sabato 11 maggio 2013

L’Ilva di Taranto, il diritto europeo e la “tirannia” dei diritti

Con la sentenza n. 85/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip e dal Tribunale di Taranto sul caso Ilva. Una pronuncia densa, complessa, che si concentra su ben 17 parametri di legittimità evocati dai giudici a quibus e che non può essere sintetizzata in poche righe.
Il mio intervento vuole avere ad oggetto unicamente due questioni.
1) La prima questione concerne la supposta (poi negata dalla Corte) violazione del diritto europeo da parte del decreto “Salva-Ilva”: in specie, del principio di precauzione e del principio “chi inquina paga”. La Corte dichiara inammissibile la questione perché il diritto europeo sarebbe stato dal giudice rimettente “genericamente evocato”, ossia senza che egli abbia dato conto di quali disposizioni sarebbero state lese. Anzi – è la Corte a sostenerlo –  senza che abbia tenuto in concreta considerazione la specifica produzione normativa del diritto europeo in materia siderurgica.
D’accordo. La questione della lesione del diritto europeo è genericamente evocata. Ma visto che è la stessa Corte a tirare in ballo il diritto europeo e, segnatamente, la direttiva 2010/75/UE (richiamata, peraltro, dallo stesso decreto “Salva-Ilva”), mi preme qui ricordare che quella direttiva contiene una disposizione che dice: “Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata … è sospeso l’esercizio dell’installazione …”. Vero è che la direttiva non è stata ancora attuata nel nostro ordinamento (e, da questo punto di vista, l’Italia è inadempiente, in quanto avrebbe dovuto farlo entro il 7 gennaio 2013!), ma è pur vero che quella previsione risulterebbe direttamente applicabile (e a maggior ragione lo è in quanto il termine per la sua attuazione è ampiamente scaduto!); essa, in altri termini, andrebbe comunque rispettata, a prescindere dal comportamento dello Stato: diversamente, l’obiettivo della direttiva verrebbe vanificato. D’altra parte, non si può pensare che la prescrizione sulla sospensione delle attività in caso di pericolo per la salute funzioni solo qualora l’attività siderurgica non sia conforme alle condizioni dettate dell’AIA. Che quelle attività debbano essere sospese lo si ricava dalla ratio di quella stessa previsione: suo scopo è la tutela incondizionata della salute e dell’ambiente.
Del resto, la direttiva 2008/1/CE, che viene richiamata nella sentenza poco più avanti, stabilisce che gli Stati membri “prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo che … non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi”. Ergo: se l’inquinamento è significativo, e cioè se da esso ne derivi un pericolo immediato per la salute umana o una minaccia seria ed immediata sull’ambiente, la produzione va fermata.
2) La seconda questione riguarda il c.d. bilanciamento dei diritti che risultano coinvolti nel caso Ilva. La parte costituita (e cioè la società Ilva) ha sostenuto che “sarebbe erronea la pretesa che i diritti in questione siano insuscettibili di qualunque bilanciamento, così dando vita ad una gerarchia tra i valori della quale non vi sarebbe traccia in Costituzione” (punto 3.2.4. del Ritenuto in fatto) e che spetterebbe al Legislatore procedere ad un contemperamento dei diversi diritti in gioco (punto 14.2. del Ritenuto in fatto; in senso adesivo anche l’Avvocatura dello Stato: punto 13.2.4. del Ritenuto in fatto): da un lato, vi sarebbe, dunque, “il diritto alla prosecuzione dell’attività produttiva”, corollario della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) (libertà evocata sia dal giudice a quo (punto 1.4.4. del Ritenuto in fatto), sia dalla parte costituita (punto 14.2. del Ritenuto in fatto), dall’altro, il diritto alla salute e all’ambiente salubre (art. 32 Cost.).
La Corte, che aderisce all’idea che il bilanciamento sia stato effettuato attraverso la combinazione di due atti (il decreto-legge e l’AIA “riesaminata”), considera in detto bilanciamento il diritto al lavoro e il diritto alla salute, ma non la libertà di iniziativa economica privata! Al punto 9 del Considerato in diritto si legge infatti: “La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”. Dunque: non salute versus iniziativa economica privata, ma salute versus lavoro!
A questa conclusione la Corte approda muovendo dal seguente postulato: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.
Personalmente non ho mai capito in che cosa consista questo bilanciamento tra diritti, posto che, a mio modo di vedere, il bilanciamento non è mai tale, ma è solo un modo per consegnare nelle mani del Legislatore la possibilità di esprimere un giudizio di soccombenza o di prevalenza dell’un diritto rispetto all’altro.
Il ragionamento che la Corte imbastisce sulla “tirannia” dei diritti a me pare fuori luogo ed evoca, in tutta evidenza, il noto dibattito filosofico sulla “tirannia” dei “valori”, incentrato sulla constatazione di come un “valore” – per l’adesione cieca che richiede – possieda in sé una ovvia attitudine a porsi come “tiranno” rispetto ad un altro di segno contrario. In questa prospettiva, mentre Nicolai Hartmann (1926) ha sostenuto che detta “tirannia” potesse essere evitata attraverso una sintesi materiale ed oggettiva di tutti i valori, Carl Schmitt (1960) ha sottolineato, invece, come il “pensare per valori” (una “logica immanente” a cui “nessuno può dunque sfuggire”) sia altro dalla sua “realizzazione”, in quanto questa si concreterebbe sempre in un atto di “imposizione” e di trasformazione della “nostra terra in un inferno”.
Ora, questo ragionamento non può essere esteso – come fa la Corte – al piano dei diritti, in quanto i diritti sono posti e vanno interpretati per quel che sono (ossia: per quel che devono essere). Questo vuol dire che un diritto può benissimo avere preminenza su un altro, senza che questa preminenza debba essere qualificata come “tirannica”: è l’ordinamento giuridico che assegna a ciascun diritto il suo posto nel sistema, che disegna per esso una certa struttura, che prevede per esso certuni limiti o taluni “vantaggi”. Il giudizio di prevalenza, che, per restare al linguaggio della Corte, renderebbe “tiranno” un diritto rispetto all’altro, è in molti casi già risolto dalla Carta costituzionale. Quando la Costituzione dice che l’iniziativa economica privata è libera, ma che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana non ci sta forse dicendo che la sicurezza o la dignità umana hanno preminenza sul diritto alla prosecuzione dell’attività produttiva? La libertà di iniziativa economica privata è dalla Costituzione considerata in contrapposizione alla dignità umana; quindi non si può neppure affermare – come invece fa la Corte – che tutti i diritti costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
La Corte dice che il bilanciamento tra contrapposti diritti in gioco (il “punto di equilibrio”) è effettuato ragionevolmente dal decreto-legge e dall’AIA, in quanto la prosecuzione dell’attività produttiva è autorizzata per un tempo non superiore a 36 mesi nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche possibili. Ma qui – anche a voler per un momento prescindere dalle soluzioni offerte dalla Carta costituzionale – ci sarebbe da chiedersi: è davvero possibile pensare che il diritto alla salute sia suscettibile di bilanciamento? o è da ritenere, invece, che quel punto di equilibrio non si riassuma, di fatto, in una prevalenza di un diritto su un altro? Il diritto alla salute o è tutelato o non lo è! Come è possibile affermare che esista solo un “nucleo essenziale” del diritto alla salute che non può essere sacrificato? Resto a quello che scrive il giudice di Taranto nella sua ordinanza: “una lesione siffatta sarebbe già stata irrimediabilmente recata alla popolazione di Taranto e soprattutto ai bambini di quella Comunità”.

