giovedì 25 luglio 2013

Il “decreto del fare” e gli ex zuccherifici


La Regione Veneto aveva impugnato dinanzi alla Corte costituzionale l’art. 29 del decreto-legge n. 5 del 2012 (convertito in legge con modificazioni), nella parte in cui – relativamente ai progetti di riconversione del “comparto bieticolo saccarifero” – autorizzava il Comitato interministeriale (composto da diversi ministri: ambiente, lavoro, attività produttive, ecc.) ad adottare “norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l’esecutività dei progetti” di riconversione presentati dalle imprese saccarifere e a nominare, nei casi di particolare necessità, “un commissario ad acta per l’attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale”.
Con sent. 62/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del decreto-legge, nella parte in cui prevede che il potere sostitutivo sia esercitato ricorrendo ad un commissario ad acta, nominato dal Comitato interministeriale. Secondo la Corte, questo tipo di potere sostitutivo “non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 120 Cost.”.
Ora, il “decreto del fare” ha modificato l’art. 29 del decreto legge n. 5 del 2012, prevedendo, da un lato, che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestono non più “carattere di interesse nazionale”, ma “carattere di interesse strategico” e, dall’altro, che, al fine di garantire l’attuazione dei progetti di riconversione, il Comitato, in caso di necessità, nomini un Commissario ad acta per l’esecuzione “degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale”. Questa disciplina è di dubbia legittimità:

1) la previsione del Commissario ad acta da parte del “decreto del fare” viola il giudicato della Corte costituzionale, in quanto reintroduce nell’ordinamento una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte;

2) la disciplina della riconversione del comparto bieticolo saccariferio – come posta dal comma 1 dell’art. 29 nella versione che discende da decreto del fare – è presumibilmente illegittima e questo lo si ricava indirettamente dalla stessa sentenza della Corte, ove si dice, appunto, che la questione tocca la materia “agricoltura” riservata alla competenza delle Regioni. Secondo la Corte, l’attrazione in capo allo Stato della competenza in materia di “agricoltura” resterebbe giustificata soltanto a certe condizioni (“valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato proporzionata”, “non affetta da irragionevolezza”: sentenza n. 303/2003). Aver sostituito “interesse nazionale” con “interesse strategico” non sembra, dunque, sufficiente a giustificare l’attrazione della competenza regionale in capo allo Stato. Inoltre, se la Corte non ha dichiarato illegittimo il comma 1 dell’art. 29 è solo in quanto la Regione Veneto aveva posto il problema in relazione alla previsione del Commissario ad acta e non già perché quel comma non fosse di per sé incostituzionale.


ENZO DI SALVATORE

martedì 9 luglio 2013

Un Convegno sull'Ilva di Taranto

Il caso Ilva è diventato un caso emblematico: una sorta di metafora dei tanti problemi che investono l’ambiente. Per questo il prossimo 16 luglio autorevoli studiosi ed esperti si ritroveranno a Teramo: per discutere del problema con competenza e per confrontarsi su questioni che a partire da Taranto toccano i destini dell’ambiente e della salute. Il titolo del Convegno – “Taranto è in Europa! La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “Salva-Ilva” e la politica ambientale dell’Unione europea” – sta a suggerire che il caso Ilva rischia di allontanare l’Italia dall’Europa ed anche che la questione tarantina è una questione sì pugliese, sì nazionale, ma soprattutto europea. I lavori si svolgeranno presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, a partire dalle ore 9.30 e si articoleranno in due sessioni. Nel corso della mattinata si terrà una Tavola rotonda dedicata alla sentenza della Corte costituzionale sul c.d. decreto “Salva-Ilva”. Vi prenderanno parte quattro studiosi, che si confronteranno sulla sentenza e più in generale sul caso “Ilva”. La sessione sarà presieduta dal Prof. Antonio D’Atena, Ordinario di Diritto costituzionale e Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, al quale saranno affidate anche le conclusioni. La sessione pomeridiana, intitolata “L’ambiente, lo Stato e l’Unione europea: a partire da Taranto”, prevede interventi programmati, che, per il loro carattere tecnico, saranno riservati a docenti universitari o a esperti della materia. Gli interventi avranno ad oggetto argomenti quali: la politica ambientale, la politica industriale, la riduzione dei gas a effetto serra, l’informazione ambientale, l’AIA, la VIS, le emissioni industriali, l’inquinamento atmosferico, ecc. Alla sessione pomeridiana, presieduta dalla Prof.ssa Angela Musumeci, Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Teramo, parteciperà l’On Aldo Patriciello, membro della Commissione Industria del Parlamento europeo. Il Convegno è organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con Europe Direct di Teramo, WWF, Coordinamento Nazionale No Triv e con il contributo di Legambiente, Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni e Banca dell’Adriatico.

