mercoledì 9 maggio 2012

Proposte per superare la crisi economica, ambientale e sanitaria della Valle dell'Agri

COPAMS 2012
Conferenza Petrolio Ambiente Salute

Sala Convegni
Hotel Sirio
Villa D’Agri (PZ)
25 – 26 maggio 2012

Programma


Venerdì 25 Maggio - Villa d’Agri


Ore 17.00 - Il Petrolio e la crisi dello sviluppo territoriale ecosostenibile

Modera: Rosa Fortunato
Comitato Civico “Sor Aqua” - Coordinatore “La Locomotiva
Introduce: Antonio Bavusi, OLA
Testimonianza: Vincenzo Capogrosso, residente in C/da Vigne di Viggiano
Interventi:
Maurizio Bolognetti, Direzione Nazionale Radicali Italiani
Pietro Dommarco, Coordinatore Ola - Giornalista Altraeconomia
Domenico Ferrara, Mov. Politico Contro l'Indifferenza
Francesco Masi, Laboratorio del Marmo-Melandro per i Beni Comuni
Anna Maria Palermo, Responsabile regionale Libera
Giovanni Samela, Associazione “Cento Comuni”
Miko Somma, Comunità lucana (No Oil)

0re 18.30 - Il Petrolio e la crisi politico-istituzionale

Testimonianza: Pinuccio Cudemo, “Pro Vita Sana” Sant’Arcangelo
Interventi:
Sergio Annunziata, Sindaco di Atena Lucana
Pasquale De Luise, Sindaco di Spinoso
Vito Di Trani, Sindaco di Pisticci
Michele Grieco, Sindaco di Paterno
Tommaso Pellegrino, Sindaco di Sassano

Dibattito

Ore 21.00 - Cena (aperta a tutti con prenotazione)


Sabato 26 Maggio - Villa d’Agri

Ore 9.00 - Il Petrolio e la crisi agricola, turistica e industriale

Modera: Arturo Caponero, Circolo Legambiente Montalbano
Introduce: Rita D’Ottavio, La Locomotiva
Testimonianza: Massimo Miranda, Allevatore di Viggiano
Interventi:
Gianfranco Atella, Comitato regionale Acqua Pubblica
Terenzio Bove, Dottore di Ricerca in produttività delle piante coltivate (La Locomotiva)
Gianni Fabbris, Altragricoltura - Comitato “Terre Joniche”
Francesca Leggeri, Operatore agrituristico
Francesco Pisani, Produttore vitivinicolo - biologico
Antonio Grazia Romano, Ribelli Web Basilicata
Amedeo Truda, Elbe Sud Italia

Ore 10.00 - Il futuro verde della Basilicata

a cura di: Forum Democratico
Modera: Michelangelo Leone


Ore 11.30 - Il Petrolio e la crisi ambientale e sanitaria

Modera: Ivan Di Palma, Comitato No Petrolio Vallo di Diano
Introduce: Giuseppe Frezza, Ass. “Pro Vita Sana” Spinoso - La Locomotiva
Testimonianza: Cristina Berardone, L’Onda Rosa
Interventi:
Albina Colella, Università della Basilicata
Giampiero D’Ecclesiis, Geologo
Giuseppe Di Bello, Associazione EHPA
Vito Mazzilli, Presidente WWF Basilicata
Giambattista Mele, Laboratorio per Viggiano - La Locomotiva
Camilla Nigro, L’Onda Rosa - La Locomotiva

Ore 13.30 - Pranzo (aperto a tutti con prenotazione)


Ore 17.00 - Come e perché la Lombardia, l’Abruzzo e la Campania hanno detto NO al Petrolio

Modera: Enzo Alliegro, La Locomotiva
Introduce: Vincenzo Vertunni, Sindaco di Grumento Nova
Comunicazione: Giuseppe Macellaro, (Sui-GeneriS)
Interventi:
Alberto Saccardi - Giovanni Zardoni, Comitato No al pozzo nel Parco del Curone (Lecco)
Carlo Costantini, Capogruppo IdV Regione Abruzzo
Raffaele Accetta, Presidente Comunità Montana “Vallo di Diano e del Cilento”

Ore 19.00 - Per una legge regionale sull’intero comparto estrattivo

Enzo Di Salvatore, Professore di Diritto Costituzionale, Università di Teramo
(autore del volume: Abruzzo color petrolio)


Dibattito e Conclusioni

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I lavori saranno trasmessi in diretta nazionale su radio radicale e in streaming su olachannel http://www.olachannel.it/ e sulla radio locale radio color
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La locomotiva della Valle dell'Agri

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa Fortunato, 3489008317
Rita D’Ottavio, 3204035055
Camilla Nigro, 3346787390
Giambattista Mele, 3275797508
Terenzio Bove, 3931292811

venerdì 20 aprile 2012

Lettera di diffida dell'Associazione Jonathan inviata alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti relativa ai "criteri di esclusione alla donazione" del sangue


(Riceviamo e pubblichiamo)


Lettera dell’Avv. Andrea Cerrone inviata per conto dell'Associazione Jonathan - Diritti in movimento all’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti
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A nome e nell’interesse dell’Associazione Jonathan - Diritti in Movimento, con Sede legale in Pescara alla via Palermo n. 41, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Marco Lozzi, rappresento quanto segue.