ENZO DI SALVATORE

martedì 7 maggio 2013

Il Consiglio regionale approva una "risoluzione urgente" contro la petrolizzazione dell'Abruzzo

Dopo aver presentato una proposta di legge alle Camere (relativa al divieto delle attività petrolifere nell’Adriatico) approvata ... con legge regionale (caso unico, credo, nella storia del regionalismo italiano), il Consiglio regionale abruzzese ha ora approvato una “mozione” che impegna ... se stesso ad approvare una legge regionale, finalizzata a “bloccare” le “nuove ricerche ed estrazioni di petrolio sul territorio abruzzese”. Forse ai nostri consiglieri non è chiara quale funzione hanno le “risoluzioni” e le “mozioni” e la differenza che corre tra detti strumenti e la legge.
La legge regionale – che, diversamente da quanto si legge nel testo della “mozione”, non sarebbe affatto dettata nell’ambito della competenza in materia di “governo del territorio” (che c’entra, infatti, l’urbanistica?) – non può contenere un divieto per la Regione a rilasciare intese in modo generalizzato: il Consiglio regionale abruzzese dimentica che già una sua legge – relativa al divieto del rilascio dell’intesa per i gasdotti – è stata impugnata dal Governo nazionale dinanzi alla Corte per violazione del principio di leale collaborazione e lo stesso è accaduto con una legge della Regione Basilicata approvata lo scorso anno.
La strada da seguire è quella indicata dal Coordinamento nazionale No Triv: trasformare immediatamente il progetto di legge presentato dal PD in Parlamento in decreto-legge al fine di agire sull’art. 35 del decreto sviluppo, che ha consentito un riavvio delle attività in mare bloccate nel 2010 dal decreto Prestigiacomo (eliminando, però, il secondo comma dell’art. 1 del progetto che è palesemente illegittimo), e avviare contestualmente una discussione in Parlamento e fuori per dotare il nostro Paese di una legge che in modo organico disciplini la materia.