sabato 22 giugno 2013

TARANTO E' IN EUROPA! La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “Salva-Ilva” e la politica ambientale dell’Unione europea





TARANTO E' IN EUROPA!

La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “Salva-Ilva” e la politica ambientale dell’Unione europea



Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Giurisprudenza
Sala delle Lauree
Campus di Coste S. Agostino


Programma

Ore 9.30 

Saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Saluti della Preside della Facoltà di Giurisprudenza


LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ILVA DI TARANTO

Presiede e conclude:
Antonio D’Atena 

(Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti)

Intervengono:

Stelio Mangiameli (Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo)
Paolo Dell’Anno (Professore di Diritto amministrativo – Università “Bocconi” – Milano)

Coffee break

Paolo Pascucci (Professore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”)
Nicola Selvaggi (Ricercatore di Diritto penale – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria)

Dibattito

Conclusioni

Pausa pranzo


Ore 15.30

L’AMBIENTE, LO STATO E L'UNIONE EUROPEA: a partire da Taranto

Con la partecipazione dell’On. Aldo Patriciello (Parlamento europeo) 

Saluti del Presidente di “Europe Direct” – Teramo


Introduce: 

Enzo Di Salvatore (Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo)

Presiede e conclude:

Angela Musumeci (Professore di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo)


Interventi programmati di:


Pia Acconci (Università degli Studi di Teramo)
Claudio Censoni (Comitato Abruzzese per la Difesa dei Beni Comuni)
Stefano Ciafani (Vice Presidente nazionale Legambiente)
Eligio Curci (Avvocato Legambiente)
Cristina Dalla Villa (Università degli Studi di Teramo)
Carlo Di Marco (Università degli Studi di Teramo)
Averaldo Farri (Power-One Italia)
Stefano Ficorilli (Avvocato WWF)
Giuseppe Laneve (Università degli Studi di Macerata)
Annalisa Pace (Università degli Studi di Teramo)
Tommaso Pagliani (Consorzio “Mario Negri Sud”)
Corrado Pasquali (Università degli Studi di Teramo)
Lucia G. Sciannella (Università degli Studi di Teramo)

Dibattito

Conclusioni

L'evento è organizzato in collaborazione con Europe Direct di Teramo.



Segreteria organizzativa:

Prof. Enzo Di Salvatore: disalvatoreenzo@hotmail.com - tel. 0861-266494
Dott.ssa Paola Casalena - info@europedirectteramo.it
Dott.ssa Daniela Monticelli: – dmonticelli@unite.it
Dott. Carlo Alberto Ciaralli: carloalbertociaralli@yahoo.it   tel. 334-3978459
Dott.ssa Rachele Cocciolito: rachele.cocciolito@gmail.com tel. 380-7649549


Gli interventi programmati avranno ad oggetto i seguenti argomenti chiave: Politica ambientale – Politica energetica – Politica industriale – Lotta contro il cambiamento climatico – Riduzione dei gas a effetto serra – Scambio quote di emissione – Informazione ambientale – AIA – BAT – VIA – VAS – VIS – Qualità dell’aria – Inquinamento atmosferico – Emissioni industriali – Grandi impianti di combustione – Responsabilità ambientale – Strategia per l’ambiente marino – Inquinamento da idrocarburi – Sicurezza delle attività petrolifere offshore – Convenzione di Barcellona



