domenica 26 febbraio 2012

Quando il richiamo alla sicurezza e alla protezione del territorio diventa uno strumento per legittimare la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dei diritti umani, a fronte del ricorso effettuato contro i respingimenti verso la Libia di 200 persone di nazionalità somala ed eritrea nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2009.
Secondo la Corte, l’Italia si è resa responsabile di gravissime violazioni, prima tra tutte la mancata osservanza dell’art. 3 delle Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che recita: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti”; principio, questo, il cui carattere assoluto era già stato affermato dai giudici europei in una precedente sentenza (Chahal c. Regno Unito).
I ricorrenti sarebbero stati esposti al rischio di subire torture e trattamenti inumani non solo in Libia, Paese notoriamente privo di un’adeguata tutela dei diritti umani, ma anche in Somalia ed Eritrea, dove vigono pratiche di detenzione e tortura dei cittadini, che tentino di abbandonare il Paese.
La Corte prosegue motivando il suo disposto sulla base del mancato rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, ex art. 13 CEDU –“ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni” – e del divieto di espulsione collettiva sancito dall’art. 4 del Protocollo 4 della stessa Convenzione.
I profughi sarebbero stati respinti dalle autorità nazionali, da un lato, senza dare loro la possibilità di far valere i diritti lesi dinnanzi ad un organo giurisdizionale e, quindi, di invocare una protezione internazionale; dall’altro, senza  una previa verifica della situazione individuale di ciascuno, dei motivi della fuga dal Paese d’origine, negando pertanto il principio di individualità che è alla base del divieto suddetto.

Il “caso Hirsi” trae i suoi presupposti dalla seguente vicenda: nel maggio 2009 le autorità italiane intercettarono, a largo delle coste di Lampedusa, una nave carica di profughi e provvidero immediatamente a rispedirla a Tripoli. Dei  200 migranti, solo 24 furono rintracciati dal Comitato italiano per i rifugiati, che diede mandato a due avvocati dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani di presentare ricorso alla Corte europea. L’Italia è stata condannata ad un risarcimento di 15 mila euro più le spese nei confronti di 22 dei 24 ricorrenti, in quanto due dei ricorsi presentati sono stati giudicati inammissibili.

L’antefatto giuridico è costituito, oltre che dalla discussa normativa italiana sull’immigrazione, dal Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato a Bengasi il 30 agosto 2008.
L’art. 19 del suddetto accordo introduceva un meccanismo di lotta all’immigrazione illegale, attraverso la previsione di una rete di controlli, che vedeva, da un lato, la messa a disposizione da parte dell’Italia di nuove motovedette ed equipaggiamenti misti, dall’altro un sistema di telerilevamento per monitorare le frontiere da affidare a società italiane. L’accordo è stato sospeso nel 2011 a seguito della rivoluzione libica.

La sentenza della Corte europea ha un’importanza storica imprescindibile e rende necessario un ripensamento della politica sull’immigrazione; una politica che negli ultimi anni ha celato, dietro legittime ragioni di protezione e sicurezza, considerazioni propagandistiche che poco si adattano ad un efficiente sistema di tutela dei diritti dell’individuo in quanto tale, finendo spesso per scadere nel più ottuso nazionalismo. Occorrerebbe lasciare da parte gli interessi politici e le invettive populiste e “ripartire” dai diritti fondamentali dell’uomo.

ELEONORA CHIERICI

giovedì 9 febbraio 2012

L’assoluta inutilità dell’emendamento sulla responsabilità dei magistrati

1. Come si è giunti all’approvazione dell’emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati. – Com’è noto, nella fase di conversione in legge del Decreto “Cresci-Italia” (D.L. n. 1/2012) – varato dal Governo Monti per porre rimedio alla recessione della nostra economia – un deputato leghista (Gianluca Pini) ha proposto un emendamento al medesimo e, grazie allo “scudo” del voto segreto, PDL e Lega hanno riesumato la loro “antica” alleanza pre-Governo Monti, deliberando assieme l’approvazione della modifica.
Una prima perplessità che sorge in riferimento a questo emendamento riguarda l’omogeneità della problematica ivi disciplinata con il resto del testo del Decreto “Cresci-Italia”. L’emendamento appare, invero, del tutto “fuori-sede”, perché non presenta alcun collegamento con le impellenti necessità a cui il decreto (e, poi, la legge di conversione) era chiamato a far fronte.
Allora, si è detto che la norma andava scritta, perché trovava giustificazione negli obblighi europei pendenti in capo all’Italia. L’osservazione è parzialmente vera: tutto nasce dalla sentenza Traghetti del Mediterraneo del 2006. Nell’occasione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ritenne che lo Stato italiano avesse violato il Trattato perché la sua Corte di Cassazione non aveva applicato correttamente il diritto europeo. Da ciò derivò la condanna al risarcimento a carico dello Stato italiano. In senso non dissimile si è di recente pronunciata nuovamente la Corte di Giustizia (sentenza 24 novembre 2011, C-379/10). Ora come allora, la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale (come quella italiana della Legge n. 117/1988), che limiti la sussistenza della responsabilità dello Stato membro ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove detta limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente. Questo significa che, indipendentemente da ogni giudizio interno sull’operato del magistrato, la Corte di Giustizia UE è abilitata a condannare lo Stato italiano per aver leso i diritti del cittadino nell’applicazione del diritto europeo, per il tramite dei suoi magistrati. Non così, invece, quando l’errore coinvolga norme di diritto interno. In questo caso, la Corte di Giustizia nulla può, ma sarà – tutt’al più – lo Stato a dover equamente riparare il danno creato dal suo giudice. Dunque, se l’Unione europea c’entra qualcosa in questa vicenda, ciò è solo per la parte relativa al diritto europeo.
La necessità di una riforma della normativa italiana in materia di responsabilità civile dei magistrati dipende, perciò, non tanto dal fatto che ce lo “chieda” l’Unione europea, quanto dalla circostanza che il cittadino italiano verrebbe a ricevere una tutela differenziata per situazioni che, in realtà, sono analoghe. Anche se non sembra che l’emendamento riesca nell’obiettivo.