ENZO DI SALVATORE

(Il testo della risoluzione pubblicato di seguito è tratto dal quotidiano online “PrimaDaNoi”: cfr. sullo stesso l’articolo dal titolo “Abruzzo. Petrolizzazione: si va verso una moratoria”)


RISOLUZIONE URGENTE – IMPEGNO PER MORATORIA ALLE ESTRAZIONI

Premesso che

circa metà del territorio della nostra Regione è ormai interessata da progetti di ricerca petrolifera. Sono molte le società petrolifere che avanzano istanze di esplorazione, estrazione e lavorazione degli idrocarburi;

Considerato che

in Abruzzo sono nati numerosi movimenti e comitati spontanei di cittadini contrari alle trivellazioni e altri movimenti che rappresentano interi settori economici: produttori agricoli, cantine sociali, balneatori, ristoratori, animalisti, ambientalisti, albergatori, turisti, pescatori. Inoltre hanno contribuito ai movimenti contrari alla realizzazione di impianti di trivellazione a terra e off-shore, le Università, le scuole (dirigenti, insegnanti, alunni), cittadini comuni e professionisti (avvocati, architetti, ingegneri). Diversi Enti (Comuni, Province, Regione), spinti dalla forte contrarietà della popolazione locale alla realizzazione di trivelle, hanno sottoscritto mozioni per scongiurare la petrolizzazione della regione Abruzzo;

Tenuto conto che

gli schieramenti politici sia del Centro destra regionale che del Centro sinistra, in più occasioni, soprattutto durante le Campagne elettorali si sono espressi contro le trivelle;

Non trascurando che tanta apprensione nasce dal fatto che:

Studi scientifici supportano la pericolosità degli impianti di lavorazione dei centri petrolchimici per la salubrità dell’aria, del mare e della salute dei cittadini;
Sono ormai certe le conseguenze negative di carattere economico per le attività agricole, balneari e turistiche che caratterizzano la nostra Regione;
Sussiste la pericolosità sismica, accertata e provata, delle esplorazioni effettuate per la ricerca del petrolio.

CONSIDERATO CHE LA REGIONE HA COMPETENZE IN MERITO ALLE ESTRAZIONI A TERRA DEL PETROLIO

IL CONSIGLIO REGIONALE SI IMPEGNA AD EMANARE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE

Una legge di moratoria, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile e ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, che blocchi nuove ricerche ed estrazioni di petrolio sul territorio abruzzese vincolando la Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio a non rilasciare l’intesa prevista al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

lunedì 29 aprile 2013

“Il Centro”: Gruppo vacanze Petrolio, si parte!