venerdì 7 giugno 2013

La Basilicata, il petrolio e la Corte costituzionale

Con l’art. 37 della legge n. 16 del 2012 la Regione Basilicata aveva stabilito che, a partire da quel momento, non avrebbe più rilasciato alcuna intesa con lo Stato per il conferimento di nuovi titoli minerari in ordine alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi[1]. Il Governo aveva, però, impugnato quella legge dinanzi alla Corte costituzionale, sostenendo che l’art. 37 violasse la Costituzione in più parti. Lese, a suo parere, erano: la competenza dello Stato sull’energia, sul governo del territorio e sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; il principio di leale collaborazione (tra lo Stato e la Regione); il rispetto dei vincoli che derivano dal diritto dell’Unione europea; la libertà di iniziativa economica (e i principi di ragionevolezza e proporzionalità che sempre devono accompagnare le limitazioni di tale libertà). Di contro, la difesa della Regione aveva sostenuto di “non comprendere” come mai il rifiuto fosse legittimo se reso “caso per caso” in via amministrativa e illegittimo, invece, se manifestato con legge, utilizzando, cioè, “uno strumento espressivo di una maggiore rappresentatività democratica”: il problema, a suo dire, toccava solo la forma e non la sostanza di quel rifiuto.
Con la sentenza n. 117/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 37 della legge lucana. Nessuna meraviglia: che fosse illegittima lo si era detto da subito[2].
Questo però non toglie che il ragionamento seguito dal giudice costituzionale sia non del tutto svolto e a tratti nebuloso.

Nella sua stringatissima pronuncia (mezza pagina appena), la Corte afferma che l’art. 37 della legge “ricade sia nell’ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che in quello del «governo del territorio»” ovvero entro due diverse materie di competenza legislativa “concorrente” (in base alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali della materia e la Regione ad adottare la normativa di dettaglio).
In ragione del fatto che l’energia e il governo del territorio siano materie di competenza “concorrente”, la Corte valuta la scelta espressa dal Parlamento nella legge n. 239 del 2004 come del tutto “ragionevole”. Ragionevole, in altri termini, sarebbe la previsione contenuta in quella legge, ove le “determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria” sono affidate allo Stato, il quale, con riferimento alla sola terraferma, le adotta “di intesa con le regioni”.
In questo modo – prosegue la Corte – “il legislatore statale ha preso atto dell’interferenza di competenze di Stato e Regioni ed ha individuato lo strumento per risolvere i possibili conflitti nell’atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione. Questa Corte ha affermato la necessità dell’intesa con riferimento alla stessa normativa statale che viene in rilievo nel presente giudizio, che si deve intendere implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto (sent. 383 del 2005)”. Conclusione: “la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la «drastica previsione» della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte con giurisprudenza costante”.
Mi limito ad alcune breve considerazioni:

1) Secondo la Corte la questione tocca due materie: l’energia e il governo del territorio.
Non è questa la sede per spiegare più a fondo perché – a rigore – le attività di “prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi” non ricadano affatto entro la materia dell’energia: questo è quello che afferma la legge dello Stato (legge n. 239 del 2004), non quello che dispone la Carta costituzionale, che considera come materia concorrente unicamente le attività di “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia” [3].
Osservo che la materia “governo del territorio” esula dal problema portato all’attenzione della Corte, posto che detta materia ha riguardo all’edilizia e all’urbanistica. In quanto tale, essa avrebbe immediato rilievo solo se il diniego al rilascio dell’intesa riguardasse anche l’insediamento degli impianti petroliferi (per es. le raffinerie); ma in questo caso l’art. 37 – nonostante si richiami espressamente alla materia “governo del territorio” – afferma che il rifiuto al rilascio dell’intesa concerne le attività considerate “dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239” ovvero le “determinazioni” in ordine alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi. D’altra parte, le “infrastrutture” e gli “insediamenti strategici” sono considerati dalla legge dello Stato nella lettera i) e non nella lettera n) del comma 7 dell’art. 1; e, del resto, una disciplina più particolareggiata degli impianti è posta nei commi da 77 a 82 sexies, come introdotti dalla legge n. 99 del 2009.
Ad ogni modo, anche a voler sostenere che persino le determinazioni delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi siano in condizione di coinvolgere la materia “governo del territorio”, occorrerebbe ammettere che, proprio sulla scorta della stessa giurisprudenza costituzionale, il criterio da seguire sia quello della prevalenza della materia (v. ad es. sentenze n. 278 e n. 331 del 2010); e qui a prevalere – sempre secondo l’impostazione che del problema ormai si dà – è appunto l’energia.