2. Le innovazioni apportate dalla nuova disciplina. – Si può ora passare ad esaminare nel merito il provvedimento. L’emendamento introdotto modifica, nello specifico, l’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117. Per i lettori più esigenti, nella tabella in calce al presente articolo sono evidenziate le differenze: in corsivo le aggiunte; in neretto le sostituzioni.
Si possono riscontrare cinque variazioni.
La prima riguarda la c.d. “legittimazione passiva” all’azione (cioè, la cerchia dei soggetti che possono essere convenuti in giudizio). L’azione – se l’emendamento passerà con successo anche il vaglio del Senato – non sarà più proponibile solo contro lo Stato, bensì anche “contro il soggetto riconosciuto colpevole” (comma 1). L’aggiunta di questo inciso dà luogo a un dilemma interpretativo. Da un lato, sembrerebbe voler dire che il cittadino leso da casi di “mala-giustizia” (sia consentito attingere dal vocabolario giornalistico) può agire direttamente nei confronti del magistrato (o del collegio di magistrati) che ha posto in essere l’errore, senza dover prima convenire in giudizio lo Stato (che, poi, si rivale sul magistrato). Ma, dall’altro lato, non è ben comprensibile cosa richieda la norma, quando dice che il soggetto contro cui si agisce deve essere “riconosciuto colpevole”. La locuzione sembrerebbe alludere, infatti, ad un previo riconoscimento di responsabilità del magistrato prima di poter agire contro lo stesso; nel qual caso, nulla cambierebbe, allora, rispetto all’attuale disciplina. Sembrerebbe, tuttavia, preferibile la prima opzione interpretativa, perché alla variazione del testo della disposizione deve necessariamente corrispondere una modifica normativa, altrimenti questa sarebbe inutiliter data (c.d. canone interpretativo del legislatore non ridondante).
Ciò nonostante, non si capisce a cosa giovi l’azione diretta. Solo un avvocato piuttosto maldestro potrebbe consigliare al suo cliente di aggredire in luogo dello Stato. Anzitutto, perché lo Stato è più solvibile. Aggredire, invece, il patrimonio di una persona fisica può dar luogo ad alcuni problemi, che dipendono dalle vicende personali del debitore. Inoltre, permanendo intatta la restante parte della legge, e, in particolare, l’art. 8, sembrerebbe continuare a vigere la regola secondo cui il magistrato non è responsabile dei danni arrecati nell’esercizio delle sue funzioni, se non nel limite di 1/3 della propria annualità (netta) di stipendio. Un esempio per chiarire il dato: se incorrendo in errore il magistrato ha provocato un danno per un milione di euro e il suo stipendio è pari a 45.000 euro netti l’anno, il cittadino potrebbe rivendicare da lui solo 15.000 euro (si badi: non per anno, ma in totale!).
Le restanti quattro modifiche incidono sulla disciplina dei presupposti – oggettivi e soggettivi – che possono dar luogo alla responsabilità civile del magistrato. Tuttavia, non è avventato dire che nulla (o quasi nulla) aggiungano alla previgente disciplina. Non la specificazione secondo cui “costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto” (comma 1), essendo questa una nozione già presente nel nostro ordinamento e generalmente valida. Non la modificazione del comma 2 (che stabilisce quando l’erronea attività di valutazione del fatto e delle prove possa dar luogo a responsabilità del magistrato), posto che quanto ivi inserito era già deducibile dalla lettura congiunta dei commi 2 e 3 del precedente testo. Infine, neppure la disposizione secondo cui il magistrato risponde civilmente, non solo per gli errori commessi con dolo o colpa grave, ma anche nei casi di manifesta violazione del diritto muta granché i presupposti al ricorrere dei quali può essere affermata la responsabilità del magistrato. Questa conclusione scaturisce, infatti, dalla definizione che della manifesta violazione del diritto dà il legislatore dell’emendamento (comma 3-bis). In particolare, ai fini della sua sussistenza, deve essere valutato:
1) se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata;
2) il carattere intenzionale della violazione;
3) la scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto;
4) in caso di violazione del diritto dell’Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione, non abbia osservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il punto sub 4) è l’unico effettivamente collegato con gli obblighi incombenti in capo all’Italia, in virtù della sua partecipazione all’Unione europea. Ed è anche l’unico degno di apprezzamento. La modifica sub 2), invece, è del tutto inutile, perché si riferisce ad un’ipotesi di dolo del giudice, già risarcibile ai sensi della precedente normativa. Quanto alle modifiche sub 1) e 3), esse sono elencate separatamente, sebbene siano collegate, perché il grado di scusabilità (o inescusabilità) dell’errore dipende proprio dal grado di chiarezza della norma violata. E però non si comprende come questa ipotesi si distingua da quella – già vigente – del comma 3, numero 1, laddove viene detto che il magistrato risponde, a titolo di colpa grave, qualora egli abbia posto in essere una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
Non sembra, infatti, che vi siano grossi spostamenti sul lato del presupposto oggettivo della responsabilità, se all’ipotesi della “grave” violazione si aggiunge quella della “manifesta” violazione. Né ve ne sono dal lato del presupposto soggettivo della responsabilità, se la violazione deve essere “determinata da negligenza inescusabile” (testo già vigente) o se deve valutarsi il grado di “scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto”.
Sembra, perciò, doveroso emettere un giudizio di pressoché totale inutilità della riforma, poiché dalla sua lettura non emergono soluzioni di continuità rispetto al pre-vigente sistema, salvo che per la parte in cui si riferisce alla violazione del diritto dell’Unione europea e per la possibilità di citare direttamente in giudizio il magistrato (sebbene, come già rilevato, questa scelta non sia conveniente e, quindi, non sembra verosimile che verrà seguita).

