da qualsiasi forma di partecipazione alla gestione del loro territorio..
Il provvedimento si configura come un primo passaggio propedeutico alla piena realizzazione del piano complessivo di privatizzazione e finanziarizzazione dell'acqua e dei beni comuni che il Governo sembra voler definire compiutamente con la legge di stabilità.
Riteniamo che il Parlamento debba far decadere le norme di questo Decreto chiarendo che le vere risorse strategiche del nostro paese sono il nostro sistema agro-ambientale con forme di economia diffusa, dal turismo consapevole all’agricoltura, dalle rinnovabili diffuse alle filiere del riciclo e del riutilizzo.
Contrastare questo Decreto è un impegno affinché la bellezza del paese non sfiorisca definitivamente sacrificata sull’altare degli interessi di pochi petrolieri, cementificatori e affaristi dei rifiuti e delle bonifiche.

COSA PUOI FARE DA CITTADINO, COMITATO O ASSOCIAZIONE?

PARTECIPARE AL PRESIDIO A ROMA
-Partecipare al presidio a Roma a Piazza Montecitorio, un sit-in “a staffetta” tra cittadini che difenderanno la loro terra per i giorni:

MERCOLEDI' 15 OTTOBRE, ore 10-14
GIOVEDI' 16 OTTOBRE, ore 10-14  

-INVIARE UN'EMAIL “BLOCCA LO “SBLOCCA-ITALIA” A PARTIRE DA MARTEDI' 7 OTTOBRE ai parlamentari - link: www.acquabenecomune.org per testo ed indirizzi dei parlamentari.

PER ADESIONI DI ORGANIZZAZIONI E INFORMAZIONI: nosbloccaitalia@gmail.com


Prime adesioni: Coordinamento nazionale NO TRIV, Coordinamento Nazionale Siti Contaminati; Abruzzo Social Forum; Forum Abruzzese Movimenti per l'Acqua; Rete per la Tutela della Valle del Sacco, Associazione A SUD; Stop Biocidio Lazio; Taranto Respira; Peacelink; WWF Taranto; NO Carbone Brindisi, Confederazione COBAS, Ambiente e Salute nel Piceno; Comitato Stoccaggio Gas S. Martino (CH), Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona; Associazione Nuovo Senso Civico; Comitato No TAP; Coordinamento nazionale No Triv-sez Basilicata; Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata; Coordinamento dei Comitati contro le autostrade Cremona-Mantova e Tirreno-Brennero; Onda rosa, comitatino di mamme e donne del centro olio (ENI) di Viggiano; No Triv Sannio, Altragricoltura, Comitato per la Difesa delle Terre Joniche, Rete Forum Ambientale dell'Appennino; Comitato No Powercrop Avezzano (AQ), Circolo culturale "Ambientescienze" – Cremona; Comitato No al Petrolio nel Vallo di diano (SA), Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, Comitato "No Petrolio, Sì Energie Rinnovabili", Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni (Tortoreto, TE), Comitato Opzione Zero - Riviera del Brenta, Comitato per la Salute, la Rinascita e la Salvaguardia del Centro Storico di Brescia, Forum Ambientalista di Grosseto, Associazione Made in Taranto, Ola (Organizzazione lucana ambientalista), Rete dei comitati in Difesa del Territorio, Medicina Democratica Onlus, Associazione AmbienteVenezia, Cambiamo Abbiategrasso, Circolo culturale "AmbienteScienze" di Cremona, Comitato NO Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera, Comitato sardo Gettiamo le Basi, Radio AUT per l'antimafia sociale, Comitato NOil Puglia, Rete della Conoscenza, Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Comitato SpeziaViaDalCarbone (La Spezia), WWF Potenza e Aree Interne, MEDITERRANEO NO TRIV, Comitato Verità per Taranto, Comitato 12 giugno Familiari delle vittime del lavoro di Taranto,  Associazione ambientalista “Clan-Destino O.N.L.U.S.”, Ass. Ravenna virtuosa, A.N.P.I. Sezione di Nova Milanese (Monza e Brianza), Assotziu Consumadoris Sardigna – Onlus. Comitato NO TUNNEL TAV Firenze, Ecoistituto del Veneto "Alex Langer", AmicoAlbero – Venezia, Movimento dei Consumatori, Collettivo Nonviolento Uomo Ambiente della BASSA - RE- Guastalla, L.O.C. - Lega Obiettori di Coscienza alle spese militari e nucleari, Milano, Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell'Acqua, Brindisi Bene Comune, ATTAC Italia; Associazione ZeroWasteLazio, Associazione Alternativa@Mente, Rete Campana della Civiltà del Sole e della Biodiversità, Coordinamento regionale dei comitati NoMuos, Osservatorio sulla Repressione, Fondazione Lorenzo Milani, Associazione RAP Molise, Coordinamento No Triv - Terra di Bari, Coordinamento Nord Sud del Mondo, Mountain Wilderness Abruzzo; Associazione TILT!; Coordinamento Salviamo il Paesaggio Roma e Provincia; Comitato Fuoripista Fiumicino; Associazione Bianchi Bandinelli; Forum Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori; Rete civica italiana.

