domenica 27 aprile 2014

L’Emilia-Romagna non ha mai sospeso le attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi

Il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpite dal sisma del maggio 2012, autorizzava il Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ad assumere i poteri del Commissario delegato. In ragione di ciò, il 16 novembre 2012 Errani emanava l’ordinanza n. 76/2012, con la quale consentiva che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile costituisse una Commissione tecnico-scientifica, composta da esperti di comprovata ed elevata professionalità, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, chiamata a valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica, nell’area colpita dal sisma. L’11 dicembre 2012, il Capo della Protezione civile Franco Gabrielli adottava, quindi, un decreto di istituzione della Commissione richiesta. Con delibera n. 706 del 3 giugno 2013, la Giunta regionale, richiamandosi al principio di precauzione, disponeva, quindi, la sospensione di “qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi che riguardino i territori colpiti dal sisma del maggio scorso e compresi nel cratere, fino a che non sarà noto l’esito della Commissione tecnico-scientifica”. Il 17 febbraio 2014, la Commissione trasmetteva i risultati dei suoi lavori alla Giunta regionale, che, in data 15 aprile 2014, provvedeva a darne pubblicazione integrale sul proprio sito web. Nel rapporto presentato, la Commissione, dopo aver sottolineato come, al ricorrere di date circostanze, la ricerca e l’estrazione degli idrocarburi generino attività sismica, riteneva di non poter né confermare né escludere, per il caso emiliano, la correlazione tra attività sismica e attività concernenti gli idrocarburi.
La delibera della Giunta del 2013 e l’atto di indirizzo approvato pochi giorni fa dal Consiglio non incidono in alcun modo sui procedimenti autorizzatori concernenti gli idrocarburi: né su quelli conclusi, né su quelli in corso. La delibera del 2013, cui l’atto di indirizzo del Consiglio pare richiamarsi, ha, infatti, ad oggetto “la sospensione di qualsiasi decisione in merito ai progetti” concernenti gli idrocarburi e, dunque, unicamente la sospensione di qualsiasi decisione che sia di competenza regionale. Ora, poiché l’unica decisione che la Regione può assumere in ordine a tali procedimenti è – com’è noto – il rilascio dell’intesa con lo Stato, ne viene che: 1) circa i procedimenti già conclusi con il rilascio di un titolo, tale decisione non può più essere adottata; 2) circa i procedimenti non ancora conclusi con il rilascio del titolo, tale decisione potrà essere adottata solo quando la richiesta di rilascio dell’intesa da parte dello Stato arriverà sul tavolo della Regione.
Quest’ultima evenienza, al di là del coinvolgimento della Regione nelle fasi sub-procedimentali (come ad es. sulla VIA), non risulta, tuttavia, ancora essersi verificata; nessun titolo e nessun procedimento, infatti, risultano sospesi per effetto degli atti varati dalla Regione.
D’altra parte, nel momento in cui lo Stato richiederà alla Regione di rilasciare l’intesa, a nulla servirà aver disposto una sospensione della decisione della competenza regionale, in quanto – fermo restando che, conformemente a quanto più volte la Corte costituzionale ha precisato, è illegittimo prevedere con atto legislativo un divieto generalizzato al rilascio dell’intesa – l’omissione al rilascio del concreto atto di assenso e il dissenso stesso, alla luce del quadro normativo vigente, non impedirebbero comunque allo Stato di assumere in solitudine le proprie determinazioni sui titoli minerari.
Desta preoccupazione, infine, la modifica apportata al decreto-legge 74/2012 il 30 dicembre scorso, in base al quale nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 2012, troverà applicazione la disciplina delle “zone a burocrazia zero”, prevista dall’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In base a detta disciplina, infatti, per le attività produttive avviate dopo il 2010, “i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (…) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo” se vi è una proposta in tal senso da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, e “si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine”. Tale disciplina potrebbe tranquillamente interessare anche i procedimenti relativi agli idrocarburi (come ad es. il procedimento concernente il permesso di ricerca “San Patrizio”), atteso che la Corte costituzionale ha precisato che la c.d. “burocrazia zero” può esplicarsi “nei più svariati ambiti materiali, sia di competenza esclusiva statale (…), sia di competenza concorrente ovvero residuale regionale” (sent. n. 232/2011).