3. Prospettive di riforma. – È  evidente che nell’ordinamento italiano vi sia la necessità di intervenire sul tema della responsabilità civile dei magistrati, in quanto l’esercizio della funzione giurisdizionale non deve poter giustificare privilegi di sorta; tuttavia, occorre anche stare attenti a non varare riforme avventate (o, magari, quasi del tutto inutili, come quella in commento), che non badino alla peculiare funzione svolta dalla magistratura in Italia e, in generale, nello Stato di diritto.
Uno dei primi retaggi da rimuovere è, ad esempio, quello relativo alla fase di ammissibilità del giudizio instaurato avverso lo Stato per danni cagionati nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Questo è un inutile aggravio per il cittadino, potendo l’ammissibilità e il merito essere trattati nella stessa fase processuale. Peraltro, anche abolendo questo giudizio “preliminare”, i magistrati continuano ad essere sufficientemente garantiti dalla circostanza che sono giudicati da loro pari (né potrebbe essere diversamente). Trattamento, questo, che non è comune a nessun’altra categoria. Deve, però, essere mantenuta la necessità di aggredire prima lo Stato. L’azione diretta nei confronti del magistrato (introdotta dall’emendamento) potrebbe, infatti, costituire una continua minaccia, che osterebbe ad uno svolgimento sereno della funzione giurisdizionale. Tuttavia, qualora lo Stato venga condannato per l’illegittimo operato del magistrato, vi deve essere la rivalsa di questi verso il magistrato. Tale possibilità è già prevista dall’attuale normativa, ma un’eventuale riforma dovrebbe prevedere un più pregnante obbligo di rivalsa in capo allo Stato, la quale non dovrebbe più essere limitata nell’ammontare, per basilari ragioni di eguaglianza. In assenza di tali interventi, il magistrato non verrebbe adeguatamente “responsabilizzato” nell’esercizio delle sue funzioni.
A questi opportuni cambiamenti non può opporsi, come taluno fa, l’esito del referendum del 1987. La Corte costituzionale, infatti, nell’occasione chiarì che vi possono essere diversi modi per conciliare l’indipendenza della magistratura, l’esercizio della funzione giudicante, il diritto di difesa dei cittadini eventualmente lesi da quest’ultima e il principio di eguaglianza (nel senso di equiparazione di responsabilità fra i magistrati, le altre categorie di funzionari pubblici e –perché no? – tutti gli altri cittadini). Ma non sembra che l’emendamento recentemente adottato vada nella migliore direzione. Da ciò, la speranza che non venga approvato anche in Senato.

PAOLO COLASANTE


TESTO ORIGINARIO
TESTO MODIFICATO
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 15 gennaio 2012

In Abruzzo vigono leggi non ancora pubblicate?

Attraverso un comunicato apparso sul sito della Regione Abruzzo, il Presidente Chiodi ha dichiarato che la cattiva informazione resa dai Consiglieri regionali sarebbe foriera di “conseguenze fatali per l’opinione pubblica”, in quanto poggerebbe su “presupposti errati”. Il Presidente ha precisato che “la legge di bilancio e la legge finanziaria sono state promulgate il 10 e l’11 gennaio 2012, con i numeri 1 e 2” e che “le norme contenute nella legge di bilancio approvata lo scorso 29 dicembre sono efficaci dal 1° gennaio 2012”. Provare per credere: a far data dal 1° gennaio 2011, i cittadini hanno la possibilità di consultare online e gratuitamente il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). Una decisione questa – ha spiegato il Presidente – “da noi fortemente voluta proprio per quei principi di trasparenza, di facilità, di accesso e di garanzia di circolazione delle informazioni, che agevola anche i cittadini per i quali il servizio è gratuito, diversamente da quanto accadeva prima, con il cartaceo a pagamento”.
Per consultare il BURAT occorre accedere al portale della Regione Abruzzo e quindi cliccare sul link “B.U.R.A”. Una volta entrati nella pagina, compaiono quattro serie del Bollettino: ordinario, speciale, supplementare e straordinario. All’interno di ogni serie si ritrovano determinati atti della Regione (tra cui le leggi) e in fondo alla lista finalmente il BURA. Ebbene, in nessuna di tali serie si ritrovano le leggi di cui discorre Chiodi. Il che vuol dire una cosa sola: che esse, sebbene promulgate, non sono ancora pubblicate e non sono neppure in vigore.
Ma non è tutto. Questa vicenda mi dà modo di svolgere un paio di considerazioni ancora: 1) l’entrata in vigore di una legge regionale è sempre successiva alla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’art. 70 della legge finanziaria, senza peraltro statuire nulla in ordine alla sua pubblicazione sul BURAT, stabilisce, invece, che essa entri in vigore il 1° gennaio 2012. Mi chiedo: come può retrodatarsi l’entrata in vigore di una legge ad un momento cronologicamente antecedente a quello della sua pubblicazione? Si possono retrodatare gli effetti di una legge, ma non si può retrodatare la sua entrata in vigore; 2) la legge regionale n. 51 del 2010 ha recato una nuova disciplina della pubblicazione degli atti normativi della Regione Abruzzo. Essa stabilisce che “le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati, di norma, entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione” e che “gli altri atti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURAT” (art. 8). Questa previsione a me pare assolutamente illegittima, in quanto è lo Statuto della Regione e non la legge regionale a doversi occupare della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti. Lo dice la Costituzione all’art. 123. E se si va a vedere quello che c’è scritto sullo Statuto, si scopre che la disciplina della pubblicazione di detti atti è sensibilmente diversa da quella che reca ora la legge n. 51 del 2010: “le leggi regionali” – afferma l’art. 35 dello Statuto – “sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente”. Cosa vuol dire questo? Che le leggi sono pubblicate subito e non venti giorni dopo la promulgazione; che a questa previsione può derogarsi solo se la singola legge regionale disponga diversamente; che disporre qualcosa diversamente significa posticipare l’entrata in vigore di una legge, non certo anticiparla rispetto alla sua pubblicazione.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 13 gennaio 2012

