martedì 31 luglio 2012

La scongiurata elusione dell’esito referendario sull’affidamento diretto dei servizi pubblici locali

1. La sentenza n. 199/2012, adottata dalla Corte costituzionale il 20 luglio scorso, presenta molteplici aspetti di interesse e verrà probabilmente ricordata per aver evitato che il legislatore eludesse il risultato del referendum tenutosi il 12 e 13 giugno 2011. Tuttavia, ciò che interessa sottolineare in queste brevi note non è il risultato ottenutosi con questa decisione, bensì la via che si è seguita per giungervi, che – occorre sottolinearlo sin da subito – è stata quella del giudizio in via principale, nell’ambito del quale le Regioni sarebbero limitate quanto ai parametri di costituzionalità invocabili. Per poter andare oltre, occorre preliminarmente riepilogare in breve i fatti che hanno condotto alla sentenza in parola.
Nelle date su indicate, il corpo elettorale si pronunciava nel senso dell’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale limitava fortemente le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali. A soli 23 giorni dall’esito della consultazione referendaria, veniva emanato il d.l. n. 138/2011 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148), che all’art. 4 recava l’ “adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea”. Nonostante la rubrica, la ratio ispiratrice della normativa era assolutamente analoga a quella dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112/2008. L’elusione dell’esito referendario ha, dunque, indotto diverse Regioni a proporre impugnazione avverso la nuova regolazione dell’affidamento dei servizi pubblici locali; impugnazione, che la Corte ha accolto con la sentenza in commento, in quanto ha condiviso le censure regionali secondo cui la norma impugnata avrebbe nella sostanza riprodotto la norma oggetto dell’abrogazione referendaria. Anzi, la Corte ha ritenuto che la nuova normativa “rende ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi” ed, inoltre, “riproduce, ora nei principi, ora testualmente, talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008”.

2. Si è detto in apertura che ciò che interessa commentare in questa sede non è tanto l’esito cui la Corte è arrivata – che, peraltro, sia detto per inciso, è apprezzabile – quanto la via processuale con cui vi è giunta. La questione, infatti, è arrivata all’attenzione della Corte costituzionale mediante alcuni ricorsi regionali, che hanno dato avvio ad un giudizio in via principale, ed è stata risolta sulla base dell’art. 75 Cost. (Considerato in diritto, 5.2.3.: “Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 201, (…), per violazione dell’art. 75 Cost.”). Tuttavia, è ben noto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale, le Regioni possano agire in via principale solo per dedurre la lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite e non, invece, invocando come parametro norme costituzionali estranee al Titolo V della Costituzione, a meno che la violazione di quest’ultime non ridondi anche in una violazione del riparto delle competenze. Nonostante balzi immediatamente all’evidenza che l’art. 75 della Costituzione, che disciplina il referendum abrogativo, non attiene al riparto delle competenze, la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale comunque ammissibile.
Invero, il Giudice delle leggi, richiamato il proprio indirizzo giurisprudenziale, ritiene che le condizioni di ammissibilità delle censure sono soddisfatte, perché “le ricorrenti assumono che, con l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, che riduceva le possibilità di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, con conseguente delimitazione degli ambiti di competenza legislativa residuale delle Regioni e regolamentare degli enti locali, le competenze regionali e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali si sono riespanse. (…) Pertanto, la reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina oggetto dell’abrogazione referendaria (…), ledendo la volontà popolare espressa attraverso la consultazione referendaria, avrebbe determinato anche una potenziale lesione delle richiamate sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali”.
L’argomentazione costituisce chiaramente un “artificio”, con cui la Corte evita di dover dichiarare inammissibile la censura proposta, riuscendo a giungere ad una pronuncia di merito che tuteli l’esito referendario. E, per dimostrare che si tratta effettivamente di un (utile) “artificio”, basta richiamare alla mente la sent. n. 325 del 2010. Lì la Corte si pronunciava propria sulla legittimità costituzionale  dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 (poi abrogato dal referendum e ora sostanzialmente ripreso dalla nuova normativa oggetto di impugnazione) e riteneva che “la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (…) va ricondotta (…) all’ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ‘tutela della concorrenza’”. Dal che consegue che “la competenza statale viene a prevalere sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l’oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza” (Considerato in diritto, 7.).
Orbene, se è vero che il nuovo art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 è sostanzialmente analogo al più volte richiamato art. 23-bis (abrogato col referendum), se ne deve dedurre, mutatis mutandis, che il giudizio di prevalenza della competenza statale su quelle regionali e locali formulato nella sentenza n. 325/2010 in riferimento a quest’ultima disposizione debba valere anche per la prima. Ma se la competenza statale sulla “tutela della concorrenza” è prevalente rispetto a quella residuale sui “servizi pubblici locali”, non è chi non veda come non possa mai prodursi alcuna “possibile ridondanza” sulle competenze regionali, per via del ripristino della normativa abrogata dal referendum. Infatti, una “ridondanza” vi può essere quando sull’oggetto di disciplina permane la potestà legislativa regionale; permanenza che, però, in tale caso può escludersi, una volta affermata la prevalente riconducibilità del nucleo essenziale della disciplina alla competenza esclusiva statale sulla “tutela della concorrenza”.
Nel nostro ordinamento, peraltro, se un oggetto di disciplina appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale, il solo fatto che il legislatore nazionale rinunci ad esercitare su di essa la propria potestà non comporta l’assegnazione della medesima alle Regioni, né tale evenienza può verificarsi in presenza di un “vuoto” normativo, come quello apertosi a seguito della consultazione referendaria.
Per questa parte, dunque, il percorso argomentativo della Corte soffre di un eccessivo attaccamento al precedente consolidato orientamento, che la porta, pur di riuscire ad arrivare alla pronuncia di merito, ad affermare quanto in precedenza negato, nonostante in più punti della decisione essa stessa si richiami proprio alla sentenza n. 325 del 2010.
Dalla vicenda non può che trarsi la conclusione che l’asimmetria tra Stato e Regioni nell’invocazione dei parametri costituzionali risulta spesso essere un anacronistico retaggio del primo regionalismo, che stride con la posizione assegnata alla Regioni dal nuovo Titolo V, nel quale scompare ogni altra asimmetria, come il controllo di merito sulle leggi regionali e i diversi regimi di controllo preventivo (sulle leggi regionali) e di controllo successivo (su quelle statali).
Le forzature che talvolta, come in questo caso, accompagnano l’affermazione di una lesione indiretta delle competenze regionali potrebbero essere evitate se la Corte mutasse il proprio orientamento giurisprudenziale, agevolando il suo stesso lavoro.
D’altronde, non può negarsi che, nel caso di specie, i ricorsi regionali hanno assolto un’indubbia funzione – per così dire – di “igiene costituzionale”, se sol si pensi che per il loro tramite non è stato posto nel nulla l’esito del referendum del 12-13 giugno 2011, a prescindere da ogni giudizio sulla meritevolezza, o meno, della scelta lì effettuata.
Un revirement della Corte sul punto gioverebbe anche in altre occasioni, in quanto renderebbe possibile un tempestivo esercizio del controllo di costituzionalità sugli atti statali (senza dover attendere l’instaurazione di un giudizio, nel quale sollevare la questione in via incidentale), ma soprattutto riuscirebbe ad “illuminare” alcuni “coni d’ombra” della nostra giustizia costituzionale. Si riuscirebbero, cioè, a rendere più agevolmente giustiziabili alcune discipline, che raramente potrebbero per altra via giungere all’attenzione dello scrutinio di costituzionalità della Corte (ad esempio, la legge elettorale nazionale). 