2) La Corte ritiene “ragionevole” la soluzione adottata dalla legge dello Stato e perfettamente coerente con il quadro costituzionale. Ma questa soluzione si riassume di fatto nell’espropriazione della competenza regionale tutta a vantaggio dello Stato. Cosa resta, infatti, nelle mani della Regione? Solo la possibilità di stringere un’intesa con lo Stato. Qui non è in discussione – sia chiaro – l’esito cui perviene la Corte (l’illegittimità della previsione legislativa del diniego da parte della Regione Basilicata), ma il presupposto (non esplicitato) in base al quale la disciplina costituzionale della competenza concorrente si riassumerebbe ormai in una contrazione della competenza legislativa della Regione.

3) In un passaggio della sentenza la Corte afferma che la necessità del raggiungimento dell’intesa si deve intendere “come implicitamente richiamata in tutte le disposizioni legislative sul medesimo oggetto”. Cosa vuol dire questo? Che il rilascio di qualsiasi titolo – come disciplinato dai commi 77-82 sexies sopra richiamati – deve essere sempre preceduto da un’intesa con la Regione?

4) L’art. 37 della legge lucana si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione. Su questo non ci piove. E la Corte aggiunge che tale principio “impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative”. Domanda: e se non si perviene ad alcun accordo? Ricordo che il decreto sviluppo del 2012, poi convertito in legge dal Parlamento, ha stabilito che in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa previsti dall’art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, il Governo procederà comunque al rilascio del titolo[4]. Ora, attraverso il richiamo alla sentenza n. 383 del 2005 – effettuato dalla Corte nella pronuncia che qui si commenta – sembrerebbe che il giudice costituzionale voglia confermare quanto a suo tempo sostenuto, e cioè che nel caso di reiterate trattative lo Stato non potrebbe far da sé: competente a risolvere il problema potrebbe essere lo stesso giudice costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

ENZO DI SALVATORE


[1] Art. 37: “1. La Regione Basilicata nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall’entrata in vigore della presente norma non rilascerà l’intesa, prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 2. Le disposizioni della presente norma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell’intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. 3. Sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere”.
[2] V. E. Di Salvatore, La Basilicata dice no al petrolio: una legge inutile e illegittima (2 agosto 2012), ripubblicato ora in Id., Ambiente fragile, Galaad Edizioni, Giulianova, 2013, p.127 ss.
[3] Su questo – con cui si intende anche modificare l’opinione espressa in precedenti scritti – rinvio il lettore ad un lavoro di prossima pubblicazione dal titolo La Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi.
[4] Questa previsione legislativa è stata impugnata dalla Regione Basilicata dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. La Regione Basilicata contro lo Stato (3 ottobre 2012), in Ambiente fragile, cit., 130 ss.). Vedremo quel che stabilirà la Corte.