Luis Buñuel si prende ancora gioco di noi

René Magritte, Man Ray e gli altri, che verso la fine degli anni ‘20 del secolo scorso si ritrovarono sovente presso il Caffè “Cyrano” di Place Blanche di Parigi a discutere della vita, si proposero di sovvertire la cultura dominante e di far piazza pulita, così, di tutte le ingiustizie del mondo. Borghesi e cattolici per nascita, essi lottarono contro la borghesia e il cattolicesimo, colpevoli di aver reso possibile, attraverso le idee e la pratica dei costumi, lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, la diseguaglianza sociale, il militarismo colonialista. La maggior parte dei rivoluzionari giunse a contrapporre al perbenismo e ad una certa morale in voga l’irrazionalità, il sogno, la mistificazione, la blasfemia, lasciando che un impulso distruttivo pervadesse, infine, il proprio credo. Molti anni più tardi Luis Buñuel avrebbe confessato che l’idea di incendiare un museo lo allettò “più dell’apertura di un centro culturale o dell’inaugurazione di un ospedale”. Confessione, questa, che metterebbe, invero, a nudo l’illusorietà della rivoluzione annunciata dai surrealisti, in quanto le opere di Magritte, di Ray e degli altri trovano oggi accoglienza nei principali musei del pianeta ovvero sono parte di quella cultura ufficiale contro cui essi stessi intesero lottare senza tregua. Tutti, tranne uno: proprio Buñuel.
Luis Buñuel ha subito il fascino delle parole scritte da Andrè Breton nel 1924; ha condiviso la passione e la morale coerente e rigorosa dei surrealisti; ha ammirato la vitalità creatrice della loro arte. Ma non è stato un surrealista in senso stretto. Dal punto di vista culturale, egli è stato un anarchico, che ha fatto uso anche di modalità espressive surrealiste. Taluni critici hanno sostenuto che con il film Las Hurdes (o Tierra sin pan) del 1932 Buñuel abbia inaugurato una nuova fase della sua opera, distaccandosi definitivamente dal surrealismo ed aprendo, così, ad un cinema di tipo realista. Questo rilievo appare, però, ozioso. Il ricorso a modalità espressive surrealiste o realiste non è adesione ad una dato manifesto ideologico. Il realismo di Buñuel non ha nulla a che vedere con il realismo di un Satyajit Ray; né presenta particolari affinità con il cinema neorealista di un De Sica o di un Rossellini: può anche darsi che il cinema di Buñuel sia stato talvolta carico di umanità, ma ad esso non può estendersi quanto Bazin ebbe a dire del cinema italiano, e cioè che questo fosse intriso di “umanesimo rivoluzionario”. I film di De Sica e di Rossellini anelano alla solidarietà, alla ricostruzione, ad una nuova idea di Stato e di società civile. I film di Buñuel non hanno questa pretesa. Al loro centro “senza centro” sta il potere costituito. Ed il regista, con molto sarcasmo e senza fare della spicciola psicologia, ne mostra i soprusi e le ipocrisie; che, poi, sono le debolezze dello Stato e della Chiesa – le due facce di una stessa falsa medaglia; dell’autorità militare e della classe borghese, che trae diretto alimento dal potere costituito e che non sa rinunciare ad esso senza rinunciare a se stessa.
Per questo, quando si visita il museo Reina Sofía di Madrid e si ammira il regista, nel ritratto che l’amico Dalì volle dedicargli, non si può essere tentati di pensare che anche Buñuel, al pari degli altri, sia stato infine sconfitto dalla storia. Al contrario: sebbene il suo sguardo si posi altrove, egli si prende ancora gioco di noi. E lo farà per sempre.  