Il mio amico Giuseppe e la sua dolce metà oggi fanno la promessa di matrimonio. Una bellissima notizia. Entrambi pensano già alla luna di miele. Giuseppe è indeciso e un bel giorno mi chiede: “Enrì, il viaggio di nozze non si dimentica mai. È troppo importante. Che mi consigli? Parigi? Le Maldive? Un giro nei fiordi della Norvegia?”
Giuseppe Giuseppe. Ma non sei stufo delle solite mete? Un viaggio di nozze è per la vita.
Giuseppe vive in Lucania, in Val D'Agri, e lì, purtroppo per lui, “Il Centro” non arriva, altrimenti il 18 aprile avrebbe letto un bel reportage di Andrea Mori, nota “penna” del turismo alternativo, sostenibile e non di massa.
Andrea Mori, in realtà, ha ripercorso le tracce del Corriere della Sera. Ma questo è un dettaglio. Lo stile narrativo è in tutto degno del miglior Stendhal.
Io invece, che quel servizio l’ho letto tutto d’un fiato, non ho esitato un attimo a suggerire a Giuseppe un tour romantico nel blu intenso e profondo del Canale di Sicilia, destinazione Vega.
Come raggiungere Vega. “Per arrivare su Vega occorre mezz’ora di volo”, scrive Mori che ha realizzato anche un video.
È un po’ sacrificato, ma in compenso ne vale la pena. Per arrivare a Rospo Mare, che sta in mare tra l’Abruzzo e il Molise e che è gestito sempre della stessa catena alberghiera, ci impieghi molto meno. Dove c’è gusto non c’è perdenza, dice il detto.
Vega, indimenticabile Vega. Col mitico chef Giuseppe, d’origine calabrese, e le sue Ombrine al forno, fresche fresche, appena pescate, impreziosite dal profumo del peperoncino di Soverato: “Il pesce Ombrina è molto diffuso, è buono, assaggiate”.
Scrive l’amico Andrea Mori: “Su Vega si ha l’impressione di essere su un altro pianeta, isolati nel mare … villaggio galleggiante che si erge per 40 metri dal blu cobalto del mare”.
Vista mare. “Da quaggiù sono più vicine le grandi navi che solcano a sud il canale con rotta Africa e Asia piuttosto che le case che spuntano a nord dalla terra siciliana. Dodici miglia in mare aperto …”. Giusè, e dove lo trovi un posto così? Manco se aspetti quando sarà finita Ombrina Mare, in Abruzzo. Da Ombrina vedresti le case che stanno sulla terraferma a 5,5 km dall’albergo. Giusè, senti a me: meglio Vega.
Intrattenimenti esclusivi. E la sera, spettacoli esclusivi. Se sei fortunato, Giusè, è capace che incontri pure Gerry Scotti, che lì è di casa. Sì, proprio lui, che ha fatto la pubblicità in televisione per i proprietari dell’albergo!
Escursioni in battello. Nel pacchetto consigliato da “Il Centro” sono comprese numerose escursioni in mare nel Canale di Sicilia. Tra le mete più apprezzate il villaggio galleggiante Leonis, agganciato in modo permanente a uno snodo galleggiante. Ideale per una cena romantica a lume di candela. Giusè, Giusè!!!
Bellezze naturali e tempo libero. “Nello specchio d’acqua sotto la piattaforma vengono avvistati ricciole, tartarughe marine, branchi di tonni, delfini”. Vega è diventata “una specie di riserva naturale”. Buon per Giuseppe che ama andare sott’acqua.
Non so se Giuseppe andrà a Vega. Io comunque i numeri e la mail da contattare glieli ho lasciati. Se Vega costa troppo, volendo c’è Rospo Mare che è più conveniente (magari ci scappa un fine settimana).
Gli ho detto pure che se vuole maggiori informazioni, Andrea Mori ha messo una sua recensione su TripAdvisor, con tanto di foto e commenti. Mica c’è solo Giuseppe.
Mi è venuta un’idea: quasi quasi propongo a qualche agenzia di fare un pacchetto vacanze completo. Lo chiameremo “Gruppo Vacanze Petrolio, si parte!”.
Il copyright lo diamo a “Il Centro”, ovviamente.

ENRICO GAGLIANO

p.s. Per sapere qualcosa in più di Vega, consigliamo un’utile lettura (anche se questo Peppe Croce non ci ha capito proprio niente): “Piattaforma Vega Alfa: su Corriere Tv lo spot di Edison”, pubblicato il 26 ottobre 2010 su ecoblog.it. E poi, fidati, non dare retta a certe chiacchiere, come a quelle che ad esempio si fanno nell’articolo dal titolo “Pozzallo. Via al nuovo processo “Vega Oil”. La difesa solleva 5 eccezioni. Solo una accolta”, pubblicato da radiortm.it.

giovedì 21 marzo 2013

COMUNICATO STAMPA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV


In merito al progetto di legge presentato dai deputati abruzzesi del PD, con cui si intende modificare l’art. 6, comma 17, del codice dell’ambiente (nel testo risultante dalla modifica effettuata con il “Decreto sviluppo” del 2012), il Coordinamento nazionale No Triv esprime un giudizio moderatamente positivo.

Il progetto in questione conferma il divieto di esercitare attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree marine e costiere protette così come nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. “Al di fuori delle medesime aree”, le predette attività resterebbero, invece, autorizzate previa valutazione di impatto ambientale e sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle suddette attività (art. 1, comma 2).

La perplessità principale che il progetto suscita riguarda il comma 2 dell'art. 1, ove si dichiara che “sono privi di efficacia tutti gli atti adottati in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e quella di entrata in vigore della presente proposta di legge”.

Questa previsione appare illegittima, in quanto, qualora nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto Prestigiacomo e l’entrata in vigore della legge proposta fossero stati adottati provvedimenti autorizzatori, le società petrolifere, pienamente tutelate nel loro legittimo affidamento, potrebbero citare in giudizio lo Stato per il risarcimento dei danni arrecati.