sabato 11 maggio 2013

L’Ilva di Taranto, il diritto europeo e la “tirannia” dei diritti

Con la sentenza n. 85/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip e dal Tribunale di Taranto sul caso Ilva. Una pronuncia densa, complessa, che si concentra su ben 17 parametri di legittimità evocati dai giudici a quibus e che non può essere sintetizzata in poche righe.
Il mio intervento vuole avere ad oggetto unicamente due questioni.
1) La prima questione concerne la supposta (poi negata dalla Corte) violazione del diritto europeo da parte del decreto “Salva-Ilva”: in specie, del principio di precauzione e del principio “chi inquina paga”. La Corte dichiara inammissibile la questione perché il diritto europeo sarebbe stato dal giudice rimettente “genericamente evocato”, ossia senza che egli abbia dato conto di quali disposizioni sarebbero state lese. Anzi – è la Corte a sostenerlo –  senza che abbia tenuto in concreta considerazione la specifica produzione normativa del diritto europeo in materia siderurgica.
D’accordo. La questione della lesione del diritto europeo è genericamente evocata. Ma visto che è la stessa Corte a tirare in ballo il diritto europeo e, segnatamente, la direttiva 2010/75/UE (richiamata, peraltro, dallo stesso decreto “Salva-Ilva”), mi preme qui ricordare che quella direttiva contiene una disposizione che dice: “Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull’ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata … è sospeso l’esercizio dell’installazione …”. Vero è che la direttiva non è stata ancora attuata nel nostro ordinamento (e, da questo punto di vista, l’Italia è inadempiente, in quanto avrebbe dovuto farlo entro il 7 gennaio 2013!), ma è pur vero che quella previsione risulterebbe direttamente applicabile (e a maggior ragione lo è in quanto il termine per la sua attuazione è ampiamente scaduto!); essa, in altri termini, andrebbe comunque rispettata, a prescindere dal comportamento dello Stato: diversamente, l’obiettivo della direttiva verrebbe vanificato. D’altra parte, non si può pensare che la prescrizione sulla sospensione delle attività in caso di pericolo per la salute funzioni solo qualora l’attività siderurgica non sia conforme alle condizioni dettate dell’AIA. Che quelle attività debbano essere sospese lo si ricava dalla ratio di quella stessa previsione: suo scopo è la tutela incondizionata della salute e dell’ambiente.
Del resto, la direttiva 2008/1/CE, che viene richiamata nella sentenza poco più avanti, stabilisce che gli Stati membri “prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo che … non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi”. Ergo: se l’inquinamento è significativo, e cioè se da esso ne derivi un pericolo immediato per la salute umana o una minaccia seria ed immediata sull’ambiente, la produzione va fermata.
2) La seconda questione riguarda il c.d. bilanciamento dei diritti che risultano coinvolti nel caso Ilva. La parte costituita (e cioè la società Ilva) ha sostenuto che “sarebbe erronea la pretesa che i diritti in questione siano insuscettibili di qualunque bilanciamento, così dando vita ad una gerarchia tra i valori della quale non vi sarebbe traccia in Costituzione” (punto 3.2.4. del Ritenuto in fatto) e che spetterebbe al Legislatore procedere ad un contemperamento dei diversi diritti in gioco (punto 14.2. del Ritenuto in fatto; in senso adesivo anche l’Avvocatura dello Stato: punto 13.2.4. del Ritenuto in fatto): da un lato, vi sarebbe, dunque, “il diritto alla prosecuzione dell’attività produttiva”, corollario della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) (libertà evocata sia dal giudice a quo (punto 1.4.4. del Ritenuto in fatto), sia dalla parte costituita (punto 14.2. del Ritenuto in fatto), dall’altro, il diritto alla salute e all’ambiente salubre (art. 32 Cost.).
La Corte, che aderisce all’idea che il bilanciamento sia stato effettuato attraverso la combinazione di due atti (il decreto-legge e l’AIA “riesaminata”), considera in detto bilanciamento il diritto al lavoro e il diritto alla salute, ma non la libertà di iniziativa economica privata! Al punto 9 del Considerato in diritto si legge infatti: “La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso”. Dunque: non salute versus iniziativa economica privata, ma salute versus lavoro!
A questa conclusione la Corte approda muovendo dal seguente postulato: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.
Personalmente non ho mai capito in che cosa consista questo bilanciamento tra diritti, posto che, a mio modo di vedere, il bilanciamento non è mai tale, ma è solo un modo per consegnare nelle mani del Legislatore la possibilità di esprimere un giudizio di soccombenza o di prevalenza dell’un diritto rispetto all’altro.
Il ragionamento che la Corte imbastisce sulla “tirannia” dei diritti a me pare fuori luogo ed evoca, in tutta evidenza, il noto dibattito filosofico sulla “tirannia” dei “valori”, incentrato sulla constatazione di come un “valore” – per l’adesione cieca che richiede – possieda in sé una ovvia attitudine a porsi come “tiranno” rispetto ad un altro di segno contrario. In questa prospettiva, mentre Nicolai Hartmann (1926) ha sostenuto che detta “tirannia” potesse essere evitata attraverso una sintesi materiale ed oggettiva di tutti i valori, Carl Schmitt (1960) ha sottolineato, invece, come il “pensare per valori” (una “logica immanente” a cui “nessuno può dunque sfuggire”) sia altro dalla sua “realizzazione”, in quanto questa si concreterebbe sempre in un atto di “imposizione” e di trasformazione della “nostra terra in un inferno”.
Ora, questo ragionamento non può essere esteso – come fa la Corte – al piano dei diritti, in quanto i diritti sono posti e vanno interpretati per quel che sono (ossia: per quel che devono essere). Questo vuol dire che un diritto può benissimo avere preminenza su un altro, senza che questa preminenza debba essere qualificata come “tirannica”: è l’ordinamento giuridico che assegna a ciascun diritto il suo posto nel sistema, che disegna per esso una certa struttura, che prevede per esso certuni limiti o taluni “vantaggi”. Il giudizio di prevalenza, che, per restare al linguaggio della Corte, renderebbe “tiranno” un diritto rispetto all’altro, è in molti casi già risolto dalla Carta costituzionale. Quando la Costituzione dice che l’iniziativa economica privata è libera, ma che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana non ci sta forse dicendo che la sicurezza o la dignità umana hanno preminenza sul diritto alla prosecuzione dell’attività produttiva? La libertà di iniziativa economica privata è dalla Costituzione considerata in contrapposizione alla dignità umana; quindi non si può neppure affermare – come invece fa la Corte – che tutti i diritti costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
La Corte dice che il bilanciamento tra contrapposti diritti in gioco (il “punto di equilibrio”) è effettuato ragionevolmente dal decreto-legge e dall’AIA, in quanto la prosecuzione dell’attività produttiva è autorizzata per un tempo non superiore a 36 mesi nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche possibili. Ma qui – anche a voler per un momento prescindere dalle soluzioni offerte dalla Carta costituzionale – ci sarebbe da chiedersi: è davvero possibile pensare che il diritto alla salute sia suscettibile di bilanciamento? o è da ritenere, invece, che quel punto di equilibrio non si riassuma, di fatto, in una prevalenza di un diritto su un altro? Il diritto alla salute o è tutelato o non lo è! Come è possibile affermare che esista solo un “nucleo essenziale” del diritto alla salute che non può essere sacrificato? Resto a quello che scrive il giudice di Taranto nella sua ordinanza: “una lesione siffatta sarebbe già stata irrimediabilmente recata alla popolazione di Taranto e soprattutto ai bambini di quella Comunità”.