L’Associazione, che ha tra i suoi obiettivi statutari la tutela, tra gli altri, dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, si duole per la decisione dell’Azienda di sottoporre, a coloro che si avvicinano alla donazione del sangue presso il Servizio aziendale di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'Ospedale “Floraspe Renzetti” di Lanciano, un documento retrivo, discriminatore e sideralmente distante dalle più elementari conoscenze medico scientifiche in tema di trasmissione delle malattie a contagio sessuale.
Il predetto documento, recante i “criteri di esclusione alla donazione”, che per Vs. opportuna conoscenza si allega in copia alla presente, pur essendo ciclostilato col vecchio logo “Azienda Sanitaria Locale 03 Lanciano-Vasto”, viene tutt’ora sottoposto agli aspiranti donatori: diffondendo preconcetti, sconforto e disinformazione. Così contribuendo a vanificare, del tutto gratuitamente, il lavoro immane di chi lotta ogni giorno per la tutela dei diritti fondamentali dell’essere umano: contro l’omofobia, la transfobia ed ogni altra forma di ingiusta ed assurda discriminazione.
Il documento, pur facendo appello al “profondo significato filantropico” che, effettivamente, contraddistingue l’alto gesto di donare il sangue, risulta essere avaro in termini di umanità, nonché pregno di preconcetti privi di riscontro scientifico.
Tra i primissimi punti di un elenco di 11 condizioni che precludono all’aspirante donatore di offrire al prossimo il proprio sangue si legge, al numero 2, la dicitura: “Rapporti omosessuali” e al numero 3: “Rapporti sessuali con persone sconosciute”.
Conviene, per zelo, esaminare entrambe le diciture: tutt’ e due patentemente errate e gravemente approssimative. Quella di cui al numero 3, ad esempio, evoca un mito sfatato da lunghi anni, specie in tema di trasmissione del virus dell’immunodeficienza umana, che prioritariamente vuole scongiurarsi nell’ambito della donazione di sangue. Distinguere tra persone conosciute e sconosciute in questo campo è fuori luogo e fuori dal tempo. Più opportuno, invece, sarebbe stato un esplicito riferimento ai rapporti protetti e non protetti. Incredibilmente mai citati; quasi si patisca il peso di un pregiudizio dottrinale/religioso.
Non sono infrequenti le infezioni tra partner, figurarsi tra persone non sconosciute.
La promiscuità sessuale e i comportamenti a rischio, in generale, cui eventualmente si espongono i conoscenti, gli amici o persino il partner dell’aspirante donatore non sono sempre nel dominio di quest’ultimo. Non può valere un lato principio d’affidamento a terzi, in questa delicata materia.
È l’utilizzo del preservativo o di altri presidi che allontana la trasmissione delle più gravi M.S.T. Non è infrequente che la persona sieropositiva neppure sappia di essere entrata in contatto col virus. Non vi sono sintomi eclatanti. Anzi, l’infezione, per definizione, rimane silente negli anni e ciò non pregiudica certo la trasmissibilità del virus.
In altri termini, non basta essere eterosessuali ed avere rapporti con partner conosciuti per scongiurare la trasmissione del virus.
Altro punto assai dolente è quello di cui al numero 2 dei “criteri di esclusione alla donazione”. Anche qui nessun riferimento ai rapporti sessuali protetti e non, responsabili o irresponsabili, quasi a voler intendere che il sangue di una persona gay sia infetto o rischioso a prescindere e così proscritto da ogni logica solidaristica e filantropica.
Orbene, divulgare, in modo massivo, concetti ambigui, così retrivi e grandemente approssimativi lede la dignità della persona umana, alimentando la discriminazione, l’odio e l’omofobia e prestando il fianco a coloro i quali cercano ogni appiglio per oltraggiare gli omosessuali.
La mancanza di precisione, l’approssimazione e la divulgazione di concetti pseudoscientifici, infatti, finisce per contravvenire all'obbligo di solidarietà sociale enunciato dall'art. 2 della Costituzione che, come rimarcato da un recente pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 138/2010), ricomprende, tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo che vanno tutelate, anche quelle omosessuali.
Non si trascuri la grande lotta portata avanti dall’Unione europea contro l’omofobia. La Legge 2 agosto 2008 n. 130 ha ratificato il Trattato di Lisbona che, modificando il Trattato sull’Unione europea, ha fatto proprio il riconoscimento dei diritti contenuti nella c.d. Carta di Nizza, la quale vieta le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali. Tutto ciò nella consapevolezza che l’omofobia insidia ancora la società contemporanea per cui, specie in capo alle Amministrazioni pubbliche, si pretende che si faccia attenzione e che si usi cautela nel diffondere certuni concetti.
Così, appena qualche giorno fa, si è espresso il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, a Ginevra, presso la Sede della Commissione O.N.U. per i diritti umani: “Alle lesbiche, gay, bisessuali o transgender, lasciatemi dire: non siete soli. La vostra battaglia per la fine della violenza e della discriminazione è una battaglia condivisa. Ogni attacco a voi è un attacco ai valori universali delle Nazioni Unite che ho giurato di difendere e promuovere. Oggi sto con voi e invito tutti i paesi e i popoli a stare dalla vostra parte”.
L’auspicio è che anche la Regione Abruzzo e la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti stiano dalla parte della non discriminazione.
Donare il sangue è un gesto di grande civiltà. Donare il sangue e gli emocomponenti significa, molto spesso, salvare una vita. Tante vite. Il lavoro compiuto ogni giorno, specificamente, dal personale del Servizio di immunoematologia dell’Ospedale Renzetti di Lanciano è un lavoro faticoso ed insostituibile, peraltro di comprovata ed elevatissima competenza. Ben nota anche al di fuori dei confini regionali. Si tratta di una vera e propria struttura d’eccellenza della quale tutti debbono andare fieri.
Evidentemente, per via di un grossolano errore, concentrandosi il lavoro dei medici, degli infermieri e del personale tutto sugli aspetti più propriamente medico scientifici della donazione del sangue, si è trascurato un aspetto apparentemente banale ma in realtà importantissimo. Non sostituendo un vecchio documento divulgativo con uno più appropriato ed attuale si è effettivamente prodotto un danno.
A farne le spese sono tutte quelle persone che ogni giorno vengono discriminate per via del loro orientamento sessuale o per la loro disforia di genere. Dileggiate per quel che sono: per la loro natura; mai più malattia, come saggiamente insegnato, ormai da moltissimi anni, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Scansate o persino emarginate per via di una logica retriva che le vuole ontologicamente dedite alla promiscuità. Dimenticandosi che esse, come tutte le altre, sono persone: esseri umani con sentimenti, sofferenze e diritti. Oggi giuridicamente tutelati.
Gli individui che ogni giorno, ancora oggi ed in questo Paese, si scoprono omosessuali o transessuali vanno incontro ad una serie interminabile di difficoltà, talora gravissime. S’è stimato che innumerevoli sono i casi di adolescenti che tentano il suicidio sol perché si scoprono omosessuali e, purtroppo, la letteratura medica e quella sociologica pullulano di statistiche disarmanti, in questo senso.
Ciò deve rafforzare il senso di responsabilità di tutti e, per prime, delle Istituzioni, le quali debbono usare un linguaggio attuale e cauto, sempre consapevoli del danno che ogni leggerezza ed ogni approssimazione possono produrre.
Certo che le Signorie Loro sapranno prontamente rimediare al problema ampiamente illustrato, dandomene opportuna conoscenza, ho l’obbligo di diffidare formalmente, così come effettivamente diffido, l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano- Vasto- Chieti, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a provvedere immediatamente affinché cessi la diffusione del documento recante “CRITERI DI ESCLUSIONE ALLA DONAZIONE”, allegato alla presente e sottoposto agli aspiranti donatori, come meglio specificato in narrativa. Sarà cura dell’Azienda sostituirlo con un documento attuale e scientificamente apprezzabile. Diversamente, mi vedrò costretto a rivolgermi all'Autorità giurisdizionale, ove chiederò anche il ristoro dei danni per conto dell'Associazione Jonathan - Diritti in Movimento, rappresentante degli interessi collettivi e diffusi che ho descritto.