ENZO DI SALVATORE

venerdì 6 gennaio 2012

Il potere di Luigi XIV secondo Roberto Rossellini

C’è un lato niente affatto trascurabile e solo apparentemente secondario dell’assolutismo dell’Ancien Régime, che è stato posto in luce con maestria e dovizia di particolari da Roberto Rossellini nel film “La presa del potere da parte di Luigi XIV”. Girato nel 1966 in 16 mm per la tv francese e presentato fuori concorso nello stesso anno alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film si apre con la morte del cardinale Mazzarino e con il dichiarato intento del Re di voler governare da solo. Un autentico colpo di Stato, secondo l’interpretazione resa da alcuni storici: il Re estromette la Regina madre e i principi di sangue dalla gestione del potere; fa arrestare il sovrintendente alle finanze Fouquet; decide di lasciarsi affiancare dal solo devoto Colbert. E il 6 maggio del 1682 trasferisce la sua Corte presso la Reggia di Versailles. Qui, nel significato dispregiativo che oggi si tende ad attribuire alla parola, il nobile diviene “cortigiano”: segue il Re ovunque, lo assiste, lo veste, ha il privilegio di servirgli il pranzo e si inchina al passaggio della carne che mangerà.
L’opera di Rossellini è senz’altro didattica, ma non didascalica. Almeno non nella messinscena. Rossellini non si propone certo di descrivere le cose per quel che sono, ma per quel che rappresentano; di modo che – come è stato detto da E. Bruno – il film assume a tratti “il senso di una metafora”. In breve: il regista intende elevare la Storia a “problema”. Al centro del film stanno l’esercizio e la conservazione del potere, espressi attraverso la forza liturgica dell’etichetta e del cerimoniale di Corte (come, del resto, ha ampiamente dimostrato N. Elias nel volume “La società di Corte”). Non si tratta di comprendere se il film sia di per sé un documento storico (perché, in questo senso, ogni film lo è per definizione), ma di capire se esso possa ambire a qualificarsi come storico. Tutto è raccontato in funzione di questa logica, allo scopo di mostrare come il sistema introdotto da Luigi XIV, lungi dal costituire un vano spettacolo carnascialesco, miri al conseguimento di un obiettivo ben preciso: dominare la nobiltà, confinandola a Versailles e legandola, in questo modo, a sé. Un progetto, questo, che non sa risparmiare neppure il Re, in quanto egli non può sottomettere gli altri senza sottomettere ad un tempo se stesso. Ed è un tratto forse del tutto ovvio del potere, e cioè del suo esercizio: lo ha scritto M. Foucault, lo ha ribadito R. Barthes e lo ha ricordato, seppur indirettamente, anche D. Zolo nel suo ultimo libro “Sulla paura”, citando alcune illuminanti parole di G. Ferrero.
Luigi XIV non può aver speranza di distrarre il nobile dagli affari del Regno, interessandolo ad una moda costosa e sontuosa, senza che anch’egli si sottometta ad una moda del tutto grottesca ed eccessiva. È necessario, dunque, che anche il Re si faccia mezzo, strumento perché il potere si conservi intatto. Per questo Rossellini ha premura di sottolineare come vi sia assoluta identità tra il Re (Sole) e la Storia e, però, assoluta distanza tra il Re (Sole) e Luigi XIV. In questo senso, la scelta di lasciar interpretare Luigi XIV a Jean-Marie Patte, un attore non professionista, non può dirsi certo casuale: questi non ricorda le battute; ha lo sguardo fisso nel vuoto; non sa interagire con gli altri personaggi del film.
Eppure Patte, che non sa recitare, conferisce involontariamente al Re una encomiabile attitudine: quella di saper recitare benissimo la propria parte. Fino alla scena con cui il film si chiude, quando il Re è finalmente se stesso: Luigi XIV è solo nella sua stanza, legge La Rochefoucauld e medita su una massima dello scrittore francese: “le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement”. È unicamente in questo momento che il potere assume un volto “umano”.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 25 novembre 2011

Ernst Jünger e la questione dello Stato mondiale

1. Ci sono libri, come quello di Ernst Jünger (Lo Stato mondiale. Organismo e organizzazione, trad. it. Parma, 1998), che sanno sorprendere, disorientare il lettore: il problema non è decidere da che parte stare, ma sapere dove andare. Più ragioni portano allo smarrimento: uno stile compatto e senza fenditure, che non dà modo al pensiero di incunearsi; un linguaggio rapsodico, che, con largo uso di figure retoriche, tende più ad affermare che ad argomentare. A suggerire più che ad enunciare. Cosicché, se talvolta si resta meravigliati per le scarne espressioni utilizzate, talaltra ci si turba per il non detto. Per un taciuto che frequentemente diviene ambiguità e che già solo per questo parrebbe assicurare al suo autore l’immortalità della propria idea. Eppure sarebbe ingeneroso fermarsi qui. Il più delle volte il non-pensiero apre, infatti, alla visione, ad una penetrante e fruttuosa immaginazione, che ci porta a dire quel che di Shakespeare già pensava Montale: e cioè che in Jünger “un albero è veramente sufficiente a creare una foresta”.
Nel suo libro, Ernst Jünger scrive che lo Stato, in quanto status, “corrisponde strettamente allo stare o al suo sussistere”. Questa affermazione non deve trarre in inganno. Jünger non è un giurista e con il suo saggio vuol porre in luce l’aspetto più propriamente fenomenologico dello Stato: il suo volto vivo, che, al di là di ogni lettura deterministica dello storia, ha da sempre tratto alimento dalla libertà. Nello Stato – assicura Jünger – si riassume tutta la potenza dell’uomo; in esso confluiscono le sue forze. A conferma di ciò starebbero le statue erette “nell’agorà, nel foro, nelle grandi piazze rinascimentali e barocche”; così come taluni simboli del dominio, quali la corona e lo scettro. E persino l’inno o la bandiera, che, sebbene con altri presupposti, nella dottrina integrazionista di Rudolf Smend già tendevano all’inclusione in funzione della conservazione.
Da tempo, tuttavia, le forze dell’uomo si sono indebolite e non fondano più la storia. L’uomo è in movimento ed anche lo Stato lo è: questo vive di grandi spazi e si fa smisurato. È chiaro che in un mondo “che si muove accelerando” non vi sono statue da erigere; ed anche i simboli non esprimono più staticità, ma dinamicità. “Sono le punte lanciate nel moto più veloce e potente” – dichiara Jünger. “Sono i veicoli spaziali e quella punta estrema raggiunta dal mondo che va costituendosi”.
Qui – è bene precisarlo – il movimento non è elemento di un’organizzazione politica a fondamento tripartito (C. Schmitt). Esso non può esserlo perché si sottrae al libero volere e al rapporto di causalità, che connette i fatti storici tra loro. Quel che conta – e che solo lascia intravvedere il movimento e la sua corsa verso lo Stato mondiale – è l’azione finale. Ciò che porta lo scrittore a dire che il presente non è da intendere quale conseguenza (di quel che è stato), ma “quale segno premonitore di qualcosa che sta per sopraggiungere”; e che, però, travolge tutto: i concetti storici così come il diritto. Per questo gli è agevole anche affermare che “la conoscenza storica non dispone più degli strumenti per darne conto”.