Per questa ragione si ritiene opportuno eliminare dal progetto di legge il secondo comma e proporre, proprio al fine di scongiurare che a seguito del riavvio dei procedimenti si giunga al rilascio di un titolo abilitativo, l’adozione di un decreto-legge da parte del (prossimo) Governo. Il decreto, sostenuto da evidenti ragioni di necessità ed urgenza e ferma comunque l’efficacia dei titoli già rilasciati, potrebbe legittimamente intervenire sui procedimenti in corso. Contestualmente occorrerebbe procedere all’istituzione di un tavolo nazionale e avviare un confronto con tutti i soggetti interessati, al fine di discutere sull’opportunità di giungere all’approvazione di una nuova organica e sistematica disciplina degli idrocarburi.

Il Coordinamento nazionale No Triv ritiene opportuno che la futura disciplina degli idrocarburi si colleghi ad un “piano nazionale di programmazione”, sulla base di quel che ammette la direttiva 94/22/CE. Questa, infatti, consente allo Stato di decidere quali parti del proprio territorio aprire o chiudere alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi e di limitare dette attività per ragioni di tutela ambientale, di tutela della salute, ecc. (anche in considerazione della peculiare geomorfologia del territorio italiano).

D’altra parte, in conformità all’art. 41 della Costituzione, l’iniziativa economica privata è certamente libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale oppure in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Una diversa prescrizione, invece, risulta dettata per la tutela costituzionale dell’ambiente e della salute, non condizionate ad alcun limite e perciò ritenute assolute.

Più in generale – sul piano delle riforme istituzionali – sarebbe indispensabile tenere vivo e aperto il dibattito intorno alla palesata volontà di riscrittura del Titolo V della Costituzione.

Da questo punto di vista, il disegno di legge di revisione della Costituzione presentato lo scorso anno dal Governo Monti – sebbene decaduto con la fine della Legislatura – non può dirsi condivisibile. Esso, infatti, avrebbe voluto cancellare dalla legislazione concorrente Stato/Regioni la materia dell’energia e riportarla nelle mani dello Stato. Tornare al centralismo di Stato sarebbe, però, antistorico ed oltremodo pericoloso. Occorrerebbe, invece, invertire il senso di marcia. Avere più coraggio. Ritrovare la strada del “federalismo”.

Occorrerebbe superare, intanto, il “bicameralismo perfetto” e trasformare il Senato della Repubblica in una Camera delle Regioni, composta di delegati regionali e non di eletti. Ciò non solo avrebbe immediati riflessi sulla questione dei costi della politica, atteso che i delegati sarebbero già retribuiti dalle Regioni, ma darebbe vita a una più proficua collaborazione tra il livello statale e quello regionale a partire dalla sede legislativa. In questo modo, si avrebbe anche una riduzione del contenzioso costituzionale, atteso che le Regioni, contribuendo alla elaborazione della legislazione dello Stato, sarebbero partecipi delle scelte politiche assunte.

Entro questa prospettiva la materia energia e quella della tutela dell’ambiente troverebbero una differente collocazione. Nel primo caso, essendo la materia strettamente collegata alla politica economica nazionale, l’energia potrebbe essere disciplinata in via esclusiva dallo Stato (con la collaborazione della Camera delle Regioni).

Per quanto concerne, invece, la tutela dell’ambiente, questa potrebbe essere disciplinata in modo inedito, sulla scorta del modello adottato in Germania nel 2006 (potestà legislativa derogatoria).

La legge sulla tutela dell’ambiente sarebbe adottata dal Parlamento, sempre con la collaborazione della Camera delle Regioni. Le Regioni, tuttavia, entro un certo termine stabilito dal Parlamento, potrebbero parzialmente derogare alla disciplina nazionale, ma solo a condizione che accordino all’ambiente una tutela maggiore. Ciò, peraltro, sarebbe anche conforme all'orientamento ormai abbracciato dalla Corte costituzionale italiana.

Il Coordinamento No Triv auspica che chiunque sia interessato fornisca il proprio parere al riguardo, affinché si avvii un proficuo confronto sul tema, in modo da neutralizzare gli effetti più minacciosi insiti nella Strategia energetica nazionale, restituire piena sovranità democratica alle collettività territoriali finora estromesse da ogni decisione politica e preparare il terreno per un progressivo e definitivo passaggio alle energie rinnovabili.

COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV

Per conto del Coordinamento nazionale No Triv:
Giuseppe Macellaro
Tel. 3313859277

venerdì 15 marzo 2013

Strategia energetica nazionale e petrolio


(tratto dal documento relativo alla “Strategia energetica nazionale”, approvato con decreto interministeriale dell’8 marzo 2013)

(p. 111 ss.)