Distinti saluti.

Lanciano - Pescara, 27 marzo 2012.

Avv. Andrea Cerrone Ph.D.

mercoledì 21 marzo 2012

L’Unione fa la forza: i piccoli Comuni e la sfida del Patto di stabilità

Per i cinefili “Patto con la morte” è semplicemente un film di Stephen Becker; per i Comuni è sinonimo di un altro Patto: quello di stabilità interno. Introdotto con legge n. 448 del 1998 (art. 28) al fine di responsabilizzare finanziariamente i vari livelli di governo, esso escludeva dall’ambito soggettivo i piccoli Comuni. Questa situazione, però, è ora mutata. Secondo l’art. 25, comma 6, del d.l. n. 1/2012, infatti, dal 2013 sottoposti ai vincoli del patto non saranno solo le Province ed i Comuni con più di 5000 abitanti, ma anche i Comuni con più di 1001 abitanti. A partire dal 2014, invece, cesserà la premialità, da sempre prevista, per le Unioni di Comuni. L’art. 16, comma 1, del d.l. n. 138/2011, estende la disciplina del Patto alle Unioni costituite da enti con meno di 1000 abitanti. Da un’attenta lettura di quest’ultima disposizione emerge un’incongruenza, se non un vero e proprio vacuum normativo. I Comuni con più di 1001 abitanti potrebbero evitare l’incudine del Patto di stabilità delegando all’Unione di Comuni l’esercizio congiunto di alcune funzioni, in conformità all’art. 32 TUEL. Così facendo, la soggezione al Patto sarebbe circoscritta alle funzioni non trasferite. Lo stesso discorso non può essere svolto, invece, per i Comuni con meno di 1000 abitanti, i quali, dal 2014, non saranno incentivati ad unirsi, nonostante siano i principali beneficiari potenziali della disciplina prevista dall’art. 32 TUEL. Neanche la circolare n. 5/2012 del 14 febbraio della Ragioneria dello Stato, deputata a dettare i criteri interpretativi per l’applicazione della disciplina pattizia, ha fugato i dubbi nutriti in proposito.

L’idea di questo intervento è nata pensando al mio Comune di residenza. A parere di chi scrive, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, potrebbero pensare di dare nuova linfa alla propria organizzazione ridisegnando la loro struttura in un’ottica unitaria, sulla base di quanto affermato in un recente convegno dal dirigente toscano Izzi, secondo cui “il Comune come lo conosciamo oggi non ci sarà più”. L’istituzione dell’Unione, però, consiste in un vero e proprio processo di trasformazione culturale, non privo di ostacoli. In primo luogo, nonostante si viva nell’era della globalizzazione, il virus del campanilismo non è ancora debellato (c.d. "paradigma dell’identità"). In secondo luogo, non sempre l’opinione pubblica è in grado di dare un giudizio completo ("limbo del consenso"), soprattutto per il ricorso a canali comunicativi poco apprezzati dalla popolazione ("Mismatching comunicativo").