ENZO DI SALVATORE 
STEFANO LUGLI
 

martedì 15 aprile 2014

Appello ai parlamentari abruzzesi affinché presentino una interrogazione urgente su "Ombrina mare"

Prendiamo atto che, nonostante l’ampio risalto dato dai mass media regionali alle nostre rivelazioni sulle dichiarazioni di Medoilgas SpA, i partiti di governo non hanno finora proferito parola. 
A proferir parola è stato invece, molto prima della notizia della  “tresca” tra Medoilgas e il Governo, il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, che, audita in Parlamento il 27 marzo scorso, ha dichiarato:


Io credo all’esigenza di dare corso agli investimenti privati per la ricerca e per la produzione di idrocarburi. Guardate, io qualche giorno fa ho avuto modo di incontrare l'Amministratore Delegato di una grossa compagnia, che mi diceva che ha più o meno 4 miliardi di euro di investimenti totalmente privati bloccati in una regione del Sud Italia dove, come dire, vorrebbero procedere a fare ….

È probabile che il Ministro volesse sostenere che il valore del petrolio da estrarre grazie a quel progetto sarebbe pari a 4 miliardi di euro oppure che le aziende del futuro distretto minerario abruzzese potrebbero generare investimenti privati per un importo complessivo pari a 1,4 miliardi di euro. Il che ci porterebbe dritti dritti al progetto abruzzese di “Ombrina Mare” e ad incrociare magicamente le dichiarazioni rese il 24 febbraio scorso agli azionisti di Medoilgas dall’Amministratore Delegato della compagnia inglese, William Higgs, che nella stessa solenne occasione ebbe a dichiarare che “La Società è in costante dialogo con il Governo italiano e altri stakeholder chiave per cercare risoluzione su una via da seguire per il progetto al di fuori dei tribunali.

Con il presente appello chiediamo ai parlamentari abruzzesi di presentare una interrogazione urgente affinché il Ministro Guidi faccia chiarezza sulla vicenda e spieghi se l’Amministratore Delegato di tale “grossa compagnia”, che in audizione lo stesso  Ministro afferma di aver incontrato, sia proprio l’Amministratore di Medoilgas. Nel caso in cui si tratti di detta società, chiediamo, inoltre, di sapere da quanto tempo andrebbe avanti tale “costante dialogo” tra la MOG e il Governo italiano e quale soluzione sarebbe stata individuata “al di fuori dei tribunali”, posto che sulla vicenda di Ombrina si sta ancora attendendo il deposito della sentenza del TAR Lazio. Nel caso in cui non si tratti, invece, della MOG, chiediamo di sapere a quale altra compagnia petrolifera si riferisca il Ministro Guidi.

Enzo Di Salvatore, Candidato alle elezioni europee  per "L'Altra Europa con Tsipras"
Maurizio Acerbo, Consigliere Regionale e Candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo


giovedì 10 aprile 2014

Cosa importa all'Europa delle nostre riforme costituzionali

Nelle scorse settimane il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato alcuni leaders europei e ha illustrato loro il pacchetto di riforme costituzionali che il Governo vorrebbe far approvare dal Parlamento. Angela Merkel e François Hollande – ha dichiarato Renzi – si sono detti “colpiti” da tale proposito, perché “è il segno che l’Italia è pronta a fare la sua parte nel percorso di cambiamento in corso”: “come possiamo essere credibili a chiedere un’altra Europa se da trent’anni la discussione sul bicameralismo è sempre quella?”.
La domanda che occorrerebbe porre al Presidente Renzi è la seguente: “Cosa dovrebbe importare alla Merkel e a Hollande delle nostre riforme costituzionali?”. Non si capisce, infatti, perché dovremmo essere più credibili sul piano europeo se, dico per dire, il Governo italiano, anziché trovare una qualsivoglia soluzione alla corruzione dilagante e all’evasione fiscale, dichiari solennemente il proprio impegno a modificare il sistema parlamentare italiano e le relazioni che lo Stato intrattiene con le autonomie territoriali. Ciò, almeno, non è di immediata evidenza. È sufficiente, tuttavia, leggere il disegno di legge di revisione costituzionale approvato il 31 marzo in Consiglio dei Ministri per capirne il perché.
L’art. 114 della Costituzione, com’è noto, afferma che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Con questa dichiarazione – introdotta nel 2001 – si era inteso dire che l’autonomia degli Enti locali dovesse dipendere non più dalla legge dello Stato, ma dalla Costituzione; ciò avrebbe accordato agli Enti locali la possibilità di definire da se medesimi lo statuto, i poteri e le funzioni. Tale autonomia, tuttavia, conosceva taluni temperamenti, ricavabili dalla stessa Carta costituzionale, in quanto l’art. 117, comma 2, lett. p) attribuiva allo Stato la competenza a disciplinare con legge gli “organi di governo” e le “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
Il testo licenziato ora dal Governo tenta di far rientrare dalla finestra quello che si era voluto buttare fuori dalla porta: il disegno di legge costituzionale vorrebbe, infatti, affidare al Parlamento la competenza ad intervenire con legge in materia di ordinamento locale tout court. La qual cosa finirebbe per ridurre di molto l’autonomia costituzionale degli Enti locali, fino al punto da vanificarne la stessa essenza.
Guardiamo a quel che accade sul fronte delle relazioni dello Stato con le Regioni. Circa il nuovo riparto delle competenze legislative, il disegno di legge del Governo attribuisce nuove materie in capo allo Stato: oltre a riconfermare nelle mani dello stesso l’ambiente e l’ecosistema, l’art. 117 della Costituzione affida al Parlamento anche la competenza esclusiva sui beni culturali e paesaggistici, sulle norme generali sulle attività culturali, sul turismo, sull’ordinamento sportivo, sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia, sulle norme generali sul governo del territorio, sulle infrastrutture strategiche. Se si provasse a fare un “mix” tra tutte queste “materie”, si comprenderebbe chiaramente quale sia l’obiettivo perseguito dal Governo: dare il via libera alla realizzazione delle c.d. “grandi opere”, comprese quelle controverse e contestate soprattutto dalle collettività locali. Si pensi al MUOS in Sicilia o ad Ombrina mare in Abruzzo.
A cosa serve, dunque, ricondurre in capo allo Stato la competenza legislativa su tali “materie”? Ad evitare che le Regioni possano legiferare sulle stesse e a far saltare le garanzie che la Corte costituzionale aveva individuato in favore delle autonomie territoriali. Mi limito a considerare la materia energetica. Sebbene la riforma costituzionale del 2001 abbia attribuito l’energia alla competenza concorrente dello Stato (chiamato a stabilire i principi fondamentali) e della Regione (chiamata a disciplinare il dettaglio), la Corte costituzionale ha da tempo sostenuto che lo Stato possa sì disciplinare per intero la materia energetica in presenza di interessi di carattere unitario, ma a condizione che alle Regioni sia lasciata la possibilità di esprimersi sulle scelte energetiche effettuate a Roma attraverso lo strumento dell’intesa. Con il disegno di legge di revisione costituzionale questa (implicita) garanzia verrà, invece, meno. L’intesa della Regione, infatti, si configura come una sorta di compensazione per la “perdita” di competenza dovuta alla decisione dello Stato di attrarre a sé la competenza sulla materia energetica. Detto altrimenti: la competenza sull’energia è – secondo la Costituzione vigente – dello Stato e della Regione ad un tempo. Esigenze di carattere unitario – collegate a ragioni di politica economica nazionale – impongono, tuttavia, che solo lo Stato provveda in materia. Questa decisione – perché possa ritenersi legittima – impone che le Regioni (e anche gli Enti locali) siano coinvolti nei processi decisionali. Se passerà il pacchetto delle riforme tale coinvolgimento non sarà più costituzionalmente necessario.
Ma non è tutto. Il testo licenziato dal Governo stabilisce, inoltre, che “su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”. In questo modo, come si vede, nessuna delle materie di competenza regionale resterà immune dall’intervento statale. Lo Stato potrà intervenire sempre, in ogni tempo, solo perché magari il Governo avrà valutato che l’esercizio della competenza legislativa della Regione possa compromettere la realizzazione di taluni (non meglio precisati) “programmi”.
Ecco, mi pare abbastanza chiaro perché la Merkel e Hollande dichiarino di essere favorevolmente “colpiti” dalle riforme di Renzi. Perché tali riforme vanno esattamente nella direzione da loro auspicata ovvero tendono a rimuovere tutti quei lacci e lacciuoli, che si frappongono ad una rapida e unilaterale decisione dello Stato (indotta, magari, da una “richiesta” dell’Europa). Lacci e lacciuoli che in altri tempi, e con una parola sola, si sarebbero chiamati “democrazia”. Ma, se così fosse, allora qualche dubbio di compatibilità del disegno di legge con il principio fondamentale di garanzia (sostanziale) dell’autonomia recata in favore degli enti territoriali ex art. 5 Cost. andrebbe seriamente posto.