PAOLO COLASANTE

domenica 20 maggio 2012

Bar che chiudono per motivi di ordine pubblico

Da recenti notizie di stampa s’apprende della chiusura forzata, per 15 giorni, di due bar della Città di Teramo: “Baratto” di Sant’Atto e “Clarizia” del quartiere Gammarana.
La chiusura è stata disposta dal Questore della Provincia di Teramo perché i due esercizi sarebbero frequentati da pregiudicati. La medesima Autorità di pubblica sicurezza, sempre stando al racconto dei giornali, non ricollega l’adozione dei provvedimenti a responsabilità riferibili ai gestori dei due luoghi di ritrovo, ma ha deciso comunque di sospendere loro le licenze.
Bisogna dunque chiedersi quanto sia compatibile con il nostro ordinamento costituzionale un provvedimento del genere e, soprattutto, quanto siano costituzionalmente accettabili le conseguenze che ne sono scaturite.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, e cioè secondo le sentenze che diversi giudici hanno già pronunciato in casi simili, non è in effetti necessario che il Questore ravvisi delle responsabilità in capo ai gestori degli esercizi per decidere di sospendere o di revocare loro le licenze, dal momento che la legge di cui si fa applicazione in questi casi – art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – non ha una finalità punitiva, ma semplicemente persegue la tutela dell’ordine pubblico, della moralità, del buon costume o della sicurezza dei cittadini. Temi di costante attualità – almeno per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico – malgrado la vetustà della norma: classe 1931.

Detta così, la notizia potrebbe non destare particolare preoccupazione. Potrebbe anzi ristorare la fame di sicurezza che molte persone avvertono. L’idea che il Questore, in caso di pericolo, chiuda, vieti, proibisca, potrebbe persino rinfrancare il miraggio di città più sicure e tranquille.
Come spesso accade, però, ragionamenti troppo frettolosi rischiano di scadere nella demagogia e di perdere di vista l’essenza delle cose e la tutela dei singoli: avvertita come necessaria non tanto dall’etica o dalla morale, ma dalla nostra Carta costituzionale, che troppo spesso viene relegata sullo sfondo. Una delle maggiori conquiste del nostro ordinamento costituzionale è, appunto, la tutela dell’individuo. Del singolo. Tutela in passato sempre costantemente sacrificata a vantaggio di altri interessi, come, ad esempio, quello pubblico.
Anche oggi l’interesse pubblico trova una tutela privilegiata nel nostro ordinamento, ma la Costituzione non permette che l’interesse del singolo ne esca eccessivamente svilito o persino annullato.