Le Unioni di Comuni mostrano molti elementi di comunanza, soprattutto con riferimento alle funzioni delegate. Queste ultime, e le relative risorse, sono definite dallo Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti, ai sensi dell’art. 32 TUEL. L’obiettivo di ogni singola Unione dovrebbe essere quello di “omogeneizzare verso l’alto i servizi forniti alla popolazione” [Bolgherini]. Per fare ciò, i singoli Comuni rinunciano a fette di competenze in favore dell’ente sovracomunale, che garantirà l’omogeneità dei servizi su tutto il territorio, in termini procedurali, di costi e di offerta. Dall’analisi di alcuni Statuti di Unioni, queste sono le principali funzioni oggetto di gestione congiunta: le attività istituzionali e di segreteria; l’Ufficio per le relazioni col pubblico; la tutela legale; i servizi demografici; i servizi cimiteriali; il personale; le entrate tributarie e i servizi fiscali; gli appalti e i contratti di lavori, servizi e forniture; i servizi statistici, informativi e di e-governament; la polizia municipale; la viabilità, la circolazione e i servizi connessi; la gestione del territorio (catasto, gestione e manutenzione del verde pubblico, vigilanza e controllo antisismico, ecc.); i servizi tecnici, urbanistica ed edilizia; lo sviluppo economico; lo sportello unico delle attività produttive; i servizi sociali; le politiche abitative e le funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica; i servizi scolastici; la cultura, il turismo e le attività ricreative; l’agricoltura e l’ambiente; la difesa idrogeologica del territorio; la gestione e la valorizzazione del patrimonio forestale.

Sembrerebbe tutto facile, ma non è così. Quanto alla costituzione di un corpo di polizia municipale (rectius: dell’Unione), le difficoltà attengono essenzialmente alla dipendenza dei vigili urbani dai sindaci. Per esempio, l’Unione Terre di Castelli ha optato per una funzione mista creando un corpo unico di vigili, con presidi in ogni Comune. Non meno complicato è il trasferimento dei servizi demografici. Infatti, molte competenze sono proprie dello Stato e vengono svolte dal Sindaco in qualità di ufficiale civile: non sono delegabili. Last but not least, il trasferimento del personale. Senza dubbio, rappresenta l’elemento fondamentale per l’efficacia dell’Unione, e per la sua durata, sebbene un fattore determinante sia rappresentato dal numero dei Comuni facenti parte dell’Unione. Nel caso prospettato per i Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, potrebbe verificarsi l’effetto contrario. Il numero esiguo di Comuni potrebbe essere sinonimo di precarietà dell’Unione, il cui fallimento renderebbe problematica la ricollocazione dei dipendenti. Il discorso sarebbe diverso se l’Unione si estendesse anche agli altri comuni contermini. È opportuno ricordare, però, che nella quasi totalità dei casi, il trasferimento del personale ha portato ad una riduzione dello stesso e dei relativi costi, ma anche ad un miglioramento qualitativo della struttura amministrativa e burocratica.

Per concludere vorrei tornare al punto di partenza. Il ricorso all’Unione di Comuni potrebbe essere la strada da seguire per quei Comuni con più di 1000 abitanti, finora mai soggetti al Patto di stabilità interno. Sia chiaro, questo suggerimento non è rivolto ad eludere la norma, ma ha obiettivi più lungimiranti. Nonostante il Patto sia stato violato da una piccola percentuale di enti, la riduzione del debito pubblico è stata piuttosto contenuta. Questo dimostra la miopia o la “stupidità” del Patto. La colpa non è del Patto, ma del Legislatore. A tal proposito, la decisione di dar vita ad un soggetto intercomunale deve essere vista come una sfida d’efficienza, al fine di ottenere risultati migliori rispetto a quelli che si otterrebbero se ci limitasse a rispettare il Patto. La sopravvivenza di alcuni piccoli Comuni, e cioè la maggior parte di quelli italiani, passa dalla capacità di sapersi innovare. Il Patto è un rimedio agli errori del passato, l’innovazione è la sfida per il futuro.