2. La tesi che a Jünger preme sostenere (e che, in realtà, corrisponde ad una sua non troppo remota anarchica speranza) è che nello Stato mondiale si realizzerà l’emancipazione dell’organismo dall’organizzazione.
L’uomo ha nutrito da sempre una certa diffidenza nei confronti dello Stato. Il singolo e la comunità (cui il singolo naturalmente appartiene) sono esposti alla potenza dello Stato e ne subiscono costantemente la minaccia. Jünger concepisce la società come organismo (naturale) e contrappone ad essa l’organizzazione. Al pari di quanto accade in altre specie viventi, anche nella specie umana se si fa più stringente l’organizzazione aumenta la sicurezza, ma diminuisce la libertà: “se tra gli insetti sociali l’ordinamento e la divisione del lavoro dà incremento all’economia in misura tale da rendere possibile l’accumulo di scorte di cibo, tale ricchezza è acquisita al prezzo di sorprendenti sacrifici”.
Il parallelo tracciato da Jünger si arresta, tuttavia, qui, in quanto “man mano che si sale a livelli più evoluti nel regno animale, la costruzione degli Stati sembra farsi più rara”.
Nella loro struttura elementare – afferma ancora l’esimio scrittore – l’organizzazione può dirsi connessa con la vita; non primariamente, bensì nei limiti in cui essa agisce spontaneamente sullo status biologico degli esseri viventi: “se questa tendenza si chiama volare o nuotare, compaiono ali e pinne, oppure queste vengono trasformate in modo geniale, nel senso che le ali diventano pinne, come negli alcidi o nei pinguini, o le pinne diventano ali, come nei pesci volanti”.
Ebbene, nella specie umana, il cui proprium è la libertà del volere, l’organizzazione appare un fatto artificiale, che giustifica la resistenza biologica. Spesso inutilmente. Una prospettiva più darwinistica che organicistica dello Stato, come si vede; che porta Jünger a chiedersi se il toro chieda davvero l’aratro e se il popolo voglia davvero lo Stato: “chi vuole esercitare un dominio deve certamente pensarla così, ma nell’universo si può osservare in maniera altrettanto evidente una tendenza a sottrarsi a tale dominio”. Eppure Jünger è convinto che la nascita dello Stato mondiale decreterà la morte dello Stato “storico”; e che in esso l’uomo ritroverà la sua purezza primordiale, la sua libertà. Una libertà che è assenza del padre; realizzazione di un’antica e illibata determinazione; cessazione delle ostilità, che rende vano il passaggio dell’uomo al bosco (Waldgang). In questo senso, lo Stato mondiale realizzerebbe una nuova qualità, più che un’estensione territoriale della sua organizzazione: “quando lo Stato era un’eccezione, quando era insulare, o unico nel senso dell’origine, gli eserciti combattenti erano superflui, stavano al di fuori dell’immaginazione. La stessa situazione deve presentarsi dove lo Stato diventa unico in senso finale. Allora l’organismo dell’uomo, nel senso di ciò che è autenticamente umano, potrà manifestarsi nella sua purezza, libero dalla costrizione dell’organizzazione”.

3. Nel suo celebre Principii di diritto costituzionale generale, Santi Romano definisce lo Stato una “istituzione”: un’unità “ferma e permanente”, che “assorbe gli elementi che ne fanno parte e che è superiore e preordinata così agli elementi stessi come alle loro relazioni, in modo che non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, per singole mutazioni di tali elementi”.
Lo Stato, come si vede, è per il giurista un’organizzazione di tipo statico; dinamico è il suo ordinamento giuridico. Diversamente da Jünger, il giurista è tradizionalmente incline ad analizzare non l’aspetto fenomenologico dello Stato, ma i caratteri del suo “stare”, del suo “sussistere”. Un mutamento dei principi di struttura che caratterizzano lo Stato, e che ne connotano storicamente la sua forma, non sembra minare questo presupposto. Allo stesso modo, un mutamento degli elementi costitutivi dello Stato (l’ampliamento o la riduzione del territorio e del popolo dello Stato, così come la condivisione della propria potestà di imperio con organizzazioni internazionali o europee) non pare incidere sulla sua sovranità. Quanto, però, questa premessa sia perfettamente coerente con lo Stato mondiale di Jünger è difficile da dire, atteso che un’idea siffatta non contraddirebbe a valle soltanto il mantenimento del diritto internazionale, ma smentirebbe a monte la stessa possibilità di predicare l’esistenza dello Stato. Se si esce dalla prospettiva che anni orsono la dottrina pura del diritto ha ritenuto di dover abbracciare, questa idea, infatti, urta immediatamente contro l’insegnamento impartito dalla dottrina classica dello Stato ovvero contro taluni punti fermi da essa fissati negli studi dedicati al tema (G. Jellinek).
In via del tutto ipotetica, invero, nulla impedirebbe che i c.d. elementi costitutivi dello Stato si confacciano ad uno Stato che voglia dirsi autenticamente mondiale: non certo quello territoriale (Staatsgebiet), in quanto, in questo caso, esso finirebbe con il coincidere con l’intera superficie del pianeta, e nemmeno quelli di imperio (Staatsgewalt) e di popolo (Staatsvolk), posto che ben potrebbe la potestà di governo essere esercitata nei confronti dell’umanità intera, intesa quale soggetto unitario di diritti e di doveri. Una prospettiva siffatta trascurerebbe, invece, un dato fondamentale, e cioè che i tradizionali elementi costitutivi dello Stato non esprimano affatto un significato di natura solo formale, collegandosi essi ad un concetto storico-giuridico non facilmente obliterabile: quello di nazionalità. Ciò a prescindere, si intende, dalla forma di Stato storicamente affermatasi, giacché, sebbene la classificazione tipologica dello Stato costituisca una mera convenzione scientifica, resta incontrovertibile che il concetto di nazionalità – trasfiguratosi ora nella sovranità del Monarca, ora in quella del popolo – rappresenti un fattore ineliminabile per aversi uno Stato.