Per comprendere se il provvedimento adottato dal Questore sia o meno legittimo – e soprattutto se lo siano le sue conseguenze – bisogna per un attimo accantonare, senza dismetterle, le vesti della collettività, della moltitudine, ed indossare i vestimenti del gestore, del barista, del cameriere, oltreché dei congiunti di costoro che sui loro redditi fanno affidamento.
Individualità tutelate dal diritto, non dal ben pensare.
Trovarsi improvvisamente senza proventi, lasciar marcire beni alimentari deteriorabili, accantonare ampie riserve di cattiva pubblicità, non poter far fronte alle esigenze quotidiane per sé e per la propria famiglia sono tutte questioni economicamente apprezzabili. In altri termini: hanno un costo. Di questo costo deve farsi carico la Pubblica Amministrazione, che ha perseguito la tutela dell’interesse pubblico. Non il singolo.

Si pensi ad esempio all’esproprio per pubblica utilità. La Costituzione ammette che il proprietario di un terreno ne venga espropriato perché su di esso possa essere edificato un ospedale o una strada o qualunque altra cosa ma pretende che al proprietario medesimo venga riconosciuto un indennizzo.
Dunque le considerazioni conclusive sono due.
Da un lato è necessario verificare se il provvedimento ha davvero tutelato l’interesse pubblico, non dimenticando che “l'esercizio del potere attribuito al questore dall’art. 100 t.u.l.p.s. del 1931 incontra un limite nell’effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità ed allarme sociale concretamente idonee a mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, poiché solo detti presupposti giustificano la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata come quella dell'iniziativa economica privata” (così T.A.R. di Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1567).
Dall’altro lato, sempre che ragioni di necessità vi fossero e fossero concrete, bisogna indennizzare la sospensione della licenza e a beneficiare dell’indennizzo dovrebbero essere i gestori ed i lavoratori dipendenti degli esercizi. In questo senso, sarebbe auspicabile una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 del quale bisognerebbe fare applicazione anche ai casi come quello in esame. Sia in caso di sospensione che di revoca. Così recita la disposizione citata al primo comma: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
Laddove un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua non fosse praticabile in ragione di un insanabile contrasto con la lettera della disposizione, allora bisognerebbe concludersi per l’incostituzionalità dell’art. 100 del T.U.L.P.S., nella parte in cui non prevede un equo indennizzo per coloro che, pur esenti da responsabilità, si vedano sospesa o revocata la licenza.

ANDREA CERRONE

mercoledì 9 maggio 2012

Proposte per superare la crisi economica, ambientale e sanitaria della Valle dell'Agri

COPAMS 2012
Conferenza Petrolio Ambiente Salute

Sala Convegni
Hotel Sirio
Villa D’Agri (PZ)
25 – 26 maggio 2012

Programma


Venerdì 25 Maggio - Villa d’Agri


Ore 17.00 - Il Petrolio e la crisi dello sviluppo territoriale ecosostenibile

Modera: Rosa Fortunato
Comitato Civico “Sor Aqua” - Coordinatore “La Locomotiva
Introduce: Antonio Bavusi, OLA
Testimonianza: Vincenzo Capogrosso, residente in C/da Vigne di Viggiano
Interventi:
Maurizio Bolognetti, Direzione Nazionale Radicali Italiani
Pietro Dommarco, Coordinatore Ola - Giornalista Altraeconomia
Domenico Ferrara, Mov. Politico Contro l'Indifferenza
Francesco Masi, Laboratorio del Marmo-Melandro per i Beni Comuni
Anna Maria Palermo, Responsabile regionale Libera
Giovanni Samela, Associazione “Cento Comuni”
Miko Somma, Comunità lucana (No Oil)

0re 18.30 - Il Petrolio e la crisi politico-istituzionale

Testimonianza: Pinuccio Cudemo, “Pro Vita Sana” Sant’Arcangelo
Interventi:
Sergio Annunziata, Sindaco di Atena Lucana
Pasquale De Luise, Sindaco di Spinoso
Vito Di Trani, Sindaco di Pisticci
Michele Grieco, Sindaco di Paterno
Tommaso Pellegrino, Sindaco di Sassano

Dibattito

Ore 21.00 - Cena (aperta a tutti con prenotazione)


Sabato 26 Maggio - Villa d’Agri

Ore 9.00 - Il Petrolio e la crisi agricola, turistica e industriale

Modera: Arturo Caponero, Circolo Legambiente Montalbano
Introduce: Rita D’Ottavio, La Locomotiva
Testimonianza: Massimo Miranda, Allevatore di Viggiano
Interventi:
Gianfranco Atella, Comitato regionale Acqua Pubblica
Terenzio Bove, Dottore di Ricerca in produttività delle piante coltivate (La Locomotiva)
Gianni Fabbris, Altragricoltura - Comitato “Terre Joniche”
Francesca Leggeri, Operatore agrituristico
Francesco Pisani, Produttore vitivinicolo - biologico
Antonio Grazia Romano, Ribelli Web Basilicata
Amedeo Truda, Elbe Sud Italia