Produzione idrocarburi – gli obiettivi

“In particolare, 5 zone in Italia offrono un elevato potenziale di sviluppo: la val Padana, l’Alto Adriatico, l’Abruzzo, la Basilicata e del Canale di Sicilia.
L’Italia ha inoltre sviluppato un forte settore industriale nell’ indotto upstream, con notevoli tradizioni, competenze e presenza internazionale. Il settore conta oltre 120 società attive, più di 65.000 occupati, un giro di affari nel 2010 di oltre 20 miliardi di euro, di cui 5,5 miliardi di euro solo in Italia, e una spesa in ricerca e sviluppo di 300 milioni di euro.
Inoltre, il settore upstream italiano si distingue per le migliori pratiche e risultati di sicurezza e di protezione ambientale, potendo vantare – ad esempio – performance di assoluta eccellenza sia relativamente alle fasi di perforazione che di coltivazione dei campi.
L’opportunità di mobilitare investimenti in questo ambito è stata però limitata da un contesto normativo e da un processo decisionale che hanno rallentato o fermato molte iniziative nel corso dell’ultimo decennio: i tempi di attesa autorizzativa arrivano ad essere fino a 10 volte quelli previsti da normativa, sia in fase di esplorazione che di produzione, e sono molto più elevati delle medie mondiali. Negli ultimi anni si è assistito ad un marcato peggioramento dei tempi di attesa autorizzativa. In particolare, vi sono 3 principali criticità:
La complessità e i tempi lunghi del sistema autorizzativo. Ad esempio, in Italia l’attività di esplorazione e produzione si svolge in seguito all’acquisizione di 2 o 3 titoli autorizzativi distinti (a seconda dei casi). Gli iter autorizzativi di altri Paesi europei (ad esempio Norvegia o Inghilterra) prevedono il conferimento di un titolo abilitativo unico rilasciato su un’area preventivamente individuata e valutata dalle autorità competenti. Anche la recente proposta di direttiva europea in materia sopprime la distinzione tra procedure di autorizzazione per l'esplorazione e per la produzione, giudicandola contraria alla prassi.
Inoltre, l’iter autorizzativo include intese tra Stato e Regioni, senza un termine ultimo per l’espressione di pareri, mentre in tutti i Paesi produttori le decisioni di licensing sono in capo al decisore centrale. E’ da osservare che il forte rallentamento nell’attività esplorativa e produttiva italiana si è verificato dopo il 1999, con l’introduzione delle riforme costituzionali che hanno modificato il ruolo rispettivo di Stato e Regioni nel processo decisionale.
Le limitazioni per le attività offshore. Le attività offshore sono profondamente condizionate dai divieti introdotti dal decreto legislativo n.128/2010 (cosiddetto “correttivo ambientale”) che ha interdetto tali attività in molte aree, bloccando di fatto la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo offshore e cancellando progetti per 3,5 miliardi di euro. Nessun Paese europeo ha adottato norme analoghe: ad esempio, in Norvegia non vigono divieti generalizzati ma sono state identificate alcune aree (come le Lofoten) interdette per specifiche ragioni ambientali –cosa che è comunque garantita anche in Italia dalla normativa a difesa delle aree protette, su cui il Governo intende mantenere la massima attenzione.

Le iniziative
Per il raggiungimento degli obiettivi citati sono necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano il rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale e semplifichino gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire l’ulteriore sviluppo dei poli tecnologici. È necessario più in generale che le opportunità di nuovi investimenti e le esigenze ambientali non siano posti in contrapposizione a priori, ma che si valutino le opere in base ad analisi scientifiche rigorose e coinvolgendo enti locali e popolazione, così da procedere – nei casi in cui risulti possibile – fornendo tutte le indispensabili garanzie in termini di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

I principali interventi di carattere normativo si propongono di:

Rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l’implementazione delle misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di direttiva europea. Inoltre, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.

Adeguare gli iter autorizzativi ai nuovi standard europei (Direttiva sulla sicurezza offshore in corso di emanazione): in particolare, per garantire la richiesta separazione tra il soggetto responsabile della gestione amministrativa e autorizzativa e l’autorità competente in materia di vigilanza, con decreto legge 83/2012, convertito, è stato garantito il necessario finanziamento della nuova struttura di vigilanza. Inoltre, si ritiene opportuno adottare, nell’ambito di una generale revisione e semplificazione della normativa di settore, un modello di conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione.