4. Secondo Jünger, alla comparsa dello Stato mondiale corrisponderà la scomparsa dello Stato “storico”, in modo tale che “la conoscenza storica non (disporrà) più degli strumenti per darne conto”. Questa affermazione risulta, invero, del tutto ambigua; ed intesa alla lettera si pone in evidente frattura con l’insegnamento kantiano, teso, com’è noto, a mantenere distinto il piano delle categorie da quello dei concetti empirici.
Per Kant, com’è noto, le categorie si configurano quali concetti puri dell’intelletto, che soli renderebbero possibili i giudizi di esperienza. Ogni categoria esprimerebbe una necessità assoluta del processo epistemologico, e cioè si legherebbe per definizione alla percezione che si ha del fenomeno, prescindendo dalla possibilità della sua dimostrazione empirica. Stando alle parole di Jünger, invece, l’impossibilità della dimostrazione empirica – determinata dal nuovo che sopraggiunge – priverebbe l’interprete della stessa possibilità di utilizzare gli strumenti conoscitivi. Questa impostazione è non solo ambigua, ma – a questo punto – anche poco condivisibile.
Nel campo proprio della scienza giuridica il problema è stato affrontato, tra gli altri, da R. Stammler e J. Binder, sebbene un contributo decisivo alla sua risoluzione sia stato fornito da H. Kelsen, il quale ha efficacemente dimostrato come l’interpretazione del sistema normativo non muova affatto dal rapporto di causalità, ma dal principio di imputazione.
Su queste basi, è possibile sostenere che l’analisi storico-giuridica dello Stato – di ogni Stato – non è da svolgere in modo retrospettivo, e cioè considerando le condizioni storiche che hanno reso possibile la sua concreta formazione, bensì – una volta che si ammetta una rottura della continuità dell’ordinamento giuridico – sulla scorta di quel che stabilirà il nuovo sistema normativo. E poco importa se non vi sarà alcuna razionalizzazione del diritto dello Stato, se esso, cioè, vivrà di inediti costumi e di sconosciuti poteri: il diritto non è mai forza bruta, né magia. E però – diversamente da quel che vorrebbe Jünger – neppure anarchia.
Ragione per cui, se si prescinde dalle considerazioni critiche svolte più sopra, deve qui riconoscersi che, una volta che si postuli un ritorno alla purezza primordiale dell’organismo e si neghi, con ciò, la possibilità stessa del diritto, lo Stato mondiale semplicemente non è, non esiste.

ENZO DI SALVATORE

venerdì 4 novembre 2011

Costituzione e guerra

1. La Costituzione italiana del 1947 decreta in modo irreversibile l’abbandono dell’ideologia totalitaria e guerrafondaia predicata dal fascismo e inaugura un’era nuova e rivoluzionaria rispetto al precedente assetto istituzionale. È l’avvento della liberal-democrazia, che si ricollega ai principi di matrice internazionale della libertà, della giustizia nelle relazioni tra gli Stati e del più profondo pacifismo.
In sede di lavori preparatori della Costituzione, il dibattito sulle materie di politica internazionale fu caratterizzato dall’intento (per lo più unanime) di privare lo Stato, una volta per tutte, di quella illimitata libertà di ricorrere alla forza armata. Fino ad allora ciò aveva costituito il tratto peculiare del potere istituzionale in genere: un vero e proprio jus ad bellum, conferito in capo agli organi di governo di ciascun Stato nazionale. Il condiviso sentimento di condanna di questa indiscriminata potestà, che aveva trascinato la Nazione nella più sanguinosa delle guerre, convinse l’Assemblea Costituente ad approvare l’art. 11 della Costituzione. In esso si è proclamato, anzitutto, il ripudio della guerra di aggressione. Detto principio costituisce uno dei capisaldi dell’ordinamento costituzionale italiano e traduce sul piano normativo interno allo Stato il valore supremo del mantenimento della pace e della giustizia tra le Nazioni. In questa prospettiva, l’Italia è tenuta a non muover guerra ad altri Stati. Un divieto che deriva sì dalle prescrizioni costituzionali appena ricordate, ma anche dal diritto internazionale. Tant’è che si è sottolineato come l’introduzione del principio in Costituzione fosse proprio dovuta all’intenzione dello Stato italiano di aderire all’ONU (il cui Statuto aveva autorevolmente sancito il perseguimento della pace e il divieto dell’uso della forza come principi fondamentali del diritto internazionale). Da un lato, dunque, la Costituzione italiana; dall’altra, il diritto internazionale: sul piano interno, lo Stato deve perseguire la pace e attivarsi per la sua conservazione, astenendosi dall’utilizzare la forza armata; sul piano internazionale, in quanto membro delle Nazioni Unite, esso ha l’obbligo di rispettare le disposizioni dello Statuto costitutivo e, in special modo, quanto posto all’art. 2, par. 4, che vieta, appunto, il ricorso alla forza armata. Tutto questo, com’è noto, non ha, però, impedito che negli ultimi trent’anni l’Italia restasse coinvolta in quelle che (forse con troppa disinvoltura) sono state definite “missioni di pace” o “interventi a fini di umanità”: missioni e interventi che, di fatto, presuppongono e determinano il ricorso alle armi.