ENZO DI SALVATORE

domenica 23 marzo 2014

La legge italiana sulle elezioni europee: illegittima, irragionevole, paradossale

La legge che disciplina le elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo impone che ciascuna lista dei candidati ottenga almeno il 4% dei voti validamente espressi per poter accedere al riparto dei seggi.
Nei sistemi elettorali nazionali, la previsione di una clausola di sbarramento si collega, in verità, alla necessità di garantire, ad un tempo, la governabilità e la rappresentatività. Ciò comporta che il diritto di voto dell’elettore (dunque: il principio democratico) possa essere limitato solo a fronte della necessità di favorire la governabilità, evitando, così, l’eccessiva frammentazione della rappresentanza in Parlamento. Questa esigenza, tuttavia, non sembra riscontrarsi nel caso del Parlamento europeo, posto che, sebbene le liste elettorali recheranno la designazione del candidato alla presidenza della Commissione, il sistema istituzionale europeo risulta ancora politicamente primordiale e tale da non giustificare la lesione della parità del voto dei cittadini. È su questi presupposti, del resto, che il 26 febbraio scorso il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato illegittima la soglia di sbarramento del 3% fissata dalla legge tedesca per le elezioni al Parlamento europeo.
La legge elettorale italiana stabilisce, inoltre, che in ogni circoscrizione “le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori” e che “i sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista”.
La combinazione di queste due previsioni rende, però, la disciplina complessiva – oltreché irragionevole per via del fatto che, ai fini della raccolta delle firme, essa considera allo stesso modo le regioni più popolose e quelle meno popolose – paradossale rispetto agli effetti che derivano dall’applicazione della clausola di sbarramento. Tanto per fare un esempio, nelle trascorse elezioni per il Parlamento europeo i voti validamente espressi in Valle d’Aosta sono stati 55.759 (escluse le schede bianche e nulle). Volendo provare a calare nel contesto regionale della Valle d’Aosta la soglia di sbarramento del 4% ne viene che sarebbero sufficienti 2.230 voti validamente espressi per poter accedere al riparto dei seggi, ossia: un numero di voti di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto per poter presentare le liste! Per utilizzare una metafora, sarebbe come chiedere alla nazionale di calcio di aver già vinto la finale prima ancora di riuscire a qualificarsi…in finale!
Al di là del fatto che nel 2009, e cioè pochi mesi prima che si votasse per le elezioni al Parlamento europeo, sia stata introdotta per opinabili ragioni di opportunità la soglia di sbarramento del 4%, si osserva che motivi di legittimità e di ragionevolezza e non già di opportunità politica impongono che si proceda ad una modifica della normativa in vigore, con cui si riesca a mettere al riparo la legge e l’esito della competizione elettorale da qualsivoglia futura azione in sede giurisdizionale.