NICOLA PISCIAVINO

giovedì 8 marzo 2012

L’Abruzzo discute di riforme istituzionali e riflette poco sulle sue leggi

Le forze politiche abruzzesi ritengono che la questione delle riforme istituzionali costituisca un problema non più eludibile. La discussione ruota ormai da tempo intorno a due temi principali: la riforma del Consiglio e la riforma della legge elettorale. Quanto al primo, quasi tutti affermano che occorra ridurre l’attuale numero dei consiglieri regionali. Quanto al secondo, da più parti si sostiene che occorra innalzare la soglia di sbarramento (fino al 6% per le liste di coalizione), prevedendo possibilmente un collegio elettorale unico (come auspica Confindustria) ed anche un premio di maggioranza tutto da definire. Il dibattito, insomma, si concentra intorno all’organo Consiglio, non sull’attività che questo svolge. Eppure è proprio l’attività del Consiglio che meriterebbe una riflessione più approfondita. Certo, soggetto (Consiglio) e oggetto (attività) sono tra loro strettamente collegati. Ma non si vede in che modo dalla riforma del Consiglio e della legge elettorale possa scaturirne un sicuro beneficio per l’attività normativa della Regione.
Nel panorama della produzione legislativa regionale, l’Abruzzo risulta essere particolarmente attivo: nel solo 2010 il Consiglio ha varato ben 62 leggi; nel 2011 ne ha approvate 44. Questi dati, però, devono essere letti cum grano salis, in quanto di per sé potrebbero non voler dire niente. Essi non dicono niente anzitutto sulla qualità della legislazione, in quanto molte delle leggi approvate derivano da un autentico copia e incolla: si naviga su internet, si cerca nei siti istituzionali delle altre Regioni, si copia e incolla su un file di word la legge trovata e la si presenta sotto forma di progetto di legge in Consiglio. Un’operazione, insomma, che ciascuno di noi potrebbe comodamente effettuare da casa. In secondo luogo, occorrerebbe verificare attentamente quale sia il contenuto di quelle leggi. Molte di esse, infatti, sono “leggine” o “leggi-provvedimento”: la Regione interviene con legge su tutto, persino se si tratta di istituire la “Giornata degli Abruzzesi nel Mondo” o il “Concorso Remo Gaspari”. Del resto, non è un caso se ad una così alta produzione legislativa corrisponda un’attività regolamentare pari a zero. Secondo quanto stabilisce lo Statuto della Regione, la potestà regolamentare spetta in via esclusiva al Consiglio. Nel 2010, però, la Regione Abruzzo non ha varato un solo regolamento. Questo spiegherebbe, almeno in parte, come mai la Regione sia così produttiva in fatto di leggi. Non solo. Come mai persino la Giunta ricorra sempre più sovente a delibere “paranormative”.
C’è poi un’altra questione che in relazione all’attività legislativa regionale deve essere considerata. Dal 2003 ad oggi il Governo nazionale ha impugnato 37 leggi della Regione; dal canto suo, la Regione Abruzzo ha impugnato 7 leggi dello Stato. Nella Legislatura in corso, quella del governo Chiodi, il Governo ha impugnato ben 17 leggi regionali (solo tre nei mesi di gennaio e febbraio 2012), mentre la Regione Abruzzo ne ha impugnata solo una. Il che lascerebbe pensare o che le leggi dello Stato siano tutte, tranne una, perfettamente rispettose della Costituzione oppure che la Regione Abruzzo sia al riguardo particolarmente distratta. Ebbene, quale esito hanno avuto detti ricorsi? Mi limito qui a considerare il biennio 2010-2011. Nel 2010 la Corte si è pronunciata 6 volte: in due casi con ordinanza (posto che la Regione aveva nel frattempo modificato la legge impugnata) e negli altri quattro con sentenza. Le quattro sentenze hanno dichiarato tutte (almeno in parte) l’illegittimità delle leggi impugnate. Il dato che appare più curioso è che in nessuno dei 6 casi la Regione ha ritenuto di doversi difendere in giudizio. Nel 2011, invece, la Corte è intervenuta 7 volte: due con ordinanza e cinque con sentenza. Anche qui, le sentenze adottate hanno dichiarato tutte l’illegittimità costituzionale delle leggi impugnate. E per ben due volte la Regione ha rinunciato a difendersi in giudizio. Ricapitolando: nel solo biennio 2010-2011 si sono avute 9 pronunce di illegittimità costituzionale e per ben 8 volte nessuno ha difeso la legge della Regione Abruzzo dall’impugnazione del Governo nazionale. Ci sarebbe da chiedersi: il ricorso al copia-incolla, l’adozione di “leggine” e di “leggi-provvedimento”, l’approvazione di leggi poi dichiarate illegittime, la rinuncia all’impugnazione di leggi statali e soprattutto la rinuncia alla difesa delle leggi regionali dinanzi alla Corte significano davvero che la Regione Abruzzo tiene in alta considerazione il suo massimo consesso? Perché se così non fosse, anche il dibattito su quale riforma convenga al Consiglio potrebbe finire per essere un dettaglio parzialmente trascurabile.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 2 marzo 2012

Pasolini e i "No Tav"