2. Proprio al fine di accertare la legittimità della partecipazione italiana alle operazioni militari, ci si interroga sulla nozione di “guerra” accolta dall’ordinamento costituzionale e dallo Statuto delle Nazioni Unite. Innanzitutto, è difficile dare una definizione che esemplifichi, una volta per tutte, gli elementi costitutivi del fenomeno. Riprendo a tal riguardo le parole del von Clausevitz, per il quale la guerra è “un camaleonte che in ogni caso concreto cambia un po’ la sua natura”; vale a dire che riesce a mutare le sue modalità di manifestazione seguendo l’evoluzione del tempo. In questo senso, il diritto non può che prendere atto delle ragioni che spingono gli Stati all’aggressione per mezzo delle armi, a prescindere dalle forme utilizzate. Dal dibattito avutosi in Assemblea Costituente emerge con chiarezza la volontà di “bandire qualunque forma massiccia di violenza armata”, con il proposito di estendere il divieto della guerra a qualsivoglia ipotesi di utilizzo delle armi.
La consapevolezza del Costituente circa l’inopportunità di racchiudere il fenomeno in esame in una qualunque definizione schematica e astratta trova riscontro anche nel riferimento che l’art. 11 fa alla guerra intesa come “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, laddove per “offesa” è da intendersi l’utilizzo della forza armata che leda l’indipendenza politica di un altro Stato o la sua “integrità territoriale” ovvero l’uso delle armi finalizzato a “ imporre con la forza ad un altro popolo, un regime o una struttura di governo che esso non desidera avere”. Ciò comporta che oggetto del divieto costituzionale sia non solo la guerra intesa come aggressione armata ai danni di uno Stato, bensì anche qualunque altra azione coercitiva mirata a soverchiare l’autodeterminazione, l’autonomia e l’indipendenza di altri Stati.
Per ciò che concerne la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il divieto si estende a qualunque ipotesi di contrasto tra Stati, essendo negata la facoltà di muover guerra ad altri per perseguire interessi di qualsiasi natura, siano essi economici, giuridici o meramente politici.
Peraltro, nella Carta Onu il termine “guerra” compare al primo punto del Preambolo, ove si enuncia l’intenzione di bandirne definitivamente l’uso. Qui e più avanti si fa riferimento all’uso della “forza” proprio al fine di ricomprendere non solo la guerra propriamente detta, ma anche qualunque ipotesi di violenza perpetrata a mezzo delle armi, dalla quale derivino gli stessi effetti.

3. La rinuncia alla guerra, in qualunque sua forma di manifestazione concreta, non può essere intesa come radicale rinuncia alle armi. Uno dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano è quello del perseguimento e del mantenimento della Pace, da cui deriva l’impegno degli organi di governo di salvaguardare l’equilibrio e la stabilità dello Stato, sia sul piano interno sia su quello esterno. In questo secondo caso, detto dovere si traduce nella legittimità della guerra “difensiva”, quale eccezione al generale ripudio della guerra. È sufficiente leggere quanto stabilisce l’art. 52 della Costituzione: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. In tal senso, lo Stato è tenuto a predisporre un apparato militare stabile sul proprio territorio, al fine di respingere tempestivamente un attacco bellico altrui; i cittadini, per parte loro, dovranno ricorrere alle armi in caso di aggressione armata allo Stato. Tuttavia, proprio la legittimità costituzionale della guerra per scopi difensivi ha ingenerato, nel corso degli ultimi trent’anni, ripetuti fraintendimenti sul punto. Si prenda, ad esempio, il caso della partecipazione dell’Italia alle operazioni militari in Libia, effettuata sulla base della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle N.U. n. 1973/2011: qui sarebbe arduo sostenere che essa trovi copertura attraverso l’art. 52 della Costituzione. Come difficile sarebbe sostenere che siffatta partecipazione si configuri in termini di “legittima difesa”, ai sensi dell’art. 51 della Carta Onu, ove si parla espressamente di “attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite”. Da questo punto di vista, non può dirsi che l’espressione “legittima difesa” – che autorizza gli Stati ad intervenire con le armi – ricomprenda persino l’ipotesi della “difesa preventiva”. Una simile conclusione – che ha portato taluni a ritenere che si possa ricorrere all’uso delle armi non già per muover guerra, bensì per “portare la pace” laddove questa sia anche solo in pericolo – risulta incompatibile con il principio pacifista e con il divieto sancito dall’art. 2, par. 4, della Carta Onu.

4. Gli argomenti utilizzati per legittimare l’intervento militare in Libia si fondano proprio sulla pretesa compatibilità della risoluzione n. 1973/2011 con la Costituzione italiana e specificamente con il suo art. 11, in virtù del quale l’Italia può limitare la propria sovranità in favore di quelle organizzazioni internazionali che assicurino “la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Nella seduta della Camera dei deputati del 24 marzo 2011, il Ministro della Difesa on. La Russa ha sostenuto che l’accoglimento della citata risoluzione costituirebbe un atto dovuto in ossequio a quanto sancito dalla Costituzione, che impone il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale. In tal senso, i provvedimenti adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avrebbero carattere derogatorio rispetto al principio costituzionale di ripudio della guerra.
Una simile lettura dell’art. 11 Cost. non può essere condivisa. Il principio del ripudio della guerra è un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, che non può essere derogato in nessun caso, neppure sulla base degli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale. Le limitazioni di sovranità, cui si riferisce l’art. 11 Cost., presuppongono, infatti, che si mantenga intatto il principio del ripudio della guerra: la partecipazione dell’Italia ad organizzazioni internazionali appare legittima solo a condizione che si rispetti detto principio, in ossequio allo spirito pacifista che anima l’intera Costituzione. Del resto, il rapporto tra il diritto internazionale e il diritto dello Stato non può essere inteso come un rapporto di assoluta e incondizionata prevalenza del primo sul secondo. Detta prevalenza – come ha riconosciuto la Corte costituzionale nella sua giurisprudenza – non può interessare il novero dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana. Principi e diritti assolutamente intangibili, che si configurano quali “controlimiti” alla prevalenza del diritto internazionale e, dunque, alle stesse limitazioni di sovranità. Per questa ragione si sarebbe dovuto concludere che la partecipazione dell’Italia alle operazioni militari in Libia fosse, in realtà, illegittima.

RACHELE COCCIOLITO