Sviluppare le ricadute economico-occupazionali sui territori interessati. In tal senso, una quota delle maggiori entrate per l’estrazione di idrocarburi sarà destinata allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, come introdotto recentemente con il ‘DL Liberalizzazioni’.
Fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente (recentemente aggiornato), sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale. In questo ambito, nel recente DL Crescita di giugno 2012, si è creato un fondo per il rafforzamento delle attività di monitoraggio ambientale e di sicurezza e tutela del mare finanziato con un aumento delle aliquote di prodotto (‘royalties’) e si è stabilita uniformità nell’individuazione delle aree interdette alle attività minerarie, sia ad olio sia a gas, ovvero nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linea di costa e dalle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale. Nello stesso provvedimento si è anche introdotta una norma che salvaguarda i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 128 (29 giugno 2010): con quest’ultima si intende valorizzare le riserve già rinvenute, prevalentemente di gas naturale, eliminare contenziosi con operatori che hanno già realizzato infrastrutture, ed evitare costi per risarcimenti/compensazioni agli operatori e/o per il decommissioning a carico dell'Amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in esercizio.
Rendere disponibili i dati e le informazioni tecniche relative alle ricerche geofisiche ed alle perforazioni già effettuate, al fine di promuovere lo sviluppo delle risorse naturali e rendere fruibili per la comunità scientifica i dati di sottosuolo, in maniera trasparente ed affidabile.
Agli interventi di natura normativa, sarà importante accompagnare iniziative di supporto al sistema, favorendo il rafforzamento dei poli tecnologici e industriali: la produzione di idrocarburi ha portato alla nascita di distretti energetici in Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Basilicata e Sicilia, che potrebbero essere rilanciati coerentemente con l’ulteriore sviluppo delle attività minerarie, ad esempio:

L’Emilia Romagna e la Lombardia, già in posizioni di avanguardia a livello mondiale, potrebbero sviluppare ulteriormente il loro ruolo di centro di eccellenza tecnologico.

In Abruzzo, dove hanno sede alcune delle principali società di servizio in ambito petrolifero, le attuali sedi potrebbero essere utilizzate come basi logistiche per lo sviluppo di nuove attività estrattive nel Sud Italia.

La Basilicata, che riveste un ruolo strategico in materia di politica energetica nazionale, presenta un potenziale industriale ancora da valorizzare. Le misure di intervento saranno incentrate sullo sviluppo di infrastrutture e servizi, il potenziamento del tessuto industriale tale da facilitare il trasferimento di attività economiche, la velocizzazione del processo autorizzativo e lo sviluppo di un sistema amministrativo adeguato alla dimensione dell’industria e dei suoi investimenti.

L’ulteriore sviluppo del settore petrolifero siciliano potrebbe concentrarsi sul potenziamento delle attività estrattive, lo sviluppo delle strutture portuali, la crescita della cantieristica navale che potrebbe costituire un forte volano per il potenziamento dell’indotto e dalla quale anche le attività minerarie potrebbero trarre giovamento, soprattutto per il settore dell’impiantistica offshore, con significative ricadute occupazionali.
Tra i fattori abilitanti per il rilancio della produzione, viene infine considerato fondamentale il miglioramento delle attività di supporto del MiSE, che ha avviato una revisione delle attività interne di ‘Project Management’ del processo autorizzativo, con l’allocazione di ulteriori risorse umane e strumentali da destinare alla gestione dei progetti e agli aspetti connessi ai rapporti con il territorio”.

lunedì 11 marzo 2013

ENERGIA, AMBIENTE, DEMOCRAZIA



EVENTO FACEBOOK : http://www.facebook.com/events/601046643242487/


il Coordinamento nazionale NO Triv

presenta

ENERGIA, AMBIENTE, DEMOCRAZIA
tra proposte di modifica della Costituzione e approvazione della nuova strategia energetica nazionale


Con la partecipazione di

Enzo Di Salvatore
Università degli Studi di Teramo 


Interventi programmati degli aderenti al Coordinamento nazionale No Triv:

Enrico Gagliano (Abruzzo)
Giuseppe Macellaro (Basilicata)
Giovanna Bellizzi (Puglia-Basilicata-Calabria)
Vincenzo Nitti (Campania)
Ezio Corradi (Lombardia)
Fabrizia Arduini (Abruzzo)
Maurizio Acerbo (Consigliere regionale PRC - Abruzzo)
Emanuele Mancinelli (Movimento arancione - Abruzzo)

Interventi non programmati dei rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e dei cittadini presenti in sala

DIBATTITO

L'incontro è aperto a tutti

Auditorium "Petruzzi" - Via delle Caserme, 22 - PESCARA


Aderiscono all'evento: Alternativa Ribelle, Abruzzo 3.0, Espressione Libre, Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni, OfficinArt, Officine Indipendenti, Factory Mashup, Caffè d'Abruzzo
con il sostegno del gruppo consiliare PRC - Regione Abruzzo