Ore 10.00 - Il futuro verde della Basilicata

a cura di: Forum Democratico
Modera: Michelangelo Leone


Ore 11.30 - Il Petrolio e la crisi ambientale e sanitaria

Modera: Ivan Di Palma, Comitato No Petrolio Vallo di Diano
Introduce: Giuseppe Frezza, Ass. “Pro Vita Sana” Spinoso - La Locomotiva
Testimonianza: Cristina Berardone, L’Onda Rosa
Interventi:
Albina Colella, Università della Basilicata
Giampiero D’Ecclesiis, Geologo
Giuseppe Di Bello, Associazione EHPA
Vito Mazzilli, Presidente WWF Basilicata
Giambattista Mele, Laboratorio per Viggiano - La Locomotiva
Camilla Nigro, L’Onda Rosa - La Locomotiva

Ore 13.30 - Pranzo (aperto a tutti con prenotazione)


Ore 17.00 - Come e perché la Lombardia, l’Abruzzo e la Campania hanno detto NO al Petrolio

Modera: Enzo Alliegro, La Locomotiva
Introduce: Vincenzo Vertunni, Sindaco di Grumento Nova
Comunicazione: Giuseppe Macellaro, (Sui-GeneriS)
Interventi:
Alberto Saccardi - Giovanni Zardoni, Comitato No al pozzo nel Parco del Curone (Lecco)
Carlo Costantini, Capogruppo IdV Regione Abruzzo
Raffaele Accetta, Presidente Comunità Montana “Vallo di Diano e del Cilento”

Ore 19.00 - Per una legge regionale sull’intero comparto estrattivo

Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto Costituzionale, Università di Teramo
(autore del volume: Abruzzo color petrolio)


Dibattito e Conclusioni

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I lavori saranno trasmessi in diretta nazionale su radio radicale e in streaming su olachannel http://www.olachannel.it/ e sulla radio locale radio color
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La locomotiva della Valle dell'Agri

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa Fortunato, 3489008317
Rita D’Ottavio, 3204035055
Camilla Nigro, 3346787390
Giambattista Mele, 3275797508
Terenzio Bove, 3931292811

venerdì 20 aprile 2012

Lettera di diffida dell'Associazione Jonathan inviata alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti relativa ai "criteri di esclusione alla donazione" del sangue


(Riceviamo e pubblichiamo)


Lettera dell’Avv. Andrea Cerrone inviata per conto dell'Associazione Jonathan - Diritti in movimento all’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti
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A nome e nell’interesse dell’Associazione Jonathan - Diritti in Movimento, con Sede legale in Pescara alla via Palermo n. 41, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Marco Lozzi, rappresento quanto segue.