ENZO DI SALVATORE

giovedì 13 marzo 2014

Ambiente: in Europa il PD si inchina al PPE e a Cameron

L’eurodeputato Andrea Zanoni (PD) ha annunciato trionfalisticamente che l’Unione europea si è finalmente dotata di una più moderna ed efficace direttiva sulla valutazione di impatto ambientale e ha dichiarato che in questo modo è stata posta “una pietra miliare nella storia della politica ambientale dell’UE”: se ciò è accaduto lo si deve in gran parte a lui.
A dire il vero, la proposta di direttiva è stata elaborata dalla Commissione e successivamente inviata al Consiglio e al Parlamento, entrambi coinvolti nella procedura legislativa ordinaria. E per capire quanta poca sostanza vi sia nel comunicato diramato dall’eurodeputato è sufficiente leggere attentamente le carte.
Sono trascorsi quasi 30 anni dalla prima direttiva sulla VIA e, nonostante le modifiche apportate nel corso del tempo, i fautori del “fare a tutti i costi” hanno inteso varare una “regolamentazione intelligente”. Nella proposta di direttiva si legge che il ricorso alla valutazione di impatto ambientale comporta sempre costi economici notevoli, con ripercussioni negative sul mercato interno. Per questo è necessario semplificare.
Nessuno nega che la direttiva rechi previsioni condivisibili. Ma l’idea che si continua ad avere dell’ambiente è ancora ferma al 1985: le ragioni economiche devono prevalere comunque sulle ragioni dei beni comuni. Hanno, cioè, sempre la precedenza.
In questa direzione mi pare possano essere lette anche le affermazioni rinunciatarie di Zanoni: “Desidero rendere omaggio alla determinazione della Commissione che ha proposto questo testo sicuramente necessario, ma purtroppo – e lo dico a malincuore – forse troppo ambizioso rispetto alla sensibilità di gran parte di quest’Assemblea. In qualità di relatore da subito ho dichiarato il mio pieno e convinto appoggio a questa proposta condividendone i contenuti. Di conseguenza, le mie proposte si sono limitate a rafforzare il testo come, ad esempio, introdurre una chiara norma contro il conflitto di interessi, o a proporre l’adozione di misure correttive nel caso in cui il monitoraggio e le conseguenti misure di compensazione fossero inefficaci”.
In buona sostanza Zanoni ammette che si è trattato di qualche aggiustamento qua e là.
Se è vero che con la nuova direttiva si rafforza, da un lato, il bagaglio delle informazioni da rendere ai cittadini e si introducono ai fini della valutazione elementi nuovi, è anche vero che, dall’altro, si cerca di limitare la VIA a progetti che possano avere effetti significativi sull’ambiente.
Non si può dire, poi, che la nuova direttiva sia particolarmente generosa con i cittadini, visto che concede loro pochi giorni per esprimere il proprio punto di vista; mentre l’autorità competente è tenuta ad adottare la sua decisione entro tre mesi.
Fortunatamente la sindrome del “procedere rapidamente” (e che sul piano nazionale fa il paio con “il governo del fare”) almeno in un caso è stata debellata, visto che un emendamento proposto dal Parlamento non compare più nella versione licenziata ieri: quella che diceva che “per evitare inutili sforzi e costi superflui” i progetti da sottoporre eventualmente a valutazione di impatto ambientale avrebbero dovuto “contenere una bozza di documento, non superiore alle 30 pagine”. Come se la complessità scientifica possa essere misurata e costretta entro qualche foglio A4.