Sarà inoltre allestita la mostra di arte postale NO AL PETROLIO IN ABRUZZO, a cura di Maura Di Giulio.


venerdì 8 marzo 2013

Ombrina mare e il parere negativo della Regione


Che la Regione Abruzzo non abbia rilasciato il proprio parere sul progetto di Ombrina mare non dovrebbe sorprendere nessuno. Nel luglio dello scorso anno avevo osservato come la Regione Abruzzo non rilasci pareri almeno dal 2008. Che la Regione sostenga, però, che il Ministero dell’ambiente non le abbia mai formalmente chiesto di esprimersi su Ombrina mare sorprende e non poco. Vien da pensare: vuoi vedere che è dal 2008 che il Ministero non si cura di sapere cosa pensi la Regione sui progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale?
Ma se così fosse, nessun problema: ci sarebbe un motivo in più per ricorrere al Tar contro il decreto VIA una volta adottato.
Nell’assemblea pubblica organizzata dal WWF e tenutasi qualche giorno fa a Chieti il Presidente Chiodi si è impegnato pubblicamente a far di tutto per fermare il progetto della Medoilgas: parlare con quelli del Ministero, impugnare il Decreto VIA dinanzi al Tar, sostenere la presentazione di un progetto di legge che inasprisca i divieti per le attività petrolifere in mare, fino a portarli dalle attuali 12 miglia marine a 100/150 miglia (ed io che credevo che la sovranità dello Stato si arrestasse alle 12 miglia marine…).
Si apprende oggi dalla stampa che il Presidente Chiodi si è recato ieri presso il Ministero dello sviluppo economico e che in quella sede il Ministero ha acquisito il parere negativo della Regione. Un parere – si legge sui quotidiani – di cui il Ministero terrà senz’altro conto. Tanto da aver deciso di riaprire il procedimento e di approfondire la questione.
Ora, delle due l’una: o si pecca di ingenuità o si è fin troppo avveduti.
A fronte di una richiesta di parere da parte del Ministero, la Regione può assumere tre diverse posizioni: rilasciare un parere positivo, rilasciare un parere negativo, far finta di niente. In ogni caso, e cioè quale che sia la posizione assunta, il Ministero può comunque adottare il Decreto VIA. Il parere è infatti obbligatorio, ma non vincolante. Ma obbligatorio qui vuol dire: il Ministero deve comunque richiederlo. Dunque, le cose starebbero diversamente se – come sostiene la Regione – il Ministero non le avesse mai chiesto di esprimersi sul progetto di Ombrina mare. In questo caso il procedimento sarebbe illegittimo. E se la Regione avesse proposto ricorso al Tar avrebbe avuto ottime probabilità di vincere quel ricorso.
Vero è che la legge sul procedimento amministrativo stabilisce che non sia “annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. E però è altrettanto vero che, se la Regione avesse dimostrato davanti al Tar che il suo parere non fosse “privo di sostanza”, il Tar avrebbe accolto il ricorso e, quindi, annullato il Decreto. Un conto, infatti, è il mancato rilascio di un parere che non modifica nella sostanza l’esito del procedimento e che, pertanto, si riassume in una mera irregolarità dello stesso; un conto è il mancato rilascio di un parere che può modificare l’esito del procedimento e che, pertanto, costituisce motivo di invalidità dell’atto.
Ora, se il Ministero ha ritenuto di riaprire il procedimento sulla base del parere acquisito ieri dalla Regione, procedendo ad una nuova istruttoria, vuol dire che con il suo parere la Regione è stata in condizione di apportare qualche elemento di novità al procedimento: il suo parere potrebbe potenzialmente modificare il giudizio espresso nel Decreto VIA.
Ma se questo è vero, è, allora, altrettanto vero che vincere un ricorso davanti al Tar sarebbe stato per la Regione un gioco da ragazzi. Con il parere reso ieri, invece, la Regione ha finito ingenuamente per sanare l’illegittimità del procedimento. Il termine previsto dalla legge non è perentorio: l’importante è che esso sia arrivato (meglio detto: che sia stato richiesto) entro la conclusione del procedimento, ossia prima che il Decreto sia formalmente adottato.
A meno che, si intende, non si debba pensare che la richiesta del Ministero sia effettivamente pervenuta in Regione e che aver deciso di rendere tardivamente il parere sia stato solo un modo per evitare il giudizio dinanzi al Tar. Giacché: qualora il Ministero avesse davvero richiesto il parere alla Regione e la Regione per sua negligenza non l’avesse rilasciato, cosa si sarebbe potuto mai sostenere nel ricorso?

ENZO DI SALVATORE