Il giovane manifestante “No Tav”, che irride con frasi colme di disprezzo il giovane carabiniere inerme, ha evocato in taluni il ricordo dei tristi fatti di Valle Giulia e le parole che Pasolini pronunciò allora contro gli universitari in difesa dei celerini. Questo parallelo, che firme più o meno autorevoli del giornalismo italiano hanno ritenuto con convinzione di poter tracciare, risulta, a mio parere, del tutto superficiale. Non si tratta ovviamente di sapere quel che oggi avrebbe pensato Pasolini dei fatti di Val di Susa. Si tratta di sapere, invece, se quella analisi sociologica possa estendersi immutata agli scontri in atto.
A Valle Giulia, nel 1968, la contrapposizione tra studenti e poliziotti portava Pasolini a scrivere di “lotta di classe”. Una lotta che finì per mostrare il lato più inconsapevole della condizione vissuta dai protagonisti di quegli accadimenti: gli universitari, borghesi e figli di papà, da un lato; i poliziotti, non-borghesi e figli di operai e contadini, dall’altro. Due classi distinte, separate l’una dall’altra. Meglio detto. Una classe e una non-classe divise da una distanza sociale irriducibile: quella che lottava (gli studenti universitari figli della borghesia) e quella che non ha mai lottato (i poliziotti figli di operai e contadini). Vorrei essere più preciso. Nel caso del proletariato, della lotta dei padri non ne hanno beneficiato ideologicamente i figli-poliziotti; nel caso del sottoproletariato, della mancata lotta ideologica ne hanno “beneficiato” tutti gli altri: contadini da sempre, essi non hanno mai costituito una vera “classe” e già l’utilizzo del sostantivo “sottoproletariato” starebbe a provarlo. Sarebbe mai venuto in mente a qualcuno di definire la classe degli operai come classe della sottoborghesia?
Ora, a me pare che in Val di Susa non vi sia alcun “frammento di lotta di classe”. Chi leggesse con onestà lo scontro tra i "No Tav" e le forze dell’ordine con gli occhi di Pasolini arriverebbe alle seguenti conclusioni: che tra i "No Tav" non vi sono solo studenti universitari, ma anche impiegati, operai, contadini, disoccupati; che gli studenti universitari del 2012 non sono quelli del 1968, in quanto essi sono per lo più figli di impiegati, di operai, di contadini, di disoccupati ed anche figli di carabinieri e di poliziotti; che tra le forze dell’ordine vi sono figli di impiegati, di operai, di contadini, di disoccupati ed anche figli di carabinieri e di poliziotti. Se, dunque, nel 2012 di “classe” si vuole ancora parlare, deve parlarsi di medesima “non-classe”. Una “non-classe” che, da qualunque parte la si osservi, non ha “facce di figli di papà”. Gli universitari del ’68, i figli della borghesia di allora, non sono a Val di Susa. Quindi sarebbe vano cercarli lì. Essi sono altrove, magari a decidere che la Tav, costi quel che costi, comunque si farà.

ENZO DI SALVATORE

domenica 26 febbraio 2012

Quando il richiamo alla sicurezza e alla protezione del territorio diventa uno strumento per legittimare la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dei diritti umani, a fronte del ricorso effettuato contro i respingimenti verso la Libia di 200 persone di nazionalità somala ed eritrea nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2009.
Secondo la Corte, l’Italia si è resa responsabile di gravissime violazioni, prima tra tutte la mancata osservanza dell’art. 3 delle Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che recita: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti”; principio, questo, il cui carattere assoluto era già stato affermato dai giudici europei in una precedente sentenza (Chahal c. Regno Unito).
I ricorrenti sarebbero stati esposti al rischio di subire torture e trattamenti inumani non solo in Libia, Paese notoriamente privo di un’adeguata tutela dei diritti umani, ma anche in Somalia ed Eritrea, dove vigono pratiche di detenzione e tortura dei cittadini, che tentino di abbandonare il Paese.
La Corte prosegue motivando il suo disposto sulla base del mancato rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, ex art. 13 CEDU –“ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni” – e del divieto di espulsione collettiva sancito dall’art. 4 del Protocollo 4 della stessa Convenzione.
I profughi sarebbero stati respinti dalle autorità nazionali, da un lato, senza dare loro la possibilità di far valere i diritti lesi dinnanzi ad un organo giurisdizionale e, quindi, di invocare una protezione internazionale; dall’altro, senza  una previa verifica della situazione individuale di ciascuno, dei motivi della fuga dal Paese d’origine, negando pertanto il principio di individualità che è alla base del divieto suddetto.

Il “caso Hirsi” trae i suoi presupposti dalla seguente vicenda: nel maggio 2009 le autorità italiane intercettarono, a largo delle coste di Lampedusa, una nave carica di profughi e provvidero immediatamente a rispedirla a Tripoli. Dei  200 migranti, solo 24 furono rintracciati dal Comitato italiano per i rifugiati, che diede mandato a due avvocati dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani di presentare ricorso alla Corte europea. L’Italia è stata condannata ad un risarcimento di 15 mila euro più le spese nei confronti di 22 dei 24 ricorrenti, in quanto due dei ricorsi presentati sono stati giudicati inammissibili.

L’antefatto giuridico è costituito, oltre che dalla discussa normativa italiana sull’immigrazione, dal Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato a Bengasi il 30 agosto 2008.
L’art. 19 del suddetto accordo introduceva un meccanismo di lotta all’immigrazione illegale, attraverso la previsione di una rete di controlli, che vedeva, da un lato, la messa a disposizione da parte dell’Italia di nuove motovedette ed equipaggiamenti misti, dall’altro un sistema di telerilevamento per monitorare le frontiere da affidare a società italiane. L’accordo è stato sospeso nel 2011 a seguito della rivoluzione libica.

La sentenza della Corte europea ha un’importanza storica imprescindibile e rende necessario un ripensamento della politica sull’immigrazione; una politica che negli ultimi anni ha celato, dietro legittime ragioni di protezione e sicurezza, considerazioni propagandistiche che poco si adattano ad un efficiente sistema di tutela dei diritti dell’individuo in quanto tale, finendo spesso per scadere nel più ottuso nazionalismo. Occorrerebbe lasciare da parte gli interessi politici e le invettive populiste e “ripartire” dai diritti fondamentali dell’uomo.