Accanto a molte conferme, la direttiva reca anche qualche novità (di troppo). Per un verso, si continua a stabilire che “gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare un progetto specifico dalle disposizioni stabilite nella presente direttiva, in cui l’applicazione di tali disposizioni potrebbero alterare le finalità del progetto, a condizione che gli obiettivi della presente direttiva siano soddisfatti”; per altro verso, si prevede che “nei casi in cui un progetto è adottato da uno specifico atto legislativo nazionale, gli Stati membri possono esentare tale progetto dalle disposizioni relative alla consultazione pubblica prevista dalla presente direttiva, a condizione che gli obiettivi della presente direttiva siano rispettate”.
La direttiva stabilisce, inoltre, che le sue norme non trovino applicazione (e che dunque non si proceda a valutazione di impatto ambientale) ai progetti concernenti la difesa (anche quella relativa alle attività degli alleati, come si specifica nel preambolo della direttiva) e le emergenze civili. E mi pare che in Italia gli esempi non manchino (MUOS, terra dei fuochi, ecc.).
Ma arriviamo ad una delle questioni più spinose: il fracking (la frantumazione delle rocce porose di origine argillosa – scisti – mediante l’utilizzo di liquidi saturi di sostanze chimiche).
Nell’ottobre del 2013 Zanoni ha affermato: “È indispensabile che siano sottoposti a valutazione ambientale anche i progetti di estrazione del gas di scisto che utilizzano la tecnologia del fracking, cioè la fratturazione idraulica, una tecnologia molto impattante perché può causare impatti molto negativi sulla falda acquifera a causa dell’inquinamento che potrebbe essere prodotto[...]. Ci sono casi eclatanti nel Nord America dove questi impianti hanno causato l’avvelenamento delle falde acquifere. In Europa dobbiamo dotarci di tutte le normative necessarie che prevengano ogni problema ambientale per l’estrazione di questi gas”.
Come è andata a finire? Che la previsione della sottoposizione di tali progetti alla valutazione di impatto ambientale è stata immediatamente cancellata. E questo perché l’Europa si è dovuta piegare ai diktat provenienti da Oltremanica. Nel corso del 44° World Economic Forum di Davos in Svizzera, il premier britannico David Cameron ha, infatti, esortato l’Europa ad abbandonare l’idea d’introdurre regole particolarmente gravose per le società operanti nello shale gas, onde evitare la fuga degli investitori. Tali affermazioni sono state rilasciate proprio mentre la francese Total annunciava l’acquisizione del 40% di due permessi di esplorazione per lo shale gas nelle Midlands inglesi.
Per riscuotere successo tra i cittadini inglesi, e neutralizzare così le proteste degli ambientalisti, il conservatore Cameron ha promesso di lasciare agli enti locali il 100% (raddoppiando l’attuale 50%) del gettito derivante dalle tasse pagate dalle società che praticano il fracking: circa 1,7 milioni di sterline per impianto, cui vanno aggiunte 100 mila sterline per ogni esplorazione e la partecipazione – pari all’1% – ai ricavi derivanti dalla produzione. In questo modo, i problemi derivanti da tale pratica estrattiva sono passati rapidamente in secondo piano e il governo ha potuto conseguire indisturbato i propri obiettivi. Greenpeace le ha definite “bribes”, ossia: mazzette.
Le pressioni sul commissario all’Ambiente, Janez Potonick, e sul commissario per il Clima, Connie Hedegaard, hanno, dunque, avuto la meglio: per ora non conviene parlare di fracking. Che tradotto in parole più esplicite vuol dire: per ora non occorre sottoporre obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale l’attività di fracking. Ogni Stato membro faccia pure quel che vuole.

Eppure Zanoni sostiene che il Parlamento europeo “ha agito nel solo ed esclusivo interesse dei 500 milioni di europei, della loro salute e dell’ambiente in cui vivono”. Che dire? Se ci crede lui.