sabato 13 settembre 2014

Petrolio e gas secondo il decreto “Sblocca Italia”


Le considerazioni che seguono hanno ad oggetto tre soli articoli del decreto-legge “Sblocca Italia”, pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale: gli articoli 36, 37 e 38, relativi agli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono considerazioni che non ritengo definitive, in ragione della complessità della materia, dell’ambiguo linguaggio utilizzato dai redattori e soprattutto del fatto che più tempo occorrerebbe per verificare quali disposizioni della frammentaria normativa finora vigente sia stata effettivamente interessata dal decreto ossia abrogata. Compito, questo, che richiede un tempo di gran lunga superiore a quello speso da chi ha scritto i tre articoli. Spero comunque che le seguenti osservazioni possano essere utili per avviare un dibattito sulle conseguenze che discenderanno dal decreto. 

Ai fini dell’allentamento del patto di stabilità interno, l’art. 36 prevede che il complesso delle spese finali delle Regioni sarà determinato (anche) dalle spese da queste sostenute per favorire lo sviluppo occupazionale, lo sviluppo delle attività economiche, il miglioramento ambientale in aree interessate da ricerche e concessioni di coltivazione di idrocarburi e per finanziare strumenti relativi alle attività petrolifere. Gli importi esclusi dal patto di stabilità saranno tuttavia determinati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguarderanno solo quattro anni (2015, 2016, 2017, 2018) e avranno ad oggetto solo la differenza tra quanto prodotto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e quanto prodotto nel 2013 (a patto che vi sia stato un incremento della produzione, si intende). Per l’utilizzo delle royalties fuori dai casi sopra elencati sarà, invece, la legge di stabilità per il 2015 a definire il limite dell’allentamento del patto di stabilità interno. Compatibilmente, precisa il decreto, con gli obiettivi di finanza pubblica.

Tutto ciò che riguarda il gas riveste carattere strategico: non solo per l’Italia, si legge all’art. 37 del decreto, ma anche per l’Europa. Gasdotti di importazione del gas dall’estero, terminali di rigassificazione, stoccaggi e infrastrutture di trasporto dovranno essere realizzati rapidamente (i progetti sono per il decreto “indifferibili e urgenti”), costituendo essi una priorità di carattere nazionale. Il decreto li definisce di “pubblica utilità”. Questo giustificherebbe l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione di qualsiasi bene e la variazione ex lege non solo degli strumenti urbanistici, ma anche dei “piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati”: con buona pace, dunque, dei piani di bacino, di tutela delle acque, ecc. In questo modo, le competenze degli Enti territoriali transiterebbero in capo allo Stato e la deroga al riparto delle competenze resterebbe giustificata dalla qualificazione della strategicità dei progetti.
Tra le altre novità, le Centrali e gli altri impianti di combustione “facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW” saranno soggetti ad AIA statale.