L’Associazione, che ha tra i suoi obiettivi statutari la tutela, tra gli altri, dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, si duole per la decisione dell’Azienda di sottoporre, a coloro che si avvicinano alla donazione del sangue presso il Servizio aziendale di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Ospedale “Floraspe Renzetti” di Lanciano, un documento retrivo, discriminatore e sideralmente distante dalle più elementari conoscenze medico scientifiche in tema di trasmissione delle malattie a contagio sessuale.
Il predetto documento, recante i “criteri di esclusione alla donazione”, che per Vs. opportuna conoscenza si allega in copia alla presente, pur essendo ciclostilato col vecchio logo “Azienda Sanitaria Locale 03 Lanciano-Vasto”, viene tutt’ora sottoposto agli aspiranti donatori: diffondendo preconcetti, sconforto e disinformazione. Così contribuendo a vanificare, del tutto gratuitamente, il lavoro immane di chi lotta ogni giorno per la tutela dei diritti fondamentali dell’essere umano: contro l’omofobia, la transfobia ed ogni altra forma di ingiusta ed assurda discriminazione.
Il documento, pur facendo appello al “profondo significato filantropico” che, effettivamente, contraddistingue l’alto gesto di donare il sangue, risulta essere avaro in termini di umanità, nonché pregno di preconcetti privi di riscontro scientifico.
Tra i primissimi punti di un elenco di 11 condizioni che precludono all’aspirante donatore di offrire al prossimo il proprio sangue si legge, al numero 2, la dicitura: “Rapporti omosessuali” e al numero 3: “Rapporti sessuali con persone sconosciute”.
Conviene, per zelo, esaminare entrambe le diciture: tutt’ e due patentemente errate e gravemente approssimative. Quella di cui al numero 3, ad esempio, evoca un mito sfatato da lunghi anni, specie in tema di trasmissione del virus dell’immunodeficienza umana, che prioritariamente vuole scongiurarsi nell’ambito della donazione di sangue. Distinguere tra persone conosciute e sconosciute in questo campo è fuori luogo e fuori dal tempo. Più opportuno, invece, sarebbe stato un esplicito riferimento ai rapporti protetti e non protetti. Incredibilmente mai citati; quasi si patisca il peso di un pregiudizio dottrinale/religioso.
Non sono infrequenti le infezioni tra partner, figurarsi tra persone non sconosciute.
La promiscuità sessuale e i comportamenti a rischio, in generale, cui eventualmente si espongono i conoscenti, gli amici o persino il partner dell’aspirante donatore non sono sempre nel dominio di quest’ultimo. Non può valere un lato principio d’affidamento a terzi, in questa delicata materia.
È l’utilizzo del preservativo o di altri presidi che allontana la trasmissione delle più gravi M.S.T. Non è infrequente che la persona sieropositiva neppure sappia di essere entrata in contatto col virus. Non vi sono sintomi eclatanti. Anzi, l’infezione, per definizione, rimane silente negli anni e ciò non pregiudica certo la trasmissibilità del virus.
In altri termini, non basta essere eterosessuali ed avere rapporti con partner conosciuti per scongiurare la trasmissione del virus.
Altro punto assai dolente è quello di cui al numero 2 dei “criteri di esclusione alla donazione”. Anche qui nessun riferimento ai rapporti sessuali protetti e non, responsabili o irresponsabili, quasi a voler intendere che il sangue di una persona gay sia infetto o rischioso a prescindere e così proscritto da ogni logica solidaristica e filantropica.
Orbene, divulgare, in modo massivo, concetti ambigui, così retrivi e grandemente approssimativi lede la dignità della persona umana, alimentando la discriminazione, l’odio e l’omofobia e prestando il fianco a coloro i quali cercano ogni appiglio per oltraggiare gli omosessuali.
La mancanza di precisione, l’approssimazione e la divulgazione di concetti pseudoscientifici, infatti, finisce per contravvenire all'obbligo di solidarietà sociale enunciato dall'art. 2 della Costituzione che, come rimarcato da un recente pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 138/2010), ricomprende, tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo che vanno tutelate, anche quelle omosessuali.
Non si trascuri la grande lotta portata avanti dall’Unione europea contro l’omofobia. La Legge 2 agosto 2008 n. 130 ha ratificato il Trattato di Lisbona che, modificando il Trattato sull’Unione europea, ha fatto proprio il riconoscimento dei diritti contenuti nella c.d. Carta di Nizza, la quale vieta le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali. Tutto ciò nella consapevolezza che l’omofobia insidia ancora la società contemporanea per cui, specie in capo alle Amministrazioni pubbliche, si pretende che si faccia attenzione e che si usi cautela nel diffondere certuni concetti.
Così, appena qualche giorno fa, si è espresso il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, a Ginevra, presso la Sede della Commissione O.N.U. per i diritti umani: “Alle lesbiche, gay, bisessuali o transgender, lasciatemi dire: non siete soli. La vostra battaglia per la fine della violenza e della discriminazione è una battaglia condivisa. Ogni attacco a voi è un attacco ai valori universali delle Nazioni Unite che ho giurato di difendere e promuovere. Oggi sto con voi e invito tutti i paesi e i popoli a stare dalla vostra parte”.
L’auspicio è che anche la Regione Abruzzo e la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti stiano dalla parte della non discriminazione.
Donare il sangue è un gesto di grande civiltà. Donare il sangue e gli emocomponenti significa, molto spesso, salvare una vita. Tante vite. Il lavoro compiuto ogni giorno, specificamente, dal personale del Servizio di immunoematologia dell’Ospedale Renzetti di Lanciano è un lavoro faticoso ed insostituibile, peraltro di comprovata ed elevatissima competenza. Ben nota anche al di fuori dei confini regionali. Si tratta di una vera e propria struttura d’eccellenza della quale tutti debbono andare fieri.
Evidentemente, per via di un grossolano errore, concentrandosi il lavoro dei medici, degli infermieri e del personale tutto sugli aspetti più propriamente medico scientifici della donazione del sangue, si è trascurato un aspetto apparentemente banale ma in realtà importantissimo. Non sostituendo un vecchio documento divulgativo con uno più appropriato ed attuale si è effettivamente prodotto un danno.
A farne le spese sono tutte quelle persone che ogni giorno vengono discriminate per via del loro orientamento sessuale o per la loro disforia di genere. Dileggiate per quel che sono: per la loro natura; mai più malattia, come saggiamente insegnato, ormai da moltissimi anni, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Scansate o persino emarginate per via di una logica retriva che le vuole ontologicamente dedite alla promiscuità. Dimenticandosi che esse, come tutte le altre, sono persone: esseri umani con sentimenti, sofferenze e diritti. Oggi giuridicamente tutelati.
Gli individui che ogni giorno, ancora oggi ed in questo Paese, si scoprono omosessuali o transessuali vanno incontro ad una serie interminabile di difficoltà, talora gravissime. S’è stimato che innumerevoli sono i casi di adolescenti che tentano il suicidio sol perché si scoprono omosessuali e, purtroppo, la letteratura medica e quella sociologica pullulano di statistiche disarmanti, in questo senso.
Ciò deve rafforzare il senso di responsabilità di tutti e, per prime, delle Istituzioni, le quali debbono usare un linguaggio attuale e cauto, sempre consapevoli del danno che ogni leggerezza ed ogni approssimazione possono produrre.
Certo che le Signorie Loro sapranno prontamente rimediare al problema ampiamente illustrato, dandomene opportuna conoscenza, ho l’obbligo di diffidare formalmente, così come effettivamente diffido, l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano- Vasto- Chieti, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a provvedere immediatamente affinché cessi la diffusione del documento recante “CRITERI DI ESCLUSIONE ALLA DONAZIONE”, allegato alla presente e sottoposto agli aspiranti donatori, come meglio specificato in narrativa. Sarà cura dell’Azienda sostituirlo con un documento attuale e scientificamente apprezzabile. Diversamente, mi vedrò costretto a rivolgermi all'Autorità giurisdizionale, ove chiederò anche il ristoro dei danni per conto dell'Associazione Jonathan - Diritti in Movimento, rappresentante degli interessi collettivi e diffusi che ho descritto.