ELEONORA CHIERICI

giovedì 9 febbraio 2012

L’assoluta inutilità dell’emendamento sulla responsabilità dei magistrati

1. Come si è giunti all’approvazione dell’emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati. – Com’è noto, nella fase di conversione in legge del Decreto “Cresci-Italia” (D.L. n. 1/2012) – varato dal Governo Monti per porre rimedio alla recessione della nostra economia – un deputato leghista (Gianluca Pini) ha proposto un emendamento al medesimo e, grazie allo “scudo” del voto segreto, PDL e Lega hanno riesumato la loro “antica” alleanza pre-Governo Monti, deliberando assieme l’approvazione della modifica.
Una prima perplessità che sorge in riferimento a questo emendamento riguarda l’omogeneità della problematica ivi disciplinata con il resto del testo del Decreto “Cresci-Italia”. L’emendamento appare, invero, del tutto “fuori-sede”, perché non presenta alcun collegamento con le impellenti necessità a cui il decreto (e, poi, la legge di conversione) era chiamato a far fronte.
Allora, si è detto che la norma andava scritta, perché trovava giustificazione negli obblighi europei pendenti in capo all’Italia. L’osservazione è parzialmente vera: tutto nasce dalla sentenza Traghetti del Mediterraneo del 2006. Nell’occasione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ritenne che lo Stato italiano avesse violato il Trattato perché la sua Corte di Cassazione non aveva applicato correttamente il diritto europeo. Da ciò derivò la condanna al risarcimento a carico dello Stato italiano. In senso non dissimile si è di recente pronunciata nuovamente la Corte di Giustizia (sentenza 24 novembre 2011, C-379/10). Ora come allora, la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale (come quella italiana della Legge n. 117/1988), che limiti la sussistenza della responsabilità dello Stato membro ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove detta limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente. Questo significa che, indipendentemente da ogni giudizio interno sull’operato del magistrato, la Corte di Giustizia UE è abilitata a condannare lo Stato italiano per aver leso i diritti del cittadino nell’applicazione del diritto europeo, per il tramite dei suoi magistrati. Non così, invece, quando l’errore coinvolga norme di diritto interno. In questo caso, la Corte di Giustizia nulla può, ma sarà – tutt’al più – lo Stato a dover equamente riparare il danno creato dal suo giudice. Dunque, se l’Unione europea c’entra qualcosa in questa vicenda, ciò è solo per la parte relativa al diritto europeo.
La necessità di una riforma della normativa italiana in materia di responsabilità civile dei magistrati dipende, perciò, non tanto dal fatto che ce lo “chieda” l’Unione europea, quanto dalla circostanza che il cittadino italiano verrebbe a ricevere una tutela differenziata per situazioni che, in realtà, sono analoghe. Anche se non sembra che l’emendamento riesca nell’obiettivo.

2. Le innovazioni apportate dalla nuova disciplina. – Si può ora passare ad esaminare nel merito il provvedimento. L’emendamento introdotto modifica, nello specifico, l’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117. Per i lettori più esigenti, nella tabella in calce al presente articolo sono evidenziate le differenze: in corsivo le aggiunte; in neretto le sostituzioni.
Si possono riscontrare cinque variazioni.
La prima riguarda la c.d. “legittimazione passiva” all’azione (cioè, la cerchia dei soggetti che possono essere convenuti in giudizio). L’azione – se l’emendamento passerà con successo anche il vaglio del Senato – non sarà più proponibile solo contro lo Stato, bensì anche “contro il soggetto riconosciuto colpevole” (comma 1). L’aggiunta di questo inciso dà luogo a un dilemma interpretativo. Da un lato, sembrerebbe voler dire che il cittadino leso da casi di “mala-giustizia” (sia consentito attingere dal vocabolario giornalistico) può agire direttamente nei confronti del magistrato (o del collegio di magistrati) che ha posto in essere l’errore, senza dover prima convenire in giudizio lo Stato (che, poi, si rivale sul magistrato). Ma, dall’altro lato, non è ben comprensibile cosa richieda la norma, quando dice che il soggetto contro cui si agisce deve essere “riconosciuto colpevole”. La locuzione sembrerebbe alludere, infatti, ad un previo riconoscimento di responsabilità del magistrato prima di poter agire contro lo stesso; nel qual caso, nulla cambierebbe, allora, rispetto all’attuale disciplina. Sembrerebbe, tuttavia, preferibile la prima opzione interpretativa, perché alla variazione del testo della disposizione deve necessariamente corrispondere una modifica normativa, altrimenti questa sarebbe inutiliter data (c.d. canone interpretativo del legislatore non ridondante).
Ciò nonostante, non si capisce a cosa giovi l’azione diretta. Solo un avvocato piuttosto maldestro potrebbe consigliare al suo cliente di aggredire in luogo dello Stato. Anzitutto, perché lo Stato è più solvibile. Aggredire, invece, il patrimonio di una persona fisica può dar luogo ad alcuni problemi, che dipendono dalle vicende personali del debitore. Inoltre, permanendo intatta la restante parte della legge, e, in particolare, l’art. 8, sembrerebbe continuare a vigere la regola secondo cui il magistrato non è responsabile dei danni arrecati nell’esercizio delle sue funzioni, se non nel limite di 1/3 della propria annualità (netta) di stipendio. Un esempio per chiarire il dato: se incorrendo in errore il magistrato ha provocato un danno per un milione di euro e il suo stipendio è pari a 45.000 euro netti l’anno, il cittadino potrebbe rivendicare da lui solo 15.000 euro (si badi: non per anno, ma in totale!).
Le restanti quattro modifiche incidono sulla disciplina dei presupposti – oggettivi e soggettivi – che possono dar luogo alla responsabilità civile del magistrato. Tuttavia, non è avventato dire che nulla (o quasi nulla) aggiungano alla previgente disciplina. Non la specificazione secondo cui “costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto” (comma 1), essendo questa una nozione già presente nel nostro ordinamento e generalmente valida. Non la modificazione del comma 2 (che stabilisce quando l’erronea attività di valutazione del fatto e delle prove possa dar luogo a responsabilità del magistrato), posto che quanto ivi inserito era già deducibile dalla lettura congiunta dei commi 2 e 3 del precedente testo. Infine, neppure la disposizione secondo cui il magistrato risponde civilmente, non solo per gli errori commessi con dolo o colpa grave, ma anche nei casi di manifesta violazione del diritto muta granché i presupposti al ricorrere dei quali può essere affermata la responsabilità del magistrato. Questa conclusione scaturisce, infatti, dalla definizione che della manifesta violazione del diritto dà il legislatore dell’emendamento (comma 3-bis). In particolare, ai fini della sua sussistenza, deve essere valutato:
1) se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata;
2) il carattere intenzionale della violazione;
3) la scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto;
4) in caso di violazione del diritto dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il punto sub 4) è l’unico effettivamente collegato con gli obblighi incombenti in capo all’Italia, in virtù della sua partecipazione all’Unione europea. Ed è anche l’unico degno di apprezzamento. La modifica sub 2), invece, è del tutto inutile, perché si riferisce ad un’ipotesi di dolo del giudice, già risarcibile ai sensi della precedente normativa. Quanto alle modifiche sub 1) e 3), esse sono elencate separatamente, sebbene siano collegate, perché il grado di scusabilità (o inescusabilità) dell’errore dipende proprio dal grado di chiarezza della norma violata. E però non si comprende come questa ipotesi si distingua da quella – già vigente – del comma 3, numero 1, laddove viene detto che il magistrato risponde, a titolo di colpa grave, qualora egli abbia posto in essere una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
Non sembra, infatti, che vi siano grossi spostamenti sul lato del presupposto oggettivo della responsabilità, se all’ipotesi della “grave” violazione si aggiunge quella della “manifesta” violazione. Né ve ne sono dal lato del presupposto soggettivo della responsabilità, se la violazione deve essere “determinata da negligenza inescusabile” (testo già vigente) o se deve valutarsi il grado di “scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto”.
Sembra, perciò, doveroso emettere un giudizio di pressoché totale inutilità della riforma, poiché dalla sua lettura non emergono soluzioni di continuità rispetto al pre-vigente sistema, salvo che per la parte in cui si riferisce alla violazione del diritto dell’Unione europea e per la possibilità di citare direttamente in giudizio il magistrato (sebbene, come già rilevato, questa scelta non sia conveniente e, quindi, non sembra verosimile che verrà seguita).