Ma strategica, più in generale, diviene ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, così come quella di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.
A tal riguardo, l’art. 38 afferma che i decreti autorizzativi di quelle attività (prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio sotterraneo del gas) dovranno contenere: 1) la dichiarazione di pubblica utilità; 2) la dichiarazione di indifferibilità e urgenza dell’opera; 3) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi nell’opera.
Per la verità, anche la normativa (finora) vigente discorre di pubblica utilità (e di effetto di variante urbanistica derivante dal rilascio del titolo), ma limita ragionevolmente tutto questo alla sola ricerca di idrocarburi con la tecnica del pozzo esplorativo (e alle opere connesse) e agli impianti necessari alla attività di estrazione del petrolio e del gas. Il decreto del Governo, invece, sembra voler estendere la previsione del vincolo preordinato all’espropriazione in modo “generalizzato” e “automatico” addirittura alle attività di prospezione e di ricerca. Interpretato così rigidamente, esso sarebbe, però, di dubbia legittimità. L’interpretazione preferibile (almeno si spera) sarebbe un’altra: che, cioè, i decreti del ministero che autorizzino l’esercizio di quelle attività contengano l’esatta individuazione del bene sul quale graverebbe il vincolo preordinato all’esproprio; diversamente, incidendo il vincolo sulla proprietà del privato e non consentendogli di esercitare i diritti che gli derivano dall’essere proprietario (es. edificabilità), ci troveremmo dinanzi ad una autentica assurdità: sarebbe, infatti, inconcepibile che su tutta l’area destinata alla ricerca di idrocarburi i proprietari dei fondi non possano fare alcunché in attesa che scada il termine del vincolo (forse sette anni, in quanto dovrebbe applicarsi la legge n. 70 del 2011, riguardante le opere strategiche).
La valutazione degli effetti che tali attività avranno sull’ambiente sarà di competenza dello Stato. E i procedimenti VIA non conclusi dalle Regioni entro il 31 dicembre 2014 saranno conclusi dallo Stato.

Un’altra importante novità riguarda il rilascio del titolo concessorio unico, che ricomprende sia la ricerca sia la coltivazione (e la prospezione?): sei anni la ricerca (prorogabile per due volte per un periodo di tre anni) e trenta anni la coltivazione (prorogabile per una o più volte per un periodo – massimo? – di dieci anni). Il titolo è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di un procedimento unico, che si svolge entro centottanta giorni in sede di conferenza di servizi (nella la quale è acquisita anche la valutazione ambientale strategica). Resta l’intesa da stringere con la Regione interessata (che probabilmente sarà chiamata a rilasciarla in conferenza). La VIA sulle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande. Tutto questo troverà applicazione anche ai procedimenti in corso se le compagnie petrolifere lo richiederanno entro novanta giorni dall’entrata in vigore dello “Sblocca Italia”. Anche se occorrerà poi attendere il disciplinare tipo del Ministero dello Sviluppo Economico per capire in che modo saranno conferiti i nuovi titoli e in che modo si eserciteranno le attività relative.
La previsione di un titolo unico desta forti dubbi di legittimità, sia in relazione al diritto dell’Unione europea sia in relazione al diritto di proprietà dei privati ex art. 42 Cost. (su questo mi permetto per il momento di rinviare al mio saggio pubblicato in Petrolio, Ambiente, Salute, Giulianova, Galaad Edizioni, 2013).
Il decreto sembrerebbe, poi, dare il via libera alle attività petrolifere nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, attraverso una previsione che, solo apparentemente, parrebbe dettata da ragioni di tutela ambientale. Questa conclusione la si trae dal fatto che la procedura disciplinata all’art. 38, comma 9, si applica “ai titoli minerari (dunque già rilasciati) e (anche) ai procedimenti di conferimento”, ricadenti nelle aree di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991 (che sono appunto relative, oltre al Golfo di Venezia, al Golfo di Napoli, al Golfo di Salerno e alle Isole Egadi).
Resta, infine, il comma 10 dell’art. 38: esso è relativo alle risorse nazionali di idrocarburi in mare “localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di ricerca e coltivazione di idrocarburi” (cosa si intenda, però, con “prossimità” non è affatto chiaro). Con questa previsione si finisce per derogare al divieto di esercizio di nuove attività in mare, che ricadano entro le 12 miglia marine dalla costa. Individuate tali risorse, il Ministero dello Sviluppo Economico può, infatti, autorizzare per massimo cinque anni (prorogabili per altri cinque) progetti “sperimentali” di coltivazione di giacimenti di idrocarburi (sentite le Regioni).


Enzo Di Salvatore