ENZO DI SALVATORE

martedì 7 maggio 2013

Il Consiglio regionale approva una "risoluzione urgente" contro la petrolizzazione dell'Abruzzo

Dopo aver presentato una proposta di legge alle Camere (relativa al divieto delle attività petrolifere nell’Adriatico) approvata ... con legge regionale (caso unico, credo, nella storia del regionalismo italiano), il Consiglio regionale abruzzese ha ora approvato una “mozione” che impegna ... se stesso ad approvare una legge regionale, finalizzata a “bloccare” le “nuove ricerche ed estrazioni di petrolio sul territorio abruzzese”. Forse ai nostri consiglieri non è chiara quale funzione hanno le “risoluzioni” e le “mozioni” e la differenza che corre tra detti strumenti e la legge.
La legge regionale – che, diversamente da quanto si legge nel testo della “mozione”, non sarebbe affatto dettata nell’ambito della competenza in materia di “governo del territorio” (che c’entra, infatti, l’urbanistica?) – non può contenere un divieto per la Regione a rilasciare intese in modo generalizzato: il Consiglio regionale abruzzese dimentica che già una sua legge – relativa al divieto del rilascio dell’intesa per i gasdotti – è stata impugnata dal Governo nazionale dinanzi alla Corte per violazione del principio di leale collaborazione e lo stesso è accaduto con una legge della Regione Basilicata approvata lo scorso anno.
La strada da seguire è quella indicata dal Coordinamento nazionale No Triv: trasformare immediatamente il progetto di legge presentato dal PD in Parlamento in decreto-legge al fine di agire sull’art. 35 del decreto sviluppo, che ha consentito un riavvio delle attività in mare bloccate nel 2010 dal decreto Prestigiacomo (eliminando, però, il secondo comma dell’art. 1 del progetto che è palesemente illegittimo), e avviare contestualmente una discussione in Parlamento e fuori per dotare il nostro Paese di una legge che in modo organico disciplini la materia.