3. Prospettive di riforma. – È  evidente che nell’ordinamento italiano vi sia la necessità di intervenire sul tema della responsabilità civile dei magistrati, in quanto l’esercizio della funzione giurisdizionale non deve poter giustificare privilegi di sorta; tuttavia, occorre anche stare attenti a non varare riforme avventate (o, magari, quasi del tutto inutili, come quella in commento), che non badino alla peculiare funzione svolta dalla magistratura in Italia e, in generale, nello Stato di diritto.
Uno dei primi retaggi da rimuovere è, ad esempio, quello relativo alla fase di ammissibilità del giudizio instaurato avverso lo Stato per danni cagionati nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Questo è un inutile aggravio per il cittadino, potendo l’ammissibilità e il merito essere trattati nella stessa fase processuale. Peraltro, anche abolendo questo giudizio “preliminare”, i magistrati continuano ad essere sufficientemente garantiti dalla circostanza che sono giudicati da loro pari (né potrebbe essere diversamente). Trattamento, questo, che non è comune a nessun’altra categoria. Deve, però, essere mantenuta la necessità di aggredire prima lo Stato. L’azione diretta nei confronti del magistrato (introdotta dall’emendamento) potrebbe, infatti, costituire una continua minaccia, che osterebbe ad uno svolgimento sereno della funzione giurisdizionale. Tuttavia, qualora lo Stato venga condannato per l’illegittimo operato del magistrato, vi deve essere la rivalsa di questi verso il magistrato. Tale possibilità è già prevista dall’attuale normativa, ma un’eventuale riforma dovrebbe prevedere un più pregnante obbligo di rivalsa in capo allo Stato, la quale non dovrebbe più essere limitata nell’ammontare, per basilari ragioni di eguaglianza. In assenza di tali interventi, il magistrato non verrebbe adeguatamente “responsabilizzato” nell’esercizio delle sue funzioni.
A questi opportuni cambiamenti non può opporsi, come taluno fa, l’esito del referendum del 1987. La Corte costituzionale, infatti, nell’occasione chiarì che vi possono essere diversi modi per conciliare l’indipendenza della magistratura, l’esercizio della funzione giudicante, il diritto di difesa dei cittadini eventualmente lesi da quest’ultima e il principio di eguaglianza (nel senso di equiparazione di responsabilità fra i magistrati, le altre categorie di funzionari pubblici e –perché no? – tutti gli altri cittadini). Ma non sembra che l’emendamento recentemente adottato vada nella migliore direzione. Da ciò, la speranza che non venga approvato anche in Senato.

PAOLO COLASANTE


TESTO ORIGINARIO
TESTO MODIFICATO
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.