Distinti saluti.

Lanciano - Pescara, 27 marzo 2012.

Avv. Andrea Cerrone Ph.D.

mercoledì 21 marzo 2012

L’Unione fa la forza: i piccoli Comuni e la sfida del Patto di stabilità

Per i cinefili “Patto con la morte” è semplicemente un film di Stephen Becker; per i Comuni è sinonimo di un altro Patto: quello di stabilità interno. Introdotto con legge n. 448 del 1998 (art. 28) al fine di responsabilizzare finanziariamente i vari livelli di governo, esso escludeva dall’ambito soggettivo i piccoli Comuni. Questa situazione, però, è ora mutata. Secondo l’art. 25, comma 6, del d.l. n. 1/2012, infatti, dal 2013 sottoposti ai vincoli del patto non saranno solo le Province ed i Comuni con più di 5000 abitanti, ma anche i Comuni con più di 1001 abitanti. A partire dal 2014, invece, cesserà la premialità, da sempre prevista, per le Unioni di Comuni. L’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138/2011, estende la disciplina del Patto alle Unioni costituite da enti con meno di 1000 abitanti. Da un’attenta lettura di quest’ultima disposizione emerge un’incongruenza, se non un vero e proprio vacuum normativo. I Comuni con più di 1001 abitanti potrebbero evitare l’incudine del Patto di stabilità delegando all’Unione di Comuni l’esercizio congiunto di alcune funzioni, in conformità all’art. 32 TUEL. Così facendo, la soggezione al Patto sarebbe circoscritta alle funzioni non trasferite. Lo stesso discorso non può essere svolto, invece, per i Comuni con meno di 1000 abitanti, i quali, dal 2014, non saranno incentivati ad unirsi, nonostante siano i principali beneficiari potenziali della disciplina prevista dall’art. 32 TUEL. Neanche la circolare n. 5/2012 del 14 febbraio della Ragioneria dello Stato, deputata a dettare i criteri interpretativi per l’applicazione della disciplina pattizia, ha fugato i dubbi nutriti in proposito.

L’idea di questo intervento è nata pensando al mio Comune di residenza. A parere di chi scrive, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, potrebbero pensare di dare nuova linfa alla propria organizzazione ridisegnando la loro struttura in un’ottica unitaria, sulla base di quanto affermato in un recente convegno dal dirigente toscano Izzi, secondo cui “il Comune come lo conosciamo oggi non ci sarà più”. L’istituzione dell’Unione, però, consiste in un vero e proprio processo di trasformazione culturale, non privo di ostacoli. In primo luogo, nonostante si viva nell’era della globalizzazione, il virus del campanilismo non è ancora debellato (c.d. "paradigma dell’identità"). In secondo luogo, non sempre l’opinione pubblica è in grado di dare un giudizio completo ("limbo del consenso"), soprattutto per il ricorso a canali comunicativi poco apprezzati dalla popolazione ("Mismatching comunicativo").

Le Unioni di Comuni mostrano molti elementi di comunanza, soprattutto con riferimento alle funzioni delegate. Queste ultime, e le relative risorse, sono definite dallo Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, ai sensi dell’art. 32 TUEL. L’obiettivo di ogni singola Unione dovrebbe essere quello di “omogeneizzare verso l’alto i servizi forniti alla popolazione” [Bolgherini]. Per fare ciò, i singoli Comuni rinunciano a fette di competenze in favore dell’ente sovracomunale, che garantirà l’omogeneità dei servizi su tutto il territorio, in termini procedurali, di costi e di offerta. Dall’analisi di alcuni Statuti di Unioni, queste sono le principali funzioni oggetto di gestione congiunta: le attività istituzionali e di segreteria; l’Ufficio per le relazioni col pubblico; la tutela legale; i servizi demografici; i servizi cimiteriali; il personale; le entrate tributarie e i servizi fiscali; gli appalti e i contratti di lavori, servizi e forniture; i servizi statistici, informativi e di e-governament; la polizia municipale; la viabilità, la circolazione e i servizi connessi; la gestione del territorio (catasto, gestione e manutenzione del verde pubblico, vigilanza e controllo antisismico, ecc.); i servizi tecnici, urbanistica ed edilizia; lo sviluppo economico; lo sportello unico delle attività produttive; i servizi sociali; le politiche abitative e le funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica; i servizi scolastici; la cultura, il turismo e le attività ricreative; l’agricoltura e l’ambiente; la difesa idrogeologica del territorio; la gestione e la valorizzazione del patrimonio forestale.