ENZO DI SALVATORE

(Il testo della risoluzione pubblicato di seguito è tratto dal quotidiano online “PrimaDaNoi”: cfr. sullo stesso l’articolo dal titolo “Abruzzo. Petrolizzazione: si va verso una moratoria”)


RISOLUZIONE URGENTE – IMPEGNO PER MORATORIA ALLE ESTRAZIONI

Premesso che

circa metà del territorio della nostra Regione è ormai interessata da progetti di ricerca petrolifera. Sono molte le società petrolifere che avanzano istanze di esplorazione, estrazione e lavorazione degli idrocarburi;

Considerato che

in Abruzzo sono nati numerosi movimenti e comitati spontanei di cittadini contrari alle trivellazioni e altri movimenti che rappresentano interi settori economici: produttori agricoli, cantine sociali, balneatori, ristoratori, animalisti, ambientalisti, albergatori, turisti, pescatori. Inoltre hanno contribuito ai movimenti contrari alla realizzazione di impianti di trivellazione a terra e off-shore, le Università, le scuole (dirigenti, insegnanti, alunni), cittadini comuni e professionisti (avvocati, architetti, ingegneri). Diversi Enti (Comuni, Province, Regione), spinti dalla forte contrarietà della popolazione locale alla realizzazione di trivelle, hanno sottoscritto mozioni per scongiurare la petrolizzazione della regione Abruzzo;

Tenuto conto che

gli schieramenti politici sia del Centro destra regionale che del Centro sinistra, in più occasioni, soprattutto durante le Campagne elettorali si sono espressi contro le trivelle;

Non trascurando che tanta apprensione nasce dal fatto che:

Studi scientifici supportano la pericolosità degli impianti di lavorazione dei centri petrolchimici per la salubrità dell’aria, del mare e della salute dei cittadini;
Sono ormai certe le conseguenze negative di carattere economico per le attività agricole, balneari e turistiche che caratterizzano la nostra Regione;
Sussiste la pericolosità sismica, accertata e provata, delle esplorazioni effettuate per la ricerca del petrolio.

CONSIDERATO CHE LA REGIONE HA COMPETENZE IN MERITO ALLE ESTRAZIONI A TERRA DEL PETROLIO

IL CONSIGLIO REGIONALE SI IMPEGNA AD EMANARE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE

Una legge di moratoria, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile e ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, che blocchi nuove ricerche ed estrazioni di petrolio sul territorio abruzzese vincolando la Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio a non rilasciare l’intesa prevista al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

lunedì 29 aprile 2013

“Il Centro”: Gruppo vacanze Petrolio, si parte!

Il mio amico Giuseppe e la sua dolce metà oggi fanno la promessa di matrimonio. Una bellissima notizia. Entrambi pensano già alla luna di miele. Giuseppe è indeciso e un bel giorno mi chiede: “Enrì, il viaggio di nozze non si dimentica mai. È troppo importante. Che mi consigli? Parigi? Le Maldive? Un giro nei fiordi della Norvegia?”
Giuseppe Giuseppe. Ma non sei stufo delle solite mete? Un viaggio di nozze è per la vita.
Giuseppe vive in Lucania, in Val D'Agri, e lì, purtroppo per lui, “Il Centro” non arriva, altrimenti il 18 aprile avrebbe letto un bel reportage di Andrea Mori, nota “penna” del turismo alternativo, sostenibile e non di massa.
Andrea Mori, in realtà, ha ripercorso le tracce del Corriere della Sera. Ma questo è un dettaglio. Lo stile narrativo è in tutto degno del miglior Stendhal.
Io invece, che quel servizio l’ho letto tutto d’un fiato, non ho esitato un attimo a suggerire a Giuseppe un tour romantico nel blu intenso e profondo del Canale di Sicilia, destinazione Vega.
Come raggiungere Vega. “Per arrivare su Vega occorre mezz’ora di volo”, scrive Mori che ha realizzato anche un video.
È un po’ sacrificato, ma in compenso ne vale la pena. Per arrivare a Rospo Mare, che sta in mare tra l’Abruzzo e il Molise e che è gestito sempre della stessa catena alberghiera, ci impieghi molto meno. Dove c’è gusto non c’è perdenza, dice il detto.
Vega, indimenticabile Vega. Col mitico chef Giuseppe, d’origine calabrese, e le sue Ombrine al forno, fresche fresche, appena pescate, impreziosite dal profumo del peperoncino di Soverato: “Il pesce Ombrina è molto diffuso, è buono, assaggiate”.
Scrive l’amico Andrea Mori: “Su Vega si ha l’impressione di essere su un altro pianeta, isolati nel mare … villaggio galleggiante che si erge per 40 metri dal blu cobalto del mare”.
Vista mare. “Da quaggiù sono più vicine le grandi navi che solcano a sud il canale con rotta Africa e Asia piuttosto che le case che spuntano a nord dalla terra siciliana. Dodici miglia in mare aperto …”. Giusè, e dove lo trovi un posto così? Manco se aspetti quando sarà finita Ombrina Mare, in Abruzzo. Da Ombrina vedresti le case che stanno sulla terraferma a 5,5 km dall’albergo. Giusè, senti a me: meglio Vega.
Intrattenimenti esclusivi. E la sera, spettacoli esclusivi. Se sei fortunato, Giusè, è capace che incontri pure Gerry Scotti, che lì è di casa. Sì, proprio lui, che ha fatto la pubblicità in televisione per i proprietari dell’albergo!
Escursioni in battello. Nel pacchetto consigliato da “Il Centro” sono comprese numerose escursioni in mare nel Canale di Sicilia. Tra le mete più apprezzate il villaggio galleggiante Leonis, agganciato in modo permanente a uno snodo galleggiante. Ideale per una cena romantica a lume di candela. Giusè, Giusè!!!
Bellezze naturali e tempo libero. “Nello specchio d’acqua sotto la piattaforma vengono avvistati ricciole, tartarughe marine, branchi di tonni, delfini”. Vega è diventata “una specie di riserva naturale”. Buon per Giuseppe che ama andare sott’acqua.
Non so se Giuseppe andrà a Vega. Io comunque i numeri e la mail da contattare glieli ho lasciati. Se Vega costa troppo, volendo c’è Rospo Mare che è più conveniente (magari ci scappa un fine settimana).
Gli ho detto pure che se vuole maggiori informazioni, Andrea Mori ha messo una sua recensione su TripAdvisor, con tanto di foto e commenti. Mica c’è solo Giuseppe.
Mi è venuta un’idea: quasi quasi propongo a qualche agenzia di fare un pacchetto vacanze completo. Lo chiameremo “Gruppo Vacanze Petrolio, si parte!”.
Il copyright lo diamo a “Il Centro”, ovviamente.

ENRICO GAGLIANO

p.s. Per sapere qualcosa in più di Vega, consigliamo un’utile lettura (anche se questo Peppe Croce non ci ha capito proprio niente): “Piattaforma Vega Alfa: su Corriere Tv lo spot di Edison”, pubblicato il 26 ottobre 2010 su ecoblog.it. E poi, fidati, non dare retta a certe chiacchiere, come a quelle che ad esempio si fanno nell’articolo dal titolo “Pozzallo. Via al nuovo processo “Vega Oil”. La difesa solleva 5 eccezioni. Solo una accolta”, pubblicato da radiortm.it.