Sembrerebbe tutto facile, ma non è così. Quanto alla costituzione di un corpo di polizia municipale (rectius: dell’Unione), le difficoltà attengono essenzialmente alla dipendenza dei vigili urbani dai sindaci. Per esempio, l’Unione Terre di Castelli ha optato per una funzione mista creando un corpo unico di vigili, con presidi in ogni Comune. Non meno complicato è il trasferimento dei servizi demografici. Infatti, molte competenze sono proprie dello Stato e vengono svolte dal Sindaco in qualità di ufficiale civile: non sono delegabili. Last but not least, il trasferimento del personale. Senza dubbio, rappresenta l’elemento fondamentale per l’efficacia dell’Unione, e per la sua durata, sebbene un fattore determinante sia rappresentato dal numero dei Comuni facenti parte dell’Unione. Nel caso prospettato per i Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, potrebbe verificarsi l’effetto contrario. Il numero esiguo di Comuni potrebbe essere sinonimo di precarietà dell’Unione, il cui fallimento renderebbe problematica la ricollocazione dei dipendenti. Il discorso sarebbe diverso se l’Unione si estendesse anche agli altri comuni contermini. È opportuno ricordare, però, che nella quasi totalità dei casi, il trasferimento del personale ha portato ad una riduzione dello stesso e dei relativi costi, ma anche ad un miglioramento qualitativo della struttura amministrativa e burocratica.

Per concludere vorrei tornare al punto di partenza. Il ricorso all’Unione di Comuni potrebbe essere la strada da seguire per quei Comuni con più di 1000 abitanti, finora mai soggetti al Patto di stabilità interno. Sia chiaro, questo suggerimento non è rivolto ad eludere la norma, ma ha obiettivi più lungimiranti. Nonostante il Patto sia stato violato da una piccola percentuale di enti, la riduzione del debito pubblico è stata piuttosto contenuta. Questo dimostra la miopia o la “stupidità” del Patto. La colpa non è del Patto, ma del Legislatore. A tal proposito, la decisione di dar vita ad un soggetto intercomunale deve essere vista come una sfida d’efficienza, al fine di ottenere risultati migliori rispetto a quelli che si otterrebbero se ci limitasse a rispettare il Patto. La sopravvivenza di alcuni piccoli Comuni, e cioè la maggior parte di quelli italiani, passa dalla capacità di sapersi innovare. Il Patto è un rimedio agli errori del passato, l’innovazione è la sfida per il futuro.


NICOLA PISCIAVINO

giovedì 8 marzo 2012

L’Abruzzo discute di riforme istituzionali e riflette poco sulle sue leggi

Le forze politiche abruzzesi ritengono che la questione delle riforme istituzionali costituisca un problema non più eludibile. La discussione ruota ormai da tempo intorno a due temi principali: la riforma del Consiglio e la riforma della legge elettorale. Quanto al primo, quasi tutti affermano che occorra ridurre l’attuale numero dei consiglieri regionali. Quanto al secondo, da più parti si sostiene che occorra innalzare la soglia di sbarramento (fino al 6% per le liste di coalizione), prevedendo possibilmente un collegio elettorale unico (come auspica Confindustria) ed anche un premio di maggioranza tutto da definire. Il dibattito, insomma, si concentra intorno all’organo Consiglio, non sull’attività che questo svolge. Eppure è proprio l’attività del Consiglio che meriterebbe una riflessione più approfondita. Certo, soggetto (Consiglio) e oggetto (attività) sono tra loro strettamente collegati. Ma non si vede in che modo dalla riforma del Consiglio e della legge elettorale possa scaturirne un sicuro beneficio per l’attività normativa della Regione.
Nel panorama della produzione legislativa regionale, l’Abruzzo risulta essere particolarmente attivo: nel solo 2010 il Consiglio ha varato ben 62 leggi; nel 2011 ne ha approvate 44. Questi dati, però, devono essere letti cum grano salis, in quanto di per sé potrebbero non voler dire niente. Essi non dicono niente anzitutto sulla qualità della legislazione, in quanto molte delle leggi approvate derivano da un autentico copia e incolla: si naviga su internet, si cerca nei siti istituzionali delle altre Regioni, si copia e incolla su un file di word la legge trovata e la si presenta sotto forma di progetto di legge in Consiglio. Un’operazione, insomma, che ciascuno di noi potrebbe comodamente effettuare da casa. In secondo luogo, occorrerebbe verificare attentamente quale sia il contenuto di quelle leggi. Molte di esse, infatti, sono “leggine” o “leggi-provvedimento”: la Regione interviene con legge su tutto, persino se si tratta di istituire la “Giornata degli Abruzzesi nel Mondo” o il “Concorso Remo Gaspari”. Del resto, non è un caso se ad una così alta produzione legislativa corrisponda un’attività regolamentare pari a zero. Secondo quanto stabilisce lo Statuto della Regione, la potestà regolamentare spetta in via esclusiva al Consiglio. Nel 2010, però, la Regione Abruzzo non ha varato un solo regolamento. Questo spiegherebbe, almeno in parte, come mai la Regione sia così produttiva in fatto di leggi. Non solo. Come mai persino la Giunta ricorra sempre più sovente a delibere “paranormative”.
C’è poi un’altra questione che in relazione all’attività legislativa regionale deve essere considerata. Dal 2003 ad oggi il Governo nazionale ha impugnato 37 leggi della Regione; dal canto suo, la Regione Abruzzo ha impugnato 7 leggi dello Stato. Nella Legislatura in corso, quella del governo Chiodi, il Governo ha impugnato ben 17 leggi regionali (solo tre nei mesi di gennaio e febbraio 2012), mentre la Regione Abruzzo ne ha impugnata solo una. Il che lascerebbe pensare o che le leggi dello Stato siano tutte, tranne una, perfettamente rispettose della Costituzione oppure che la Regione Abruzzo sia al riguardo particolarmente distratta. Ebbene, quale esito hanno avuto detti ricorsi? Mi limito qui a considerare il biennio 2010-2011. Nel 2010 la Corte si è pronunciata 6 volte: in due casi con ordinanza (posto che la Regione aveva nel frattempo modificato la legge impugnata) e negli altri quattro con sentenza. Le quattro sentenze hanno dichiarato tutte (almeno in parte) l’illegittimità delle leggi impugnate. Il dato che appare più curioso è che in nessuno dei 6 casi la Regione ha ritenuto di doversi difendere in giudizio. Nel 2011, invece, la Corte è intervenuta 7 volte: due con ordinanza e cinque con sentenza. Anche qui, le sentenze adottate hanno dichiarato tutte l’illegittimità costituzionale delle leggi impugnate. E per ben due volte la Regione ha rinunciato a difendersi in giudizio. Ricapitolando: nel solo biennio 2010-2011 si sono avute 9 pronunce di illegittimità costituzionale e per ben 8 volte nessuno ha difeso la legge della Regione Abruzzo dall’impugnazione del Governo nazionale. Ci sarebbe da chiedersi: il ricorso al copia-incolla, l’adozione di “leggine” e di “leggi-provvedimento”, l’approvazione di leggi poi dichiarate illegittime, la rinuncia all’impugnazione di leggi statali e soprattutto la rinuncia alla difesa delle leggi regionali dinanzi alla Corte significano davvero che la Regione Abruzzo tiene in alta considerazione il suo massimo consesso? Perché se così non fosse, anche il dibattito su quale riforma convenga al Consiglio potrebbe finire per essere un dettaglio parzialmente trascurabile.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 2 marzo 2012

Pasolini e i "No Tav"

Il giovane manifestante “No Tav”, che irride con frasi colme di disprezzo il giovane carabiniere inerme, ha evocato in taluni il ricordo dei tristi fatti di Valle Giulia e le parole che Pasolini pronunciò allora contro gli universitari in difesa dei celerini. Questo parallelo, che firme più o meno autorevoli del giornalismo italiano hanno ritenuto con convinzione di poter tracciare, risulta, a mio parere, del tutto superficiale. Non si tratta ovviamente di sapere quel che oggi avrebbe pensato Pasolini dei fatti di Val di Susa. Si tratta di sapere, invece, se quella analisi sociologica possa estendersi immutata agli scontri in atto.
A Valle Giulia, nel 1968, la contrapposizione tra studenti e poliziotti portava Pasolini a scrivere di “lotta di classe”. Una lotta che finì per mostrare il lato più inconsapevole della condizione vissuta dai protagonisti di quegli accadimenti: gli universitari, borghesi e figli di papà, da un lato; i poliziotti, non-borghesi e figli di operai e contadini, dall’altro. Due classi distinte, separate l’una dall’altra. Meglio detto. Una classe e una non-classe divise da una distanza sociale irriducibile: quella che lottava (gli studenti universitari figli della borghesia) e quella che non ha mai lottato (i poliziotti figli di operai e contadini). Vorrei essere più preciso. Nel caso del proletariato, della lotta dei padri non ne hanno beneficiato ideologicamente i figli-poliziotti; nel caso del sottoproletariato, della mancata lotta ideologica ne hanno “beneficiato” tutti gli altri: contadini da sempre, essi non hanno mai costituito una vera “classe” e già l’utilizzo del sostantivo “sottoproletariato” starebbe a provarlo. Sarebbe mai venuto in mente a qualcuno di definire la classe degli operai come classe della sottoborghesia?
Ora, a me pare che in Val di Susa non vi sia alcun “frammento di lotta di classe”. Chi leggesse con onestà lo scontro tra i "No Tav" e le forze dell’ordine con gli occhi di Pasolini arriverebbe alle seguenti conclusioni: che tra i "No Tav" non vi sono solo studenti universitari, ma anche impiegati, operai, contadini, disoccupati; che gli studenti universitari del 2012 non sono quelli del 1968, in quanto essi sono per lo più figli di impiegati, di operai, di contadini, di disoccupati ed anche figli di carabinieri e di poliziotti; che tra le forze dell’ordine vi sono figli di impiegati, di operai, di contadini, di disoccupati ed anche figli di carabinieri e di poliziotti. Se, dunque, nel 2012 di “classe” si vuole ancora parlare, deve parlarsi di medesima “non-classe”. Una “non-classe” che, da qualunque parte la si osservi, non ha “facce di figli di papà”. Gli universitari del ’68, i figli della borghesia di allora, non sono a Val di Susa. Quindi sarebbe vano cercarli lì. Essi sono altrove, magari a decidere che la Tav, costi quel che costi, comunque si farà.

ENZO DI